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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
H 133/06 {T 7} 
 
Sentenza del 25 settembre 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
G.________, 1939, Svezia, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa svizzera di compensazione, 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio della Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero del 27 giugno 2006. 
 
Fatti: 
A. 
Mediante decisione dell'8 agosto 2005 la Cassa svizzera di compensazione ha respinto la domanda di G.________, cittadino svedese, residente in Svezia, nato il 30 ottobre 1939, volta all'ottenimento di una rendita di vecchiaia, motivando il rifiuto con il fatto che il richiedente poteva unicamente vantare un periodo contributivo di 11 mesi (7 mesi nel 1961 e 4 mesi nel 1962), insufficiente per aprirgli il diritto a una rendita. Nonostante l'opposizione dell'interessato, che faceva valere di avere lavorato in Svizzera dal 1960 al 1962 per un periodo complessivo superiore all'anno e che produceva a suffragio della sua tesi copia del permesso stagionale (A) attestante la sua entrata in Svizzera nel 1960 ed altra documentazione simile, l'amministrazione ha confermato il suo precedente provvedimento con decisione su opposizione del 16 novembre 2005. 
B. 
G.________ si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero (dal 1° gennaio 2007: Tribunale amministrativo federale), la quale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame con pronuncia del 27 giugno 2006 (notificata all'interessato il 24 luglio 2006). 
C. 
Con atto del 25/31 luglio 2006 - completato il 4 dicembre successivo su invito di questa Corte dopo che la stessa gli aveva comunicato, in data 9 agosto 2006, che il primo scritto non sembrava soddisfare le necessarie condizioni formali - G.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ribadendo la sua posizione e asseverando di avere lavorato in Svizzera 22 mesi circa. 
 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Il giudizio impugnato essendo stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
Per l'art. 108 cpv. 2 OG il ricorso di diritto amministrativo deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. Giusta il cpv. 3 del disposto, se gli allegati mancano o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi, con la comminatoria d'inammissibilità (cfr. pure DTF 104 V 178; 101 V 17 consid. 1 pag. 18). 
 
A titolo preliminare dev'essere osservato che appare dubbio nel caso concreto il soddisfacimento dei presupposti di cui all'art. 108 cpv. 2 OG per quanto attiene alle conclusioni e alla motivazione del gravame. In effetti, lo scritto 25/31 luglio 2006 inoltrato dall'insorgente a questa Corte si esaurisce nella domanda di pensione e nell'indicazione che egli avrebbe lavorato in Svizzera 22 mesi circa senza per il resto confrontarsi adeguatamente con la pronuncia impugnata (cfr. RSAS 2003 pag. 363 [B 45/02] nonché Peter Karlen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n. 3.75 e segg., pag. 114 segg.). Quanto al complemento ricorsuale del 4 dicembre 2006 esso è manifestamente tardivo, le conclusioni e le motivazioni dovendo infatti essere depositate - anche solo in modo sommario - nei termini di cui all'art. 106 cpv. 1 OG (DTF 104 V 178; 101 V 17 consid. 1 pag. 18; RCC 1988 pag. 546 consid. 1). 
 
Ad ogni modo, il tema non necessita di più ampie considerazioni dal momento che l'impugnativa, pure ammettendone la ricevibilità in ordine, deve comunque essere respinta per ragioni di merito. 
3. 
3.1 Nella querelata pronuncia, la precedente istanza ha già esposto le disposizioni dell'ordinamento svizzero disciplinanti il diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia (art. 29 cpv. 1 LAVS) nonché le condizioni alle quali può essere chiesta la rettifica di un conto individuale al momento in cui si verifica l'evento assicurato (art. 141 cpv. 3 OAVS; DTF 130 V 335 segg.; 117 V 261 segg.; RCC 1984 pag. 184 consid. 1; 1982 pag. 358 consid. 2b). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia soggiungere, per completezza, che la nuova versione dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, in vigore dal 1° gennaio 2003, a parte qualche ritocco redazionale, non ha subito modifiche sostanziali, ragione per cui la giurisprudenza precedentemente sviluppata mantiene la propria validità (sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni H 101/05 del 12 ottobre 2005, consid. 2, e H 13/05 del 4 aprile 2005, consid. 1.1). 
3.2 Giova quindi precisare che anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; DTF 130 V 253 consid. 2.4 pag. 257), applicabile al caso di specie ratione temporis, materiae e personae (cfr. ad esempio anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 164/03 del 14 giugno 2004, consid. 2.2), la competenza degli Stati contraenti a definire i propri sistemi di sicurezza sociale è per principio rimasta immutata (art. 8 ALC in relazione con l'art. cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A). Infine, occorre ricordare che conformemente all'art. 48 n. 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità - cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato Il ALC -, l'istituto assicurativo svizzero può rifiutare l'assegnazione di una rendita di vecchiaia a un cittadino comunitario domiciliato in uno Stato della Comunità europea per il fatto di non avere versato contributi all'AVS per almeno un anno intero a norma dell'art. 29 LAVS (DTF 130 V 335 consid. 3 e 4 pag. 338 segg.; cfr. pure le sentenze citate H 101/05, consid. 2, H 13/05, consid. 1.1, e H 164/03, consid. 3.1. e 3.2). 
4. 
4.1 Nel caso di specie, malgrado le ricerche effettuate dall'intimata, nessun ulteriore versamento di contributi, al di fuori di quelli versati nel 1961 e nel 1962, di durata inferiore a un anno (v. estratto del conto individuale), ha potuto essere stabilito sul conto del ricorrente per l'attività esercitata presso il "Coiffeur Salon G.________" di B.________. Come rettamente osservato dal primo giudice, se anche la documentazione versata agli atti dall'insorgente sembrerebbe dimostrare la sua presenza in Svizzera già nel 1960, ciò che lascerebbe pensare a un inizio dell'attività professionale già in quell'anno, essa non è tuttavia di natura tale da dimostrare la trattenuta di contributi AVS sugli eventuali redditi ottenuti in quell'epoca. I certificati prodotti non contengono, per il periodo in esame, alcuna (ulteriore) iscrizione relativa al versamento di un salario né a una trattenuta salariale a tale titolo. Ne consegue che la documentazione prodotta non soddisfa le esigenze di prova poste dall'art. 141 cpv. 3 OAVS e dalla relativa giurisprudenza per stabilire l'esistenza di contributi AVS durante il periodo litigioso, e ciò ancor meno se si considera che la Cassa ha proceduto alle necessarie ricerche presso la cassa cantonale di compensazione competente, ma senza successo (DTF 130 V 335 consid. 4.2 pag. 341). Da esse è infatti risultato che il ricorrente, negli anni 1959 e 1960, non figurava nemmeno sui conteggi salariali del suddetto salone G.________ di B.________. 
4.2 Stante quanto precede, a ragione il primo giudice poteva e doveva fissare il periodo contributivo sulla base delle sole iscrizioni figuranti sul conto individuale e sulla base delle "Tabelle per la determinazione della presunta durata di contribuzione dal 1948 al 1968" (v. Allegato IX delle Direttive sulle rendite [DR] edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]; cfr. pure DTF 130 V 335 consid. 4.3 pag. 341 seg.). Pure correttamente, il primo giudice ha accertato, sulla base del reddito iscritto (1961: fr. 5'500.-; 1962: fr. 2'725.-) e della tavola 62 (ramo economico igiene e cura del corpo) applicabile nel caso di specie, una durata contributiva complessiva di 11 mesi (7 per il 1961 e 4 per il 1962). 
4.3 Non essendo di conseguenza adempiuta la condizione minima di assicurazione di un anno prevista dall'art. 29 cpv. 1 LAVS, la Cassa poteva a ragione, in applicazione dell'art. 48 del regolamento n. 1408/71, rifiutare la rendita AVS al ricorrente. Di conseguenza, il giudizio impugnato non è criticabile e il ricorso si rivela manifestamente infondato. 
4.4 Conformemente alla cifra 2 del dispositivo della pronuncia commissionale, l'incarto dovrà essere trasmesso alla Cassa affinché avvii la procedura internazionale che permetterà agli altri Stati eventualmente interessati di prendere in considerazione i periodi di contribuzione effettuati in Svizzera ai sensi degli art. 48 n. 2 e 3 del regolamento n. 1408/71 (cfr. Circolare dell'UFAS concernente la procedura per la fissazione delle rendite nell'AVS/AI, cifre marg. 5004-5006). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG, pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 25 settembre 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: