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[AZA 7] 
H 163/01 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Kernen, 
Soldini, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Sentenza del 25 settembre 2001 
 
nella causa 
B._________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. 
Fabiana Perretti, Corso Vittorio Emanuele 116, 83100 Avellino, Italia, 
 
contro 
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- Il 27 luglio 1999 l'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS) ha trasmesso alla Cassa svizzera di compensazione una domanda di rendita di vecchiaia formulata da B._________, nato il 24 marzo 1935, all'indirizzo dell'assicurazione elvetica. 
Mediante decisione del 13 aprile 2000 la Cassa, dopo avere accertato una durata contributiva di sei anni e otto mesi, ha assegnato all'interessato un'indennità forfettaria di fr. 25'656.-, comprensiva della completiva per la moglie, pari all'importo capitalizzato della rendita ordinaria che gli sarebbe altrimenti spettata, stante una scala rendite 04 e un reddito annuo medio determinante di fr. 15'678.-. 
 
B.- B._________, assistito dal Patronato ITACO, ha deferito il provvedimento amministrativo alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, contestando il fondamento del conteggio e facendo valere un periodo contributivo di sette anni e un mese, conformemente a quanto la Cassa aveva attestato per iscritto in data 11 novembre 1992. 
Preso atto degli ulteriori esami esperiti pendente lite, in seguito ai quali sono state rilevate registrazioni per un periodo di sei anni e nove mesi, che, per effetto del divisore superiore da un lato e dell'invariata scala rendite applicabile dall'altro, determinavano una riduzione del reddito annuo medio e, di conseguenza, anche dell'importo di liquidazione forfettaria, fissato in fr. 25'075.-, il primo giudice, constatata l'intenzione dell'interessato di mantenere ciò malgrado il proprio gravame, con pronunzia 9 marzo 2001 ha respinto il ricorso e, riformando in peius la decisione amministrativa, ha ridotto l'importo di indennità a fr. 25'075.-, negando per il resto alla comunicazione amministrativa dell'11 novembre 1992 il carattere di dichiarazione tutelabile secondo il principio della buona fede. 
 
C.- B._________, ora assistito dall'avv. Fabiana Perretti, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, riproponendo la propria richiesta e le proprie argomentazioni. Oltre alla citata comunicazione dell'11 novembre 1992, produce una serie di attestati di lavoro e di estratti-conto AVS relativi agli anni 1956-1964, evidenziando la discrepanza tra questi documenti e gli accertamenti finora compiuti. 
La Cassa svizzera di compensazione, preso atto dei nuovi attestati, propone di accogliere il ricorso e di retrocederle gli atti affinché, sulla base dei nuovi parametri di computo (durata contributiva di sette anni e quattro mesi ed applicazione della scala rendite 05), possa prendere una nuova decisione con conseguente adattamento dell'indennità forfettaria a fr. 31'307.-. Dal canto suo, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Nel caso in esame sono in discussione la durata contributiva e l'ammontare dei versamenti da trasferire. 
La querelata pronunzia, alla quale si rinvia, ha già compiutamente esposto le norme e i principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie. 
 
a) Giova nondimeno ricordare che, secondo l'art. 140 cpv. 1 lett. d OAVS, il conto individuale dell'assicurato comprende non solo l'anno, ma anche la durata contributiva in mesi e che, per il periodo precedente il 1° gennaio 1969, le registrazioni non riportando tali indicazioni, è stata sviluppata la giurisprudenza per cui, quando ciò non è altrimenti possibile, il conteggio avviene con l'ausilio di apposite tavole - edite dall'UFAS -, che ricostruiscono la durata di contribuzione presumibile negli anni 1948 - 1968 (DTF 107 V 16 consid. 3b; RDAT 1999 II n. 64 pag. 239). Se la somma dei periodi non dà un numero intero di mesi, la frazione di mese residua viene arrotondata e, meglio, contata come mese intero (DTF 107 V 14 consid. 3a). 
 
 
b) Va infine rammentato che, a norma dell'art 141 cpv. 3 OAVS, se nessun estratto viene richiesto, se la sua esattezza non viene contestata, o se un reclamo è stato respinto, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere domandata al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. 
 
 
2.- a) Nell'evenienza concreta, il primo giudice, in assenza di elementi più precisi in suo possesso e conformemente ai principi giurisprudenziali suesposti (consid. 1a), ha fatto capo ai rilevamenti delle tavole dell'UFAS per determinare i singoli periodi di contribuzione. 
Solo in sede di risposta al presente ricorso, la Cassa, preso atto della nuova documentazione prodotta attestante con esattezza i periodi di versamento, si è avveduta dell'incompletezza degli accertamenti esperiti e della conseguente inapplicabilità dei dati schematici risultanti dalle citate tavole. Ha pertanto ammesso l'erroneità del provvedimento 13 aprile 2000 e proposto l'accoglimento del gravame nel senso di annullare la pronunzia commissionale e di retrocederle gli atti per nuova decisione, rilevando che dall'esito delle nuove indagini scaturiva una durata contributiva di sette anni e quattro mesi che determinava l'applicazione di una nuova scala rendite (05) e, di conseguenza, l'aumento dell'indennità forfettaria, calcolata in fr. 31'307.-. 
 
 
b) Alla luce di quanto esposto, questa Corte non può che aderire alla proposta formulata dalla Cassa. Si giustifica pertanto l'accoglimento del gravame e il rinvio degli atti all'amministrazione, affinché emani una nuova decisione sul diritto di B._________ alla rendita di vecchiaia. 
 
3.- Trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, B._________, assistito da un legale, ha diritto a ripetibili, non essendovi motivo per scostarsi da tale principio e, di conseguenza, per escludere o ridurre il diritto a queste indennità. Se anche dall'assicurato, in ossequio al dovere che gli incombeva di collaborare nell'istruzione della causa (cfr. DTF 117 V 263 consid. 3b), ci si sarebbe potuto attendere che trasmettesse la documentazione prodotta in questa sede già precedentemente, tale atteggiamento non può tornargli di pregiudizio, ritenuto come questa Corte abbia già avuto modo di osservare che il fatto che l'assicurato abbia rimesso la necessaria documentazione solo in sede federale, non può essergli di nocumento (sentenza inedita del 29 luglio 1988 in re B., I 106/88). A ciò si aggiunge che l'operato delle autorità intervenute non può comunque andare esente da critiche, ritenuto come l'insorgente già in data 2 maggio 2000 avesse fornito sufficienti indicazioni alla Cassa in merito ai datori di lavoro che lo avevano impiegato nel periodo litigioso, e atteso come questa circostanza non poteva dispensarle dal procedere d'ufficio, in conformità del principio inquisitorio che informa il procedimento in materia di assicurazioni sociali (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c e riferimenti) ai necessari chiarimenti che, alla luce di quanto fatto valere, si imponevano per stabilire i fatti determinanti, per esempio interpellando direttamente le ditte indicate o quantomeno invitando l'insorgente a produrre l'ulteriore documentazione in suo possesso. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel 
senso che, annullato il giudizio della Commissione di 
ricorso del 9 marzo 2001 e la decisione amministrativa 
del 13 aprile 2000, gli atti sono rinviati alla Cassa 
svizzera di compensazione perché, mediante nuovo provvedimento, 
determini la prestazione di vecchiaia dell'AVS 
spettante al ricorrente. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La Cassa opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 2000.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
 
 
 
IV.La Commissione di ricorso statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale. 
 
 
 
V.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI 
per le persone residenti all'estero e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 25 settembre 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :