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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_459/2018  
 
 
Sentenza del 25 settembre 2018  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
azione di accertamento negativo, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 giugno 2018 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2017.152/12.2018.12). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
In parziale accoglimento della petizione inoltrata dall'avv. B.________, il Pretore del distretto di Lugano ha accertato con decisione 13 luglio 2017 l'inesistenza del preteso credito di complessivi fr. 343'200.-- fatto valere in via esecutiva dall'avv. A.________, ha ordinato la cancellazione del relativo precetto esecutivo e ha posto la tassa di giustizia di fr. 2'500.-- a carico della convenuta in ragione del 93 % e dell'attore per il rimanente 7 %. 
 
2.   
Con sentenza 19 giugno 2018 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello 14 settembre / 15 novembre 2017 presentato da A.________ contro il giudizio pretorile. Ha pure respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante il 24 gennaio 2018. La Corte cantonale ha accertato che, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, il Pretore le aveva assegnato il 3 giugno 2015 un termine suppletorio per presentare la risposta, scaduto il 19 giugno 2015. Ha indicato che l'istanza 22 giugno 2015 di proroga del termine era tardiva e che quanto scrittovi dalla convenuta non poteva essere considerato una succinta risposta alla petizione. Ha inoltre rilevato che l'appellante non aveva nemmeno censurato i motivi per cui il Pretore aveva ritenuto la causa matura per il giudizio nel senso dell'art. 223 cpv. 2 CPC. La Corte cantonale ha concluso la propria pronunzia indicando che, prescindendo dalle predette considerazioni, l'impugnativa doveva pure essere considerata inammissibile in virtù dell'art. 132 cpv. 1 e 2 CPC poiché, nonostante il fatto che l'appello 14 settembre 2017 inizialmente presentato fosse stato considerato sconveniente e prolisso, A.________ aveva riproposto - nel termine assegnatole con decisione ordinatoria del 19 settembre 2017 - un nuovo memoriale sostanzialmente identico a quello precedente in cui erano stati utilizzati un carattere più piccolo e spazi ridotti. 
 
3.   
A.________ postula, con ricorso in materia civile del 3 settembre 2018, in via principale l'accertamento della nullità della sentenza di appello e in via subordinata il suo annullamento. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.  
 
4.1. Giusta l'art. 75 LTF con un ricorso in materia civile può unicamente essere attaccata una decisione emanata dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale o dal Tribunale federale dei brevetti. Nei motivi del gravame occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1).  
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e può unicamente rettificare o completare tale accertamento dei fatti, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza emanata dall'ultima istanza cantonale deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). 
Inoltre quando la sentenza impugnata si fonda su più motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, la parte ricorrente deve attaccarle tutte con censure appropriate, sotto pena di inammissibilità del ricorso, l'impugnativa potendo unicamente essere accolta se le critiche volte contro ogni motivazione si rivelano fondate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368). 
 
4.2. In concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione. La maggior parte del gravame non concerne infatti i considerandi della sentenza impugnata, ma risulta piuttosto essere dedicata all'agire - anche in procedure che esulano da quella statuente sull'azione di accertamento - del Pretore (v. la prima parte del ricorso intitolata "Giudice di prime cure" e il rimprovero mosso a quest'ultimo di non aver solo violato l'art. 223 CPC, ma pure l'art. 29 Cost. per non avere fissato un'udienza). Ma anche laddove si riferisce al contenuto della sentenza di appello, la ricorrente - limitandosi a semplicemente affermare che l'istanza 22 giugno 2015 sarebbe stata tempestiva, che in essa sarebbe pure stata contenuta "una prima condensata risposta" e che il Pretore non le avrebbe assegnato il termine suppletorio - non formula alcuna censura conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF contro gli accertamenti di fatto della Corte cantonale né indica perché quest'ultima avrebbe violato il diritto. Invano si cerca poi una qualsiasi critica della motivazione alternativa della sentenza impugnata secondo cui l'appello andava dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 132 CPC.  
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 25 settembre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti