Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_611/2024
Sentenza del 25 novembre 2024
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Parrino, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Atupri Assicurazione della salute,
Zieglerstrasse 29, 3001 Berna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 settembre 2024 (36.2024.21).
Visto:
la sentenza del 24 settembre 2024 con cui il giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione del 30 aprile 2024 della Atupri Assicurazione della salute in materia di assicurazione sociale contro le malattie,
il ricorso in materia di diritto pubblico inoltrato da A.________ il 28 ottobre 2024 (timbro postale) al Tribunale federale, con cui chiede preliminarmente la restituzione del termine di ricorso,
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 150 IV 103 consid. 1 e 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti),
che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 147 V 35 consid. 4.2),
che mediante scritto del 28 ottobre 2024 A.________ ha chiesto al Tribunale federale la restituzione del termine di ricorso nel senso dell'art. 50 LTF per potere presentare un ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza del 24 settembre 2024 del Tribunale cantonale in materia di assicurazione sociale contro le malattie,
che solo un termine scaduto può essere restituito nel senso dell'art. 50 cpv. 1 LTF, circostanza non realizzata nel caso in esame in quanto il termine di ricorso, come peraltro anche evidenziato dalla ricorrente, giungeva a scadenza il 28 ottobre 2024 (art. 100 cpv. 1 LTF),
che lo scritto di A.________ non può nemmeno essere interpretato come domanda di proroga del termine di ricorso, considerato che i termini stabiliti dalla legge, come quello di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF),
che il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 25 novembre 2024
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi