Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_635/2021
Sentenza del 25 agosto 2021
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano,
Comune di X.________,
Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
rappresentata dal Tribunale federale svizzero, avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Losanna 14.
Oggetto
precetto esecutivo, pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 giugno 2021 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2021.9).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza 30 giugno 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibili i ricorsi 21 gennaio, 19 febbraio e 19 aprile 2021 inoltrati dai coniugi A.________ e B.________ avverso l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro il precetto esecutivo emesso il 21 dicembre 2020 nell'esecuzione promossa nei confronti di A.________ dal Comune di X.________ (per l'incasso di fr. 300.-- oltre interessi) e contro il pignoramento eseguito il 10 febbraio 2021 nella medesima esecuzione e nell'esecuzione promossa nei confronti di A.________ dalla Confederazione svizzera (per l'incasso di fr. 20'100.-- oltre interessi).
2.
Con ricorso depositato presso il Tribunale federale in data 9 agosto 2021 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza.
Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.
3.
Nel medesimo allegato A.________ ha impugnato anche altre tre sentenze emanate il 28 giugno 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello. Tali impugnative sono state trattate separatamente (v. sentenze 5A_634/2021, 5A_636/2021 e 5A_637/2021 pronunciate in data odierna).
4.
L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021).
Con scritto 18 agosto 2021 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso di A.________. Tale gravame si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche sentenza 5A_482/2021 del 30 giugno 2021 consid. 4).
5.
Come chiesto dal curatore, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo.
Losanna, 25 agosto 2021
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini