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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.5/2004 /bom 
 
Sentenza del 26 gennaio 2004 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Hungerbühler, Müller, 
cancelliere Bianchi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Daniele Timbal, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 5, 9, 26, 27 e 36 Cost. (revoca dell'autorizzazione 
a gestire e della patente di un esercizio pubblico), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 
6 dicembre 2003 del Tribunale amministrativo del 
Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 16 novembre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha sospeso per tre mesi la patente d'esercizio pubblico e l'autorizzazione a gestire il ristorante con alloggio "X.________", di proprietà di A.________, parimenti gerente e gestore. Questi provvedimenti sono stati adottati perché lo stabilimento, in contrasto con la destinazione autorizzata, risultava utilizzato principalmente per esercitarvi la prostituzione. Le impugnative presentate dall'interessata contro tali risoluzioni sono state respinte dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo ticinesi il 18 dicembre 2001, rispettivamente il 3 aprile 2002. 
B. 
Il 3 giugno 2002 la titolare del locale, dopo aver chiuso il passaggio tra il ristorante e le camere ed aver locato le medesime ad una società, ha chiesto che le venisse rilasciata una patente per ristorante senza alloggio e una per affittacamere. Pendente tale richiesta, il 16 maggio 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha revocato l'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico e la relativa patente. Sulla base di accertamenti effettuati il 20 febbraio precedente, la citata autorità ha in sostanza ritenuto che la struttura continuava a fungere da postribolo. 
 
Anche queste decisioni sono state confermate, su ricorso, dal Governo ticinese, il 19 agosto 2003, e dal Tribunale amministrativo, con sentenza del 6 dicembre seguente. 
C. 
Il 12 gennaio 2004, A.________ ha introdotto davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede che il giudizio cantonale sia annullato e che al gravame venga conferito effetto sospensivo. 
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
Diritto: 
 
1. 
Fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali del cittadino ed esperito tempestivamente contro una decisione emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale in materia di esercizi pubblici (art. 71 cpv. 3 della legge ticinese sugli esercizi pubblici, del 21 dicembre 1994, LEsPub), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile, di massima, dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 e 89 OG. La legittimazione della ricorrente è inoltre pacifica (art. 88 OG). 
2. 
Le circostanze fattuali poste a fondamento dell'avversato giudizio e l'apprezzamento delle prove operato dai giudici cantonali non sono sostanzialmente contestati dall'insorgente. Perlomeno non lo sono in maniera chiara e circostanziata, tale da soddisfare le esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (sul cosiddetto principio dell'allegazione: DTF 129 I 185 consid. 1.6; 128 III 50 consid. 1c). In ogni caso, il Tribunale federale rivede gli accertamenti di fatto a cui sono giunte le autorità cantonali unicamente se appaiono arbitrari (DTF 129 I 337 consid. 4.1; 128 I 184 consid. 2.1; sulla nozione di arbitrio: DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 e riferimenti). In quest'ottica, non possono che essere tutelate le conclusioni del Tribunale amministrativo, secondo cui nella pensione della ricorrente veniva esercitata sistematicamente ed in modo generalizzato la prostituzione. Non è in effetti certamente fuori luogo formulare tale considerazione sulla base, tra l'altro, delle notifiche di polizia relative alle clienti della locanda (giovani donne sole provenienti dal Sudamerica o dall'Europa dell'est), delle deposizioni di alcune di esse e del personale impiegato, di determinati oggetti rinvenuti e del tipo di servizio alberghiero offerto per rapporto al prezzo delle camere. 
3. 
Le censure ricorsuali si focalizzano piuttosto sui provvedimenti adottati dalle autorità in relazione all'attività praticata nell'esercizio pubblico. 
3.1 Al riguardo, la Corte cantonale ha considerato violato l'art. 12 LEsPub, a norma del quale gli esercizi pubblici non possono essere usati per scopi estranei all'attività dell'esercizio e devono essere separati dai locali adibiti ad altro uso. Considerata la recidiva della ricorrente, la sua colpa e la gravità dell'infrazione, i Giudici ticinesi hanno soggiunto che tale violazione impone la revoca dell'autorizzazione a gestire, giusta l'art. 69 lett. b LEsPub, e della patente d'esercizio pubblico, ai sensi dell'art. 69a LEsPub. Il primo disposto prevede che l'autorizzazione a gestire è revocata allorquando, in caso di sospensione dell'autorizzazione stessa, si persiste o si ricade nella stessa infrazione per la quale era stata sospesa. La seconda norma stabilisce che i provvedimenti di cui agli art. 68 e 69 LEsPub possono avere effetto anche sulla patente. 
3.2 Per quanto concerne la revoca dell'autorizzazione a gestire, l'insorgente ritiene la decisione impugnata arbitraria (art. 9 Cost.) e contraria al principio di legalità (art. 5 Cost.). 
 
Ora, ravvisare nel caso concreto la violazione dell'art. 12 LEsPub non deriva indubbiamente da un'interpretazione insostenibile del diritto cantonale. Anzi, la decisione impugnata resisterebbe, su questo punto, anche ad un libero esame. In effetti, tale norma è stata disattesa poiché la funzione autorizzata dal profilo della legislazione sugli esercizi pubblici, quella di ristorante con alloggio, è stata snaturata dalla pratica preminente di un'attività commerciale diversa dalla fornitura di vitto e alloggio a soggiornanti occasionali d'ogni genere. Al riguardo, è irrilevante che, nel contesto divenuto quello di un vero e proprio postribolo e con finalità subalterne al medesimo, tali prestazioni siano comunque state dispensate alla clientela (sentenza 2P.123/1998 del 22 settembre 1998, in: RDAT I-1999 n. 51, consid. 3b). È parimenti privo di pertinenza il fatto che il passaggio diretto tra il ristorante e le camere sia stato chiuso, considerato come l'autorizzazione a gestire sia unica e si estenda ad entrambi gli ambiti d'attività della locanda. 
 
La Corte cantonale non è incorsa nell'arbitrio nemmeno applicando la misura di cui all'art. 69 lett. b LEsPub. È in effetti senz'altro sostenibile ritenere che questa norma costituisca una base legale sufficientemente chiara e precisa per adottare un simile provvedimento in caso di recidiva e non solo nell'ipotesi di reiterazione dell'infrazione durante una sospensione dell'autorizzazione. Un'interpretazione restrittiva in questo senso, pretesa dall'insorgente, non si impone neppure per rapporto alle misure amministrative previste nei confronti dei gerenti (cfr. art. 69b LEsPub). Il controverso provvedimento non si fonda peraltro su un abuso del potere di apprezzamento in ordine alla gravità dell'infrazione. La stessa disattende la natura medesima dell'esercizio pubblico e può legittimamente essere valutata con rigore. Inoltre, a poco più di un anno di distanza da una precedente sospensione dell'autorizzazione per i medesimi motivi, la ricorrente ha continuato direttamente, scientemente ed in maniera sistematica ad abusare del permesso ricevuto. Con tutta evidenza il precedente provvedimento non ha quindi sortito alcun effetto deterrente. Non senza valide ragioni le autorità cantonali potevano quindi giudicare proporzionata, in queste circostanze, la revoca pura e semplice dell'autorizzazione a gestire. 
3.3 In riferimento alla revoca della patente d'esercizio pubblico, la ricorrente adduce in special modo la violazione del principio di legalità, ma invoca parimenti il divieto d'arbitrio, la garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) e la libertà economica (art. 27 Cost.). Questi ultimi diritti fondamentali sono semplicemente menzionati nel gravame, senza che sia tuttavia specificato in maniera compiuta e puntale in quale misura gli stessi sarebbero lesi dal giudizio impugnato. Anche da questo profilo è quindi alquanto dubbio che il ricorso possa risultare ammissibile (cfr. art. 90 cpv. 1 lett. b OG). Ad ogni modo, la questione può rimanere aperta visto che, ad un esame di merito, l'impugnativa andrebbe comunque respinta e ciò anche se la misura adottata costituisse una restrizione grave delle citate garanzie costituzionali ed il Tribunale federale rivedesse di conseguenza liberamente l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale e la sua compatibilità con le stesse (DTF 129 I 35 consid. 8.2; 125 I 417 consid. 4c; 124 I 310 consid. 3b). 
 
 
In effetti, già è stato rilevato che, nella fattispecie, deriva da un'interpretazione corretta del diritto cantonale ritenere violato l'art. 12 LEsPub (cfr. consid. 3.2). È parimenti certamente legittimo dedurre dall'art. 69a LEsPub la possibilità di revocare la patente dell'esercizio pubblico al suo titolare. Il testo di tale norma, rinviando ai provvedimenti di cui agli art. 68 (sospensione) e 69 LEsPub (revoca), non si presta invero ad altre interpretazioni né dà adito ad equivoci di sorta. Le possibili conseguenze che determinate infrazioni possono comportare anche per il titolare della patente sono pertanto perfettamente prevedibili. La revoca della patente è inoltre una misura amministrativa retta dal diritto cantonale autonomo; irrilevanti sono perciò le critiche di violazione dell'art. 335 CP (sentenza 1P.169/1994 del 15 giugno 1994, in: EuGRZ 1994 pag. 567, consid. 2c). L'art. 69a LEsPub rappresenta dunque una base legale sufficientemente chiara e precisa per imporre il provvedimento litigioso. Lo stesso persegue peraltro lo scopo di impedire che si organizzi nelle forme di un esercizio pubblico uno stabilimento commerciale con finalità differenti da quelle dei medesimi. Questo obiettivo riveste un interesse per la collettività certamente degno di considerazione (sentenza 2P.123/1998 del 22 settembre 1998, in: RDAT I-1999 n. 51, consid. 3c). Più specificatamente, non è errato ritenere che la revoca della patente, introdotta di recente (BU-TI 2001, 269), rafforzi l'efficacia del sistema, evitando il perpetuarsi di abusi della destinazione autorizzata mediante un semplice cambio di gerenza o di gestione (Messaggio del Consiglio di Stato no. 5044 del 10 ottobre 2000 concernente [...] la modifica della legge sugli esercizi pubblici, ad art. 69a LEsPub). La formulazione potestativa della norma lascia inoltre rettamente spazio all'autorità per apprezzare la proporzionalità della misura in ogni singolo caso. In concreto, non occorre del resto interrogarsi sull'adeguatezza del provvedimento nei confronti di proprietari inconsapevoli o disinteressati alla gestione del loro stabile. La ricorrente non può infatti certamente appellarsi a queste giustificazioni. Il suo ruolo preminente, a tutti i livelli, nella conversione a postribolo dell'esercizio pubblico e la recidiva, commessa a breve termine dalla precedente sospensione della patente, lasciano apparire come adeguata ed inevitabile anche questa misura. Verificate in questo contesto, le censure di violazione del principio di legalità e del divieto d'arbitrio non assumono, in concreto, ulteriore portata propria. Nemmeno a questo riguardo il giudizio impugnato è dunque lesivo delle libertà costituzionali invocate. 
4. 
4.1 In considerazione dei motivi che precedono, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, va pertanto respinto. La causa, sufficientemente chiara, può essere decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'emanazione del presente giudizio l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, formulata nel gravame, è divenuta priva d'oggetto. 
4.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 153 cpv. 1, 153a e 156 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente nonché al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 26 gennaio 2004 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: