Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 7] 
I 279/00 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, 
supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 25 ottobre 2000 
 
nella causa 
S.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. 
P.________, 
 
contro 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- S.________, cittadino italiano, nato nel 1939, ha lavorato in Svizzera nel periodo 1968-1977 solvendo contributi AVS/AI. 
Rimpatriato, egli ha ripreso l'attività di coltivatore diretto. Dal 1° febbraio 1993 è titolare di una pensione italiana d'invalidità. 
Lamentando patologie diverse egli ha presentato in data 29 dicembre 1994 una domanda intesa al conseguimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. 
La richiesta è stata respinta per carenza di invalidità rilevante dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero mediante decisione 22 settembre 1998. 
 
B.- Con gravame alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero l'interessato è insorto contro la decisione amministrativa postulando l'erogazione di una rendita intera. 
Per giudizio 7 marzo 2000 la Commissione ha accolto parzialmente il gravame e riconosciuto all'insorgente il diritto a mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° agosto 1998. 
 
C.- Tramite l'avv. P.________, l'assicurato interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui ribadisce la richiesta di erogazione di una rendita intera d'invalidità. 
Mentre l'amministrazione opponente propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- a) Nell'impugnato giudizio, al quale si rinvia, la Commissione di ricorso ha già correttamente esposto i pre-supposti che un cittadino italiano residente in Italia deve adempiere per aver diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, nonché le norme che definiscono l'invalidità, il livello pensionabile della stessa e l'in-sorgere del diritto a prestazioni. 
 
b) È comunque opportuno ribadire che secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se è in-valido almeno al 50 % o a un quarto di rendita se è invali-do almeno al 40 %, fermo restando che le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50 % sono versate, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, solo ad assicurati che sono domi-ciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. 
Inoltre, giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto tra il reddito del lavo-ro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedi-menti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucra-tiva ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. 
In altre parole, l'invalidità, nell'ambito delle assi-curazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere eco-nomico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a); i dati economici risultano pertanto determinanti. Tuttavia, qualora essi difettino per l'inat-tività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura medica. Il compito del sanitario consiste allora nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del dan-no alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
Infine, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel mo-mento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 % (lett. a), oppure in cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 % in media (lett. b). 
 
c) Va poi ancora osservato che, secondo giurisprudenza costante, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla base della si-tuazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verificatisi ulterior-mente possono imporsi quali elementi d'accertamento retro-spettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). 
 
2.- a) I giudici di prima istanza si sono distanziati dalla valutazione dell'incapacità lavorativa inizialmente espressa dal consulente medico dell'Ufficio AI, dott. 
R.________, per il quale non vi era alcuna limitazione della capacità lavorativa. Essi hanno invece fatto proprie le conclusioni della dott. ssa E.________, secondo la quale le affezioni del ricorrente, portatore al momento della decisione qui impugnata, di angina vasospastica, di ipertonia, di discopatia L3-S1 con dolori alla colonna lombare, di broncopneumopatia ostruttiva cronica, di fibrosi dei corpi cavernosi dopo priapismo e di note ansioso-depressive, ne limitavano la capacità lavorativa non solo in attività pesanti quali quella di coltivatore diretto nella misura del 70 % sin dall'ottobre del 1992, ma anche, seppur in misura limitata del 10 %, in occupazioni più leggere (lavori leggeri in fabbrica, custode, portiere, aiuto-magazziniere, archivista). Dal 15 agosto 1998 poi, secondo la dott. ssa E.________, l'incapacità lavorativa era salita dal punto di vista medico-teorico al 50 % anche in attività leggere. 
Questa Corte condivide su questo punto il giudizio di primo grado, che aderisce alle conclusioni della dott. ssa E.________ sull'incapacità lavorativa a partire dal 1992 e sulla sua evoluzione dall'agosto del 1998. Questa valutazione, anche se espressa sulla base degli atti, appare coscienziosa ed equilibrata e trova supporto nell'ampia documentazione medica raccolta dall'Ufficio AI per il tramite dell'INPS o direttamente prodotta dall'interessato. 
 
b) Quanto all'incidenza della parziale incapacità lavorativa in attività leggere sulla capacità di guadagno, i giudici di primo grado si sono fondati sul rapporto del servizio dell'amministrazione preposto alla valutazione del grado d'invalidità. Secondo questo servizio, nel 1992, raffrontando il reddito medio di un lavoratore agricolo con il 90 % di quello conseguibile in attività sostitutive, ridotto di un quinto per tener conto delle difficoltà d'inserimento dovute all'età e all'handicap fisico, la perdita di guadagno si sarebbe cifrata attorno al 35 %. 
Ci si potrebbe interrogare certo sulla ponderazione del 20 %, se sufficiente o meno in considerazione dell'età del ricorrente, che nel 1992 era comunque appena poco più che cinquantenne, della polipatologia di cui è portatore e dell'attività svolta (operaio in Svizzera, agricoltore in Italia; sull'intero problema cfr. DTF 126 V 75), come pure sui due termini di paragone, ma appare da tutto principio chiaro che la variazione non sarebbe significativa al punto da giustificare un grado d'invalidità del 50 % sin dall'ottobre del 1992. 
 
