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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_545/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 25 ottobre 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
assicurazione complementare contro le malattie, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 settembre 2017 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (36.2017.67). 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 20 gennaio 2014 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha solo parzialmente accolto la petizione inoltrata da A.________ nei confronti della B.________ SA e ha condannato quest'ultima a restituire all'attrice una parte dei premi; 
che con decisione 7 settembre 2017 il giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la domanda di revisione inoltrata da A.________ contro la predetta sentenza, non avendo l'istante portato "alcun elemento di novità fattuale o probatoria" a sostegno della sua domanda; 
che il 16 ottobre 2017 A.________ si è rivolta al Tribunale federale lamentandosi di quanto deciso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni e dell'operato della sua cassa malati, nonché della sottrazione di una sua collana da parte di due commercianti e dell'asserita protezione offerta dal Tribunale di appello ticinese ai truffatori; 
che giusta l'art. 42 LTF un ricorso al Tribunale federale deve contenere, oltre alle conclusioni, i motivi (cpv. 1) e che in questi occorre spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (cpv. 2; DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); 
che in concreto lo scritto della ricorrente non soddisfa le predette esigenze, non contenendo alcuna conclusione e non illustrando i motivi per cui la sentenza impugnata sarebbe contraria al diritto; 
che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF); 
che viste le particolarità del caso si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 25 ottobre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti