Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_55/2024
Sentenza del 26 gennaio 2024
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Sezione della popolazione,
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
permesso di dimora UE/AELS,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 dicembre 2023 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.98).
Visto:
che, con sentenza del 7 dicembre 2023, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un ricorso interposto da A.________, citadina portoghese nata nel..., in relazione al mancato rilascio di un permesso di domicilio e al mancato rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS da parte delle autorità migratorie ticinesi;
che, con atto del 24 gennaio 2024, A.________ ha impugnato detto giudizio davanti al Tribunale federale, chiedendo il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS e l'esonero dal pagamento dell'anticipo spese o, in alternativa, il prelievo di un anticipo spese ridotto, in considerazione della sua situazione;
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 147 I 333 consid. 1);
che, secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e deve pertanto confrontarsi - almeno brevemente - con le argomentazioni contenute nello stesso (DTF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1);
che, giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, esigenze più severe valgono inoltre in relazione alla violazione di diritti fondamentali (DTF146 I 62 consid. 3);
che, d'altra parte, il Tribunale federale può scostarsi dall'accertamento dei fatti solo se è stato eseguito in violazione del diritto o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario ( art. 105 cpv. 1 e 2 LTF );
che il gravame del 24 gennaio 2024 non si confronta con nessuna delle molteplici argomentazioni giuridiche addotte dai Giudici ticinesi a conferma del diniego del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS (giudizio impugnato, consid. 5 segg.) e nemmeno contesta (validamente) l'accertamento dei fatti su cui si basa la sentenza cantonale ( art. 105 cpv. 1 e 2 LTF );
che il ricorso risulta pertanto motivato in maniera manifestamente insufficiente e dev'essere dichiarato inammissibile sulla base della procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che, tenuto conto delle circostanze, il Tribunale federale rinuncia tuttavia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), di modo che, anche supponendo che la richiesta di esonero dal pagamento di un anticipo spese formulata con il ricorso debba essere trattata come una domanda di assistenza giudiziaria, quest'ultima risulta priva di oggetto;
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non vengono prelevate spese.
3.
Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
Losanna, 26 gennaio 2024
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli