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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_440/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 25 agosto 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Donzallaz, Stadelmann, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Luca Zorzi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 marzo 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dopo avere beneficiato di un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS (gennaio-ottobre 2007) e di un permesso per confinanti UE/AELS (novembre 2007-novembre 2008) A.________ (1961), cittadino italiano, ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 3 dicembre 2013 per esercitare un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese. Durante la sua permanenza egli è rimasto senza lavoro per oltre due anni, ha accumulato dei debiti e ha interessato più volte le autorità giudiziarie penali. 
 
B.   
Il 26 novembre 2013 A.________ ha chiesto il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS per, questa volta, esercitare un'attività indipendente. Nell'ambito dell'istruttoria della sua istanza egli ha fornito, su richiesta dell'autorità, il certificato generale del suo casellario giudiziale italiano datato 19 novembre 2013, sul quale figuravano tre provvedimenti (2003, 2005, 2008). Egli inoltre è stato invitato ad esprimersi sulla continuazione del suo soggiorno in Svizzera. Il 10 febbraio 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino ha rifiutato di rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS per motivi di ordine pubblico (avendo egli interessato le autorità giudiziarie penali svizzere e italiane) e gli ha impartito un termine per lasciare la Svizzera. 
Questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 10 dicembre 2015, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 15 marzo 2017. La Corte cantonale ha ritenuto, in sintesi, che detto diniego non disattendeva né l'art. 5 Allegato I dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione o ALC; RS 0.142.112.681) né la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) né il principio della proporzionalità né, infine, l'art. 8 CEDU, con particolare riferimento al fatto che, pendente causa, due dei figli maggiorenni dell'insorgente si erano trasferiti in Svizzera. 
 
C.   
Il 10 maggio 2017 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico nel quale censura una valutazione eccessivamente formalista dei suoi precedenti penali nonché la disattenzione dell'art. 5 Allegato I ALC, del principio della proporzionalità e dell'art. 8 CEDU. Chiede che gli sia concesso il rinnovo del proprio permesso di dimora UE/AELS e di essere tutto al più ammonito. 
Chiamato ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nella propria sentenza. Il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte mentre la Sezione della popolazione ha chiesto il rigetto del gravame. La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha rinunciato ad esprimersi. 
 
D.   
Con decreto presidenziale del 15 maggio 2017 è stato conferito l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 141 III 395 consid. 2.1 pag. 397; 140 IV 57 consid. 2 pag. 59). 
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
1.2. La causa verte sul rifiuto del rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno rilasciata al ricorrente, quindi sulla questione di sapere se siano davvero venuti a mancare i requisiti per riconoscergli un permesso di dimora in base all'ALC, al quale come cittadino italiano può, di principio, appellarsi. L'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova pertanto applicazione in concreto (sentenza 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 1.2 e rinvio; vedasi anche DTF 131 II 339 consid. 1.2 pag. 343; 130 II 493 consid. 1.1 pag. 496, 388 consid. 1.2 pag. 390), la questione dell'effettivo diritto venendo esaminata quale aspetto di merito (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329). L'impugnativa, diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 e 90 LTF) e presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) è, quindi, in linea di principio, ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
1.3. Il ricorrente è legittimato a formulare conclusioni riguardanti unicamente l'annullamento e la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Per quanto direttamente volte ad annullare anche le decisioni di prima e seconda istanza, le conclusioni tratte nel ricorso sono inammissibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).  
 
2.   
 
2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può tra l'altro venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (sentenza 2C_297/2014 del 9 febbraio 2016 consid. 2 non pubblicato in DTF 142 I 16; 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Rispettate le condizioni di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF (sentenza 2C_750/2014 del 27 ottobre 2015 consid. 2 non pubblicato in DTF 141 II 401; 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.), il Tribunale federale applica comunque il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può accogliere o respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità precedente (DTF 141 V 234 consid. 1 pag. 236; 141 V 605 consid. 1 pag. 607; 141 V 657 consid. 2.2 pag. 660). La violazione di diritti fondamentali è per contro esaminata unicamente se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 IV 57 consid. 2.2 pag. 60; 136 I 49 consid. 1.4.1 pag. 53; 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246 con rispettivi rinvii).  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2).  
 
3.  
 
3.1. Giusta l'art. 33 cpv. 3 LStr il permesso di dimora è di durata limitata e può essere prorogato, se non vi sono motivi di revoca secondo l'articolo 62 LStr. Come rilevato nel giudizio querelato, ciò è tra l'altro il caso quando lo straniero è stato condannato ad una pena detentiva di lunga durata (art. 62 lett. b, nella versione in vigore il 10 febbraio 2015; ora art. 62 cpv. 1 lett. b LStr [RU 2016 2339]) oppure ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 62 lett. c; ora art. 62 cpv. 1 lett. c). Una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379). L'art. 80 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) precisa che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, segnatamente, in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni dell'autorità (lett. a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b). Inoltre, vi è esposizione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (cpv. 2).  
 
3.2. In simile contesto, assume nondimeno rilievo l'art. 5 Allegato I ALC, a norma del quale i diritti conferiti dall'ALC possono essere limitati solo da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità. Secondo la giurisprudenza orientata alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società. In applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 183 seg.; 129 II 215 consid. 7.4 pag. 222 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20).  
 
3.3. Anche in presenza di motivi per revocare rispettivamente per non rinnovare un permesso, una tale misura si giustifica infine solo quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStr). Nel caso il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità va svolto anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re  Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).  
 
4.   
 
4.1. Il ricorrente non rimette in discussione il giudizio impugnato riguardo all'esame del suo caso dal profilo del diritto interno. Non occorre pertanto esprimersi ulteriormente su questo aspetto. Oggetto di disamina è quindi unicamente il quesito di sapere se il diniego del rinnovo del permesso di dimora costituisca un provvedimento conforme all'Accordo sulla libera circolazione, segnatamente all'art. 5 Allegato I ALC. Il ricorrente, il quale non ridiscute l'apprezzamento della Corte cantonale riguardo alla gravità dei reati addebitatigli (con riferimento al reato di omicidio colposo rispettivamente per i reati legati agli stupefacenti), reputa infatti eccessivamente formale la valutazione effettuata dalla Corte cantonale delle risultanze del suo casellario giudiziale italiano, in particolar modo non tenendo in debita considerazione, a suo avviso, il tempo trascorso dalla loro commissione.  
 
4.2. Dall'accertamento dei fatti contenuto nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), emerge che il ricorrente ha interessato le autorità giudiziarie penali nei seguenti termini:  
Quelle italiane:   
 
14.05.1984 : sentenza Corte di appello di Milano, conferma del giudizio 25.09.1983 del Tribunale di Como: condanna a 9 mesi di reclusione e sospensione per 9 mesi della patente di guida (pene condonate), per omicidio colposo;  
26.01.1998 : sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Como: 6 mesi e 10 giorni di reclusione e multa di lire 1'700'000 (pari a Euro 877.98), pena sospesa condizionalmente, per violazione a disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati;  
15.07.1999 : sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del GIP Tribunale di Como: condanna a 1 anno di reclusione e alla multa di lire 2'400'000 (pari a Euro 1'239.50), pena sospesa condizionalmente, per acquisto, detenzione e vendita illeciti di sostanze stupefacenti continuato;  
03.11.03 : sentenza Corte di appello di Milano, conferma del giudizio 29.05.01 del GIP Tribunale di Monza: condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione, alla multa di Euro 15'493.70 e all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti continuato;  
25.07.05 : provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza: cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti 26.01.1988, 15.07.1999 e 03.11.03;  
Determinata la pena da scontare in: 4 anni, 4 mesi e 5 giorni di reclusione e multa di Euro 17'511.19; 
Provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione del provvedimento: 
 
       30.03.06 con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata (pena ridotta di 90 giorni); 
       10.08.06 con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata (pena ridotta di 45 giorni); 
       09.11.06 con ordinanza del GIP Tribunale di Monza applicato l'indulto (pena principale condonata: 3 anni di reclusione e multa di Euro 10'000); 
05.10.05 : con ordinanza del Tribunale di Monza è stata revocata la sospensione condizionale delle pene concessa con i provvedimenti 26.01.1988 e 15.07.1999;  
17.01.08 : sentenza Tribunale di Monza-Sezione distaccata di Desio - confermante il giudizio 23.10.08 del Giudice di pace di Desio - per ingiurie e minaccia continuato e condanna a multa di Euro 1'000.  
E quelle svizzere:   
 
26.09.2011 : DA 3799/11: pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 100.-- cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni e multa di fr. 700.-- per grave infrazione alle norme della circolazione stradale (per avere circolato il 15.07.2011 a 81 km/h malgrado il limite vigente di 50 km/h);  
06.03.2013 : Strafbefehl della Procura pubblica dei Grigioni: pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.-- cadauna e non revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di cui al DA 26.09.11 ma prolungo del periodo di prova di un ulteriore anno, per grave infrazione alle norme della circolazione stradale (per avere circolato il 23.11.2012 a 117 km/h, malgrado il limite vigente di 80 km/h);  
05.10.2015 : DA 4285/15: pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 80.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e multa di fr. 500.--, con annotazione che l'interessato ha riconosciuto la pretesa civile dell'accusatore privato, l'Ufficio delle imposte alla fonte, in ragione di fr. 15'252.65, e revoca del beneficio della condizionale concesso a pena pecuniaria di cui al DA 26.09.11, per appropriazione indebita d'imposta alla fonte (maggio 2014).  
Infine, nel corso del procedimento avviato in sede cantonale il ricorrente ha indicato che era aperto un procedimento penale per vie di fatto dinanzi alla Procura pubblica di Bienna. 
 
4.3. Dai fatti testé illustrati, che fanno riferimento sia al Certificato generale 19 novembre 2013 del casellario giudiziale italiano fornito dal ricorrente, sia a quello del 10 settembre 2014 richiesto ufficialmente dall'autorità di prime cure a quelle italiane per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia, sia, infine, a quello svizzero risulta che, dal 1984 al 2008, il ricorrente è stato condannato in Italia numerose volte (per omicidio colposo, contrabbando di tabacchi lavorati, acquisto, detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, ingiurie e minacce), reati per la maggior parte anche punibili in Svizzera, accumulando pene detentive di una durata complessiva di svariati anni. Al riguardo va condiviso il parere della Corte cantonale secondo cui i citati reati sono gravi sia in considerazione dei beni giuridici che degli interessi pubblici toccati (vita umana, lotta al traffico di droga) sia tenuto conto delle pene inflitte (3 anni e 10 mesi di reclusione il 3 novembre 2003 e un anno di reclusione il 15 luglio 1999). Non va poi trascurato, come rilevato a ragione dai giudici ticinesi, che il ricorrente non è stato condannato per un unico evento, commesso in una sola occasione, ma che ha infranto a più riprese l'ordinamento giuridico, e ciò anche durante i periodi di prova concessigli. Va pure aderito all'opinione secondo cui anche delle pene radiate possono essere prese in considerazione nell'ambito della valutazione da effettuare (sentenza 2C_841/2013 del 18 novembre 2013 consid. 2 e rinvio), così come il fatto che l'interessato ha beneficiato del condono non è decisivo in quanto detto istituto estingue la pena, non il reato.  
Dopo essersi stabilito in Svizzera il ricorrente ha poi ripreso a delinquere, ed è quindi stato di nuovo condannato più volte. Ora, rammentato che egli si è reso a molteplici riprese colpevole di atti penalmente rilevanti nel suo Paese di origine, e per questo già è stato parecchie volte condannato, detto atteggiamento dimostra che non è capace di arrestare la propria attività illecita e questo, nonostante il fatto che lavorasse, rispettivamente avesse intrapreso una nuova attività professionale. Per quanto concerne i reati commessi in Svizzera, va osservato che gli eccessi di velocità (31 km/h, dedotto il margine di tolleranza, in più del consentito all'interno di una località rispettivamente 37 km/h, sempre dedotto il margine di tolleranza, in più di quanto autorizzato sull'autostrada, cfr. pronuncia del Consiglio di Stato del 10 dicembre 2015 pag. 8 [art. 105 cpv. 2 LTF]) addebitatigli costituiscono dei casi gravi, superando ambedue le volte i limiti fissati dalla prassi per definire il caso grave ai fini della revoca della licenza di condurre (DTF 132 II 234 consid. 3 pag. 237). 
Il ricorrente fa valere che gran parte dei reati per cui è stato condannato sono lontani nel tempo. A torto. Contrariamente a quanto sostenuto ciò non impediva alla Corte cantonale di farvi riferimento. Come risulta dal giudizio impugnato, essa non ammette infatti il pericolo di recidiva basandosi specificatamente su quegli atti, quanto piuttosto constatando in maniera del tutto lecita e sostenibile che, infranto a più riprese l'ordinamento giuridico nel suo Paese d'origine, il ricorrente ha ripreso a delinquere anche una volta stabilitosi in Svizzera, dimostrando così di non potersi astenere dal violare la legge (sentenze 2C_569/2015 del 7 marzo 2017 consid. 4.3 e 2C_993/2015 del del 17 marzo 2016 consid. 5.3.1). Il fatto poi che i reati commessi in Svizzera possano essere definiti "minori" non è determinante, in quanto sono stati, a ragione, presi in considerazione al fine di dimostrare il comportamento di cui il ricorrente ha dato prova anche dopo avere ottenuto un permesso di soggiorno nel nostro Paese. Anche la circostanza che il reato per il quale è stato condannato nel 2015 sia di natura finanziaria non può essere di alcun giovamento. Come già più volte rilevato da questa Corte, motivi di ordine e sicurezza pubblici atti a giustificare una limitazione della libera circolazione delle persone possono infatti sussistere anche in caso di compimento di simili atti (DTF 134 II 25 consid. 4.3.1 pag. 29; sentenza 2C_8/2014 dell'8 gennaio 2015 consid. 4.2 e riferimenti). Ad ogni buon conto va constatato che l'elenco dei reati di cui il ricorrente è stato ritenuto colpevole è piuttosto variegato e ne comprende in materia di stupefacenti, di circolazione stradale, integrità fisica, ecc. 
 
4.4. Premesse queste considerazioni ne discende che la valutazione di tutti gli aspetti del caso effettuata dalla Corte cantonale non disattende l'art. 5 Allegato I ALC.  
 
5.   
Infine, non risulta nemmeno violato il principio della proporzionalità al quale il ricorrente si richiama sia in relazione al diritto convenzionale e interno che all'art. 8 CEDU
 
5.1. Il ricorrente ha ottenuto il diritto di vivere in Svizzera nel dicembre 2008, all'età di 47 anni. Dal dicembre 2013 il suo soggiorno su suolo elvetico è inoltre unicamente tollerato, in attesa di una decisione definitiva riguardo alla procedura di ricorso. La sua presenza nel nostro Paese non può quindi essere considerata di lunga durata. Come rilevato dalla Corte cantonale, va inoltre tenuto conto del fatto che, durante gli anni di presenza in Svizzera, egli ha infranto a più riprese il nostro ordinamento giuridico, meritandosi condanne anche da parte delle autorità penali elvetiche. Inoltre, come ben indicato dalla Corte cantonale, la sua integrazione sociale va inoltre relativizzata anche alla luce delle procedure esecutive e degli attestati di carenza beni da lui accumulati (vedasi sentenza impugnata pag. 12 consid. 4.2 a cui si rinvia) e del fatto che è rimasto senza lavorare per oltre due anni.  
Nel contempo, un trasferimento del ricorrente in Italia non appare improponibile, anzi risulta perfettamente esigibile. Oltre al fatto che il ricorrente vi ha infatti vissuto fino all'età di 47 anni, va osservato che la cultura e lo stile di vita della vicina Penisola gli sono infatti noti e non si discostano del resto in maniera sostanziale da quelli cui è abituato nel nostro Paese. Un trasloco nella fascia di confine permetterebbe inoltre il mantenimento sia delle eventuali relazioni sociali instaurate durante il soggiorno nel Cantone Ticino, sia del rapporto con i figli. A questo giudizio non muta nulla neppure il fatto che il quadro economico che troverà in Italia possa essere più difficile di quello svizzero e che un rimpatrio lo colpirebbe quindi anche dal punto di vista del reddito che potrebbe conseguire. Tale conseguenza è in effetti solo ascrivibile al comportamento penalmente rilevante da lui tenuto (sentenza 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 5.2 e rinvio). 
 
5.2. Nel medesimo contesto, al ricorrente non giova d'altra parte il rinvio all'art. 8 CEDU. Il richiamo alla tutela della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 cifra 1 CEDU presuppone in effetti l'esistenza di un grado d'integrazione particolarmente elevato, il quale manifestamente non sussiste, oltre all'esistenza di strette relazioni tra lui e i suoi familiari (DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 pag. 145; 130 II 281 consid. 3.1 pag. 285 e rinvii). Ora, per quanto concerne i figli, ormai maggiorenni, dovrebbe trattarsi di qualificata dipendenza, che in concreto non è nemmeno addotta (sentenza 2C_468/2016 dell'11 agosto 2016 consid. 7.2 e richiami). Ma quand'anche gli elementi necessari per validamente richiamarsi all'art. 8 cifra 1 CEDU fossero per ipotesi dati, occorre ricordare che i diritti in esso garantiti non sono assoluti e che, così come previsto dall'art. 8 cifra 2 CEDU, potrebbero nella fattispecie comunque venire validamente limitati, in ragione del suo comportamento penalmente rilevante (sentenza 2C_650/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 4.1 e 4.2 con numerosi rinvii alla giurisprudenza in materia).  
 
6.   
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere respinto. 
 
7.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 25 agosto 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud