Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_707/2017
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Sentenza del 25 agosto 2017
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente.
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane, Divisione principale procedure ed esercizio, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna.
Oggetto
Procedura di riporto del pagamento,
art. 12 DPA,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 24 luglio 2017 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I.
Fatti:
A.
Con ricorso del 22 maggio 2017, la A.________ SA ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo federale una decisione della Divisione generale delle dogane in materia di riscossione posticipata dell'imposta sul valore aggiunto.
B.
Mediante decisione incidentale del 21 giugno 2017, il Tribunale amministrativo federale ha invitato l'insorgente a versare un anticipo delle spese processuali presunte di fr. 7'000.-- entro il 12 luglio 2017. La citata decisione indicava che, in caso di mancato pagamento entro il termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. Essendo l'anticipo richiesto stato versato solo il 18 luglio 2017, con sentenza del 24 luglio 2017 il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato inammissibile il gravame.
C.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 23 agosto 2017 la A.________ SA è insorta davanti al Tribunale federale chiedendo che il giudizio dell'istanza inferiore venga annullato e l'incarto rinviato alla stessa per nuova decisione sull'ammissibilità del ricorso del 22 maggio 2017. Non sono stati ordinati atti istruttori.
Diritto:
1.
1.1. L'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità del ricorso interposto davanti al Tribunale amministrativo federale il 22 maggio 2017 decretata secondo quanto previsto dall'art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021).
Come emerge da una lettura del gravame, chi insorge davanti al Tribunale federale non mira tuttavia a criticare l'applicazione della menzionata norma in quanto tale, ma vuole in sostanza dimostrare che il mancato pagamento dell'anticipo spese non può esserle rimproverato e ottenere così una restituzione dei termini.
1.2. Così stando le cose, l'impugnativa interposta davanti a questa Corte non può però allora che essere dichiarata inammissibile.
Se infatti è vero che il ricorso in materia di diritto pubblico è in via di principio proponibile anche contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a LTF), occorre considerare che l'art. 86 LTF si fonda sull'idea che il Tribunale federale non si debba occupare di cause nelle quali vengono fatte valere critiche di cui può ancora pronunciarsi un'istanza inferiore. Ciò imponeva di conseguenza all'insorgente di formulare dapprima la sua domanda di restituzione allo stesso Tribunale amministrativo federale - come prescrive l'art. 24 PA - per poi eventualmente rivolgersi al Tribunale federale in caso di diniego di quanto richiesto (sentenze 2C_982/2012 dell'8 ottobre 2012 e 2C_845/2011 del 17 ottobre 2011 con ulteriori rinvii).
2.
Per quanto precede, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile secondo la procedura prevista dall'art. 108 LTF e trasmesso al Tribunale amministrativo federale per competenza. Il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Il ricorso viene trasmesso al Tribunale amministrativo federale per competenza.
3.
Non vengono prelevate spese.
4.
Comunicazione alla rappresentante della ricorrente, alla Direzione generale delle dogane e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
Losanna, 25 agosto 2017
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
Il Cancelliere: Savoldelli