Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_838/2022
Sentenza del 25 ottobre 2022
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Hartmann,
Cancelliere Ermotti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Emanuele Verda
e dal MLaw Agustin Bernasconi Zea,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni, Assistenza amministrativa SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berna.
Oggetto
Assistenza amministrativa (CDI CH-IT),
ricorso contro la sentenza emanata il 28 settembre 2022 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I
(A-2242/2022).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Il 23 novembre 2018, l'Agenzia delle entrate - Ufficio cooperazione internazionale italiano, autorità fiscale competente in materia (di seguito: l'autorità richiedente o l'autorità italiana), ha presentato una domanda raggruppata di assistenza amministrativa in materia fiscale all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: l'AFC o l'autorità richiesta).
In tale domanda, l'autorità richiedente ha esposto che, nell'ambito di un programma di "collaborazione volontaria" lanciato con lo scopo di mettere in regola la situazione fiscale dei contribuenti italiani che vi partecipavano, circa 7'000 contribuenti italiani avevano chiesto di "regolarizzare le infedeltà ed omissioni dichiarative commesse in relazione alla detenzione di attività finanziarie (inclusi conti bancari) presso l'istituto di credito elvetico C.________". L'autorità italiana ha inoltre affermato di essere in possesso di una copia di una lettera inviata dalla C.________ SA (cui è subentrata nel 2016 la D.________ AG; di seguito: la C.________/D.________ o la banca) ai propri clienti italiani il 3 febbraio 2014, nella quale la banca chiedeva a questi ultimi se fossero in regola ("compliant") nei confronti del fisco italiano e li informava che, qualora non avessero fornito la prova di tale "compliance" fiscale, le loro relazioni finanziarie presso la banca sarebbero state sottoposte a restrizioni. Secondo l'autorità richiedente, alla luce di questi elementi, vi era un sospetto di evasione fiscale nei confronti di numerosi contribuenti italiani clienti della banca.
1.2. Basandosi su quanto precede, l'autorità richiedente ha precisato che la propria richiesta riguardava "i contribuenti italiani [cosiddetti] 'recalcitranti', cioè i contribuenti italiani i cui nomi sono sconosciuti e che sono identificabili attraverso i seguenti criteri nel periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016:
a. è stato titolare di uno o più conti presso [la banca];
b. il titolare del conto ha o ha avuto un indirizzo di domicilio o di residenza in Italia (sulla base della documentazione in possesso [della banca]);
c. il titolare dell'attività finanziaria ha ricevuto una lettera [della banca] in cui è stata annunciata la chiusura forzata del conto/conti bancari salvo egli fornisca [alla banca] l'autorizzazione del modello 'Direttiva Risparmio UE per la Collaborazione Volontaria (Voluntary Disclosure) ' o ogni altra prova del rispetto delle proprie obbligazioni fiscali relativamente a tale conto/conti;
d. nonostante tale lettera, il titolare del conto non ha fornito [alla banca] prove sufficienti del rispetto degli obblighi fiscali".
In considerazione degli elementi a sua disposizione, l'autorità italiana ha dunque richiesto all'AFC:
"[...] tutte le informazioni in possesso [della banca] in merito ai conti detenuti presso l'istituto di credito, nel corso del periodo tra il 23 febbraio 2015 ed il 31 dicembre 2016, da soggetti residenti in Italia [cosiddetti] 'titolari recalcitranti di attività finanziarie' (recalcitrant account holders), in particolare [...]:
a. informazioni anagrafiche dei 'recalcitrant account holders' (cognome, nome, data di nascita e ultimo indirizzo noto risultante dalla documentazione bancaria);
b. numero identificativo del conto o dei conti detenuti presso [la banca];
c. saldo al 28 febbraio 2015 e 31 dicembre 2016 di tutti i conti detenuti dai 'recalcitrant account holders' [...]".
1.3. Il 29 marzo 2019, l'AFC ha esortato la C.________/D.________ a identificare tutte le persone interessate dalla domanda di assistenza amministrativa italiana sulla base dei criteri di ricerca suesposti, precisando che la richiesta riguardava unicamente i clienti che erano a conoscenza della summenzionata lettera della banca e che non avevano comprovato la loro conformità fiscale né prima né dopo averla ricevuta. Dopo aver domandato alcuni chiarimenti, la banca ha trasmesso all'AFC le informazioni richieste.
1.4. Con decisione finale del 13 aprile 2022, l'AFC ha accolto la domanda raggruppata di assistenza amministrativa in materia fiscale formulata dall'autorità richiedente il 23 novembre 2018 relativamente a A.________, il quale nel periodo oggetto della domanda era titolare di un conto presso la C.________/D.________.
Il 16 maggio 2022, l'interessato ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, opponendosi all'esecuzione della domanda in questione. Con sentenza del 28 settembre 2022, tale autorità ha respinto il ricorso.
1.5. Il 17 ottobre 2022, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un "ricorso di diritto pubblico" con cui domanda, protestate tasse, spese e ripetibili, l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 28 settembre 2022. In via subordinata, il ricorrente chiede il rinvio degli atti all'AFC "affinché completi le indagini e, dopo aver impartito un termine di 30 giorni ad A.________ per produrre le proprie osservazioni, renda una nuova decisione sul merito". L'interessato ha inoltre chiesto di accordare l'effetto sospensivo al proprio ricorso, riferendosi all'art. 103 cpv. 2 lett. d LTF.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
2.
Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l'art. 84a LTF, in quest'ultimo campo, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Giusta quest'ultimo articolo, un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (su queste nozioni, cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3). Spetta al ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie siffatte condizioni (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 II 340 consid. 4), a meno che ciò non sia manifesto (sentenza 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2).
Per quanto riguarda la presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF), essa presuppone che la decisione impugnata sia determinante per la prassi. Ciò è segnatamente il caso quando le istanze precedenti sono confrontate a numerosi casi analoghi o quando è necessario risolvere una questione giuridica che si pone per la prima volta e che dà luogo a un'incertezza qualificata, la quale richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3; sentenza 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2). Nel contesto dell'art. 84a LTF, la questione di diritto di importanza fondamentale deve riguardare l'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, ovvero l'applicazione di norme (di diritto internazionale o interne) inerenti specificamente a tale ambito (sentenze 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3; 2C_765/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 3.1). Giova poi ricordare che compito del Tribunale federale non è pronunciarsi su questioni giuridiche astratte (cfr., in materia di assistenza amministrativa, DTF 142 II 161 consid. 3). Affinché il ricorso sia ammissibile ai sensi dell'art. 84a LTF, occorre dunque che la questione di diritto di importanza fondamentale invocata dal ricorrente sia determinante per l'esito del litigio, ciò che presuppone che essa si rapporti agli elementi fattuali e al ragionamento giuridico risultanti dalla sentenza impugnata (sentenze 2C_433/2022 del 1° giugno 2022 consid. 4; 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2).
Per giurisprudenza, l'esistenza di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 2 LTF) dev'essere ammessa con riserbo. Il Tribunale federale dispone di un ampio potere d'apprezzamento al riguardo (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Solamente una violazione importante e sufficientemente credibile dei principi procedurali fondamentali, ivi compreso nella procedura svizzera (sentenze 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2; 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5), può far apparire il caso come particolarmente importante. Non è dunque sufficiente invocare delle violazioni dei diritti fondamentali di procedura per giustificare l'entrata in materia; solo una violazione importante, dettagliata a sufficienza e credibile permette di ritenere adempiuta la condizione posta dall'art. 84 cpv. 2 LTF (DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenze 2C_433/2022 del 1° giugno 2022 consid. 4; 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5).
3.
L'insorgente ritiene che il suo caso sia particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF riferendosi a una violazione del suo diritto di essere sentito dovuta al fatto che il Tribunale amministrativo federale non avrebbe esaminato tutte le sue censure, limitandosi a rinviare su alcune di esse alla sentenza del Tribunale federale sul "caso pilota" (sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021) relativo alla domanda raggruppata del 23 novembre 2018 (ricorso, pag. 7 segg.).
Nell'ottica dell'art. 84 cpv. 2 LTF, malgrado quanto afferma l'interessato, il presente caso non può essere considerato particolarmente importante ai sensi della giurisprudenza suesposta (cfr. consid. 2). Non vi sono infatti indizi di una violazione importante e sufficientemente credibile di un principio procedurale fondamentale in relazione al rinvio operato dal Tribunale amministrativo federale alle considerazioni giuridiche esposte nella sentenza di principio 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021. Del resto, giova rilevare che tale sentenza riguardava la stessa domanda raggruppata del 23 novembre 2018 qui in esame, di modo che in linea di principio l'autorità precedente poteva (e doveva) ispirarsene per esaminare il gravame dell'insorgente (cfr. sentenza 2C_535/2022 del 12 luglio 2022 consid. 4).
4.
Il ricorrente sostiene inoltre che la presente causa concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF) sotto due diversi punti di vista.
4.1. In primo luogo, l'insorgente invoca una violazione del "principio della sovranità" in relazione a una possibile origine illecita della lettera del 3 febbraio 2014 (ricorso, pag. 11 segg.). A questo proposito, l'interessato si limita tuttavia a esporre le proprie censure di merito, senza spiegare più nel dettaglio - in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. supra consid. 2) - perché andrebbe ammessa l'esistenza di una questione di diritto di importanza fondamentale ai sensi dell'art. 84a LTF (la quale appare inoltre tutt'altro che manifesta). In siffatte circostanze, la condizione di ammissibilità posta dall'art. 84a LTF non può essere considerata adempiuta.
4.2. In secondo luogo, il ricorrente menziona l'art. 8 cpv. 2 LAAF e ritiene - per quanto è dato di capire - che sarebbe di importanza fondamentale la questione del "potere inquisitorio" delle autorità fiscali svizzere nei confronti degli istituti finanziari del nostro paese. Anche in questo caso però, sebbene l'interessato invochi una "violazione grave della CDI CH-IT in grado di tangere diversi amministrati in cas[i] analoghi, con gravi conseguenze sulla sicurezza del diritto" (ricorso, pag. 14), egli non espone poi con chiarezza e concretamente in cosa consista tale violazione e perché essa sarebbe grave al punto da giustificare un'entrata in materia in applicazione dell'art. 84a LTF.
5.
Alla luce di quanto precede, l'entrata in materia sulla base degli art. 84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ciò che porta a dichiarare inammissibile il gravame in quanto ricorso in materia di diritto pubblico, in applicazione degli art. 107 cpv. 3 e 109 cpv. 1 LTF. Quanto alla via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, dal momento che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 a contrario LTF).
Dato l'esito del litigio, la domanda di effetto sospensivo - con la quale del resto il ricorrente si limita a chiedere quanto già previsto dall'art. 103 cpv. 2 lett. d LTF - è priva di oggetto (cfr. sentenze 2C_550/2022 del 14 luglio 2022 consid. 3; 2C_903/2021 del 24 novembre 2021 consid. 6).
6.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni - Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale, nonché al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
Losanna, 25 ottobre 2022
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: A. Ermotti