c) Diverso è il discorso a decorrere dal 1998. Infatti, come si è visto, dalla metà di agosto di quell'anno, l'incapacità lavorativa deve essere stabilita nella misura del 50 % anche per attività leggere. Orbene, il raffronto dei redditi effettuato dall'apposito servizio dell'Ufficio AI conclude per una perdita di guadagno del 64 % ca., vicina quindi al limite dei due terzi che dà diritto alla rendita intera. 
Questa Corte non può tuttavia condividere incondizionatamente tale valutazione, poiché essa è stata operata utilizzando i medesimi termini di paragone del 1992 senza aggiornarli. I dati da ritenere ai fini del raffronto devono invece essere quelli dell'agosto 1998. La riduzione del reddito da invalido per difficoltà d'inserimento deve inoltre essere ponderata con riferimento a quell'anno, quando l'interessato non era poco più che cinquantenne, ma ormai prossimo alla sessantina. D'altra parte, un unico termine di raffronto quale reddito da invalido è, in un caso come il presente, che nel 1998 si situava in una zona critica al limite inferiore della rendita intera, insufficiente per consentire un tranquillante giudizio. 
Appare quindi opportuno annullare il giudizio commissionale e la decisione impugnata e retrocedere gli atti all'Ufficio AI perché effettui ulteriori accertamenti, segnatamente di natura economica, e si pronunci in seguito di nuovo sul grado d'invalidità e sul diritto alla rendita a decorrere dall'agosto del 1998. 
 
3.- a) Secondo il ricorrente non si può pretendere che una persona di oltre cinquant'anni possa acquisire una preparazione professionale utile e proficua in altri settori, rilevando che imporre ad un assicurato l'obbligo di attivarsi porterebbe all'assurda conclusione che quasi mai, se non in casi estremi, sarebbe possibile ravvisare un'invalidità indennizzabile. 
 
b) A questo riguardo l'attenzione del ricorrente va innanzi tutto attirata sull'obbligo di ogni assicurato di diminuire il danno, che scaturisce da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a). In virtù di tale obbligo l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate). 
Deve inoltre essere ribadito che il grado d'invalidità deve essere determinato in condizioni normali di mercato del lavoro e che quindi l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee ad un danno alla salute, quali la particolare situazione di mercato in una determinata regione e la conseguente mancanza di un certo tipo di attività, non giustifica il riconoscimento di una rendita. Infatti, per costante giurisprudenza, se un assicurato non reperisce un lavoro adeguato a dipendenza dell'età, di una formazione insufficiente o di difficoltà a comprendere o farsi comprendere per motivi di lingua, l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a risponderne; l'"incapacità di lavoro" che ne risulta non è dovuta a una causa per la quale la legge le impone di prestare (DTF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 pag. 333 consid. 3c, 1989 pag. 325 consid. 2b). Nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro dovuta a squilibri del mercato del lavoro viene considerata nei limiti della legge dall'assicurazione contro la disoccupazione e non da quella per l'invalidità. 
 
 
c) Ciò non significa che l'obbligo di attivarsi, segnatamente l'obbligo di ridurre il danno, porti ad escludere a priori il riconoscimento di un'invalidità pensionabile. 
Occorrerà piuttosto procedere con le dovute cautele al raffronto dei redditi, valutando attentamente quali siano le attività meno gravose tuttora esigibili e tenendo conto in particolare, come già si è ricordato, delle difficoltà d'inserimento e di adattamento di un lavoratore di una certa età e abituato da una vita a svolgere lavori pesanti poco o non qualificati, che non esigono particolare destrezza e attenzione. Infatti, per costante giurisprudenza, la nozione dell'esigibilità ragionevole di un'attività lucrativa varia necessariamente a seconda delle peculiarità del caso specifico. Motivi estranei al danno alla salute, quali ad esempio l'età, la formazione professionale e le attitudini fisiche e psichiche, non possono essere semplicemente isolati e distinti dall'affezione che dà luogo all'incapacità lavorativa. Al contrario, pur non venendo considerati quali fattori supplementari, essi non possono venir ignorati nella valutazione dell'utilizzazione ragionevole della residua capacità lavorativa poiché sono indiscutibilmente idonei ad influenzare sfavorevolmente il rendimento dell'invalido e, quindi, ad incidere sulle concrete possibilità di collocamento esigibili in condizioni normali di un mercato del lavoro equilibrato (AJP 1996 pag. 216; cfr. anche RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; DTF 110 V 276 consid. 4b e riferimenti ivi citati). 
Come è del resto risaputo, assicurati che, a causa delle affezioni invalidanti, non possono mettere completamente a frutto la loro capacità lavorativa residua nemmeno in lavori leggeri non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato. Secondo la giurisprudenza, in questi casi è consentito operare una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino al 25 % (cfr. DTF 126 V 75, già citata). 
 
d) Solo così operando si evita, da un lato, di porre a carico dell'assicurazione per l'invalidità una casistica che invece rientra nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione e, dall'altro, di considerare aprioristicamente valido, come paventa il ricorrente, ogni assicurato che sia ancora in grado di svolgere lavori meno gravosi, compatibili con il suo stato di salute. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel 
senso che, annullati il giudizio 7 marzo 2000 della 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI 
per le persone residenti all'estero e la decisione amministrativa 
22 settembre 1998, gli atti sono rinviati 
all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero 
per complemento d'istruttoria e nuovo provvedimento, 
conformemente ai considerandi. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero verserà al ricorrente la somma di fr. 2500.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
 
 
 
IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale 
 
 
delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 25 ottobre 2000 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :