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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_929/2025  
 
 
Sentenza del 26 gennaio 2026  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
van de Graaf, Koch, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
rappresentato da B.A.________, 
patrocinata dall'avv. Francesco Barletta, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona, 
2. C.A.________, 
patrocinato dall'avv. Roberto Rulli, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 luglio 2025 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2025.123). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 5 giugno 2024, B.A.________ è stata interrogata dalla polizia, alla quale nei giorni precedenti si era rivolto il suo legale segnalando possibili maltrattamenti ed abusi sessuali commessi dall'ex marito C.A.________ a danno di loro figlio A.A.________ (2016).  
Nell'ambito di tale interrogatorio, B.A.________ ha riferito dei gravi problemi di salute di cui soffre il figlio, riconosciuto dall'assicurazione invalidità come grande invalido, al quale era stato diagnosticato un ritardo cognitivo ed era stato nominato un curatore educativo. B.A.________ ha dichiarato che ella, dopo aver notato nel 2018 un ematoma sulla fronte del figlio, ad inizio 2019 aveva installato una videocamera in casa. Dai video era emerso che il padre insultava e sgridava il bambino. Nel giugno 2019 ella ha chiesto la separazione. Nel settembre 2019, C.A.________ ha lasciato l'abitazione coniugale su ordine del pretore; il suo diritto di visita è stato interrotto con decisione del 21 maggio 2024. Il divorzio tra B.A.________ e C.A.________ è stato pronunciato con sentenza del 25 giugno 2024. 
B.A.________, durante il citato interrogatorio, ha affermato che il figlio le aveva comunicato di essere stato picchiato a più riprese dal padre. Il figlio inoltre non voleva che ella lo toccasse durante la doccia nelle parti intime ("non mi toccare il pisello che lì mi tocca il papà"). Interrogato riguardo al fatto che egli si era toccato di recente per un lungo periodo nelle parti intime, il figlio aveva detto alla madre quanto segue: "mamma, papà mi ha detto che mi dà dei soldi se mi tocco il pisello". Il figlio, interpellato al riguardo dalla madre, le aveva spiegato che l'aveva visto dal padre, il quale gli aveva detto di toccarsi "su e giù". B.A.________ ha quindi chiamato la psicologa, che le aveva detto di denunciare. Ha inoltre informato il pediatra. A questi, il bambino aveva detto di non toccare il suo pene (ferito per le masturbazioni); solo il padre lo poteva fare. Aveva inoltre detto al medico dei soldi. Il curatore era stato informato della situazione. 
In precedenza, mentre stava pulendo il sedere al figlio, questi aveva detto a B.A.________: "mamma non toccarmi, perché lì il papà mi ha introdotto il dito". Il pediatra le aveva dato da fare l'esame delle feci. Il figlio, visto il bastoncino per l'esame, le aveva detto: "mamma cosa vuoi fare? Non mi toccare lì non m'introdurre niente". B.A.________ ha dichiarato di aver subito riferito al pediatra. 
Al termine dell'interrogatorio del 5 giugno 2024, B.A.________ ha asserito quanto segue: "Mi sono accorta che qualcosa non andava, non voglio denunciare nessuno ma segnalare cosa è successo". 
 
A.b. Con decreto dell'11 giugno 2024, il pubblico ministero ha aperto l'istruzione nei confronti di C.A.________ per titolo di vie di fatto e di atti sessuali con fanciulli.  
La stessa data, il magistrato inquirente ha incaricato la polizia giudiziaria di procedere all'audizione videoregistrata di A.A.________, prevista per il 12 giugno 2024. Dal rapporto di esecuzione del 3 luglio 2024, tuttavia, risulta che tale audizione non è stata possibile, viste le difficoltà di interagire con il bambino. 
 
A.c. C.A.________ è stato interrogato il 1° ottobre 2024. Ha dichiarato di essere innocente e fornito la sua versione dei fatti. In merito alla questione della masturbazione, egli ha affermato di aver scritto al curatore dicendogli che avrebbe voluto fare una settimana di vacanza con il figlio. Alcuni giorni dopo, il curatore gli ha comunicato che A.A.________ aveva raccontato che lui (C.A.________) gli aveva detto di masturbarsi in cambio di soldi. Ha inoltre affermato che capitava di pulire il figlio al gabinetto. Facevano sempre la doccia insieme. Non c'erano altri contesti in cui il figlio poteva averlo visto nudo. Ha dichiarato di non essere mai passato alle vie di fatto e di non aver mai affrontato con il figlio tematiche legate alla sessualità.  
 
A.d. Il 3 aprile 2025 il pubblico ministero ha decretato l'abbandono del procedimento penale a carico di C.A.________. Il decreto di abbandono è stato intimato, oltre che a C.A.________, anche a A.A.________, per il tramite della madre, quale possibile vittima (art. 321 cpv. 1 lett. b CPP).  
 
B.  
In veste di rappresentante legale di A.A.________, B.A.________ ha presentato reclamo contro il decreto di abbandono, postulandone l'annullamento. Con sentenza dell'11 luglio 2025, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, per quanto ricevibile, il reclamo e confermato l'abbandono del procedimento penale. 
 
C.  
Avverso questo giudizio B.A.________, in nome e per conto di suo figlio, presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al magistrato inquirente affinché questi proceda nei suoi incombenti, continuando il procedimento penale a carico di C.A.________. Chiede inoltre che venga riconosciuta a suo figlio un'indennità di fr. 2'000.-- a carico dell'opponente 2 per la procedura cantonale e un'indennità di fr. 5'000.-- a carico dello Stato per la procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale ferale. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 98 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. La sentenza impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia penale è quindi di massima ammissibile.  
 
1.2. L'art. 81 cpv. 1 LTF riconosce il diritto a interporre un ricorso in materia penale a chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b).  
 
1.2.1. In virtù dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, è in particolare legittimato l'accusatore privato, ossia il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP); la querela è equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP). Giusta l'art. 116 cpv. 1 CPP, la vittima è il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica.  
La dichiarazione di costituirsi accusatore privato va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (art. 118 cpv. 3 CPP). Se il danneggiato non ha fatto di propria iniziativa una tale dichiarazione, il pubblico ministero lo rende attento a questa possibilità dopo l'apertura della procedura preliminare (art. 118 cpv. 4 CPP). Tale norma concretizza l'obbligo delle autorità penali sancito dall'art. 107 cpv. 2 CPP di rendere attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche (sentenze 7B_17/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.2; 6B_588/2022 dell'8 maggio 2023 consid. 3.1.2; 6B_1248/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 1.3; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3aed. 2025, n. 17 ad art. 118 CPP). 
L'art. 318 cpv. 1bis CPP (in vigore dal 1° gennaio 2024; RU 2023 468) prevede inoltre che il pubblico ministero comunica per scritto ai danneggiati con domicilio noto che non sono ancora stati informati dei loro diritti che intende chiudere il procedimento con abbandono e impartisce loro un termine per costituirsi accusatori privati e presentare istanze probatorie. Se il danneggiato ha già rinunciato espressamente a partecipare al procedimento come accusatore privato (v. art. 120 CPP), non sussiste alcun ulteriore obbligo di comunicazione (messaggio del 28 agosto 2019 concernente la modifica del Codice di procedura penale [Attuazione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, Adeguamento del Codice di procedura penale], FF 2019 5583 n. 4.1). 
Il CPP non specifica le conseguenze di un'omissione della comunicazione prevista dall'art. 118 cpv. 4 CPP da parte del pubblico ministero (cfr. sentenze 7B_17/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.2; 6B_1248/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 1.1; 6B_1144/2018 del 6 febbraio 2019 consid. 2.2 e rinvio). Secondo la giurisprudenza, in caso di una tale omissione il danneggiato in buona fede può costituirsi accusatore privato anche successivamente (sentenze 6B_95/2025 del 14 maggio 2025 consid. 4.4; 7B_17/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.2; 6B_588/2022 dell'8 maggio 2023 consid. 3.1.2; 6B_1144/2018 del 6febbraio 2019 consid. 2.2; 6B_887/2017 dell'8 marzo 2018 consid. 6.3 e rinvii), segnatamente nell'ambito di una procedura di reclamo avente per oggetto l'abbandono del procedimento penale (cfr. GORAN MAZZUCHELLI/MARIO POSTIZZI, in: Basler Kommentar, 3aed. 2023, n. 12b ad art. 118 CPP; MICHA NYDEGGER, Vom Geschädigten zum Privatkläger, ZStrR 136/2018, pag. 81). 
 
1.2.2. L'accusatore privato è legittimato a interporre un ricorso in materia penale solo se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF). Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).  
Qualora il ricorso è rivolto contro un decreto di non luogo a procedere o - come in concreto - di abbandono, l'accusatore privato deve indicare nella procedura dinanzi al Tribunale federale i motivi per i quali e in che misura la decisione impugnata può influire sul giudizio di una sua concreta pretesa civile (sentenze 7B_798/2025 del 12 dicembre 2025 consid. 1.3; 7B_794/2025 del 12 novembre 2025 consid. 2.3 e rinvii). Il Tribunale federale pone esigenze severe alla motivazione della legittimazione. Esso vaglia d'ufficio e con piena cognizione l'adempimento delle condizioni di ammissibilità di un ricorso (cfr. consid. 1 supra), senza tuttavia procedere a un esame approfondito nel merito. Nel ricorso deve pertanto essere indicato in maniera concisa in che misura le condizioni di ammissibilità dello stesso siano adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenze 7B_798/2025 del 12 dicembre 2025 consid. 1.3; 7B_794/2025 del 12 novembre 2025 consid. 2.3; 7B_921/2025 del 29 ottobre 2025 consid. 1.1). A tal fine, non è sufficiente che l'accusatore privato si limiti ad affermare di essere stato colpito dal reato in questione; egli deve invece sostanziare in maniera precisa l'adempimento delle condizioni per avanzare la sua pretesa, segnatamente indicando e nella misura del possibile quantificando il danno subito (sentenze 7B_798/2025 del 12 dicembre 2025 consid. 1.3; 7B_794/2025 del 12 novembre 2025 consid. 2.3; 7B_971/2024 del 25 settembre 2025 consid. 1.3.1).  
Nel caso in cui il ricorso non dovesse adempiere le esposte esigenze di motivazione, un esame nel merito è possibile unicamente qualora l'influenza della decisione impugnata sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Questo può essere il caso quando il reato ha direttamente causato un danno all'integrità fisica, psichica o sessuale di una gravità tale da giustificare chiaramente il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione del torto morale (sentenze 7B_798/2025 del 12 dicembre 2025 consid. 1.4; 7B_794/2025 del 12 novembre 2025 consid. 2.4; 7B_971/2024 del 25 settembre 2025 consid. 1.3.1). 
 
1.3.  
 
1.3.1. In concreto, il ricorrente, rappresentato dalla madre, ha partecipato al procedimento dinanzi alla Corte cantonale (art. 81 cpv. 1 lett. a LTF). Nel ricorso inoltrato, il ricorrente, rispettivamente la sua rappresentante, non indica i motivi per i quali e in che misura la decisione impugnata potrebbe influire sul giudizio di una sua concreta pretesa civile. Ciò non osta tuttavia all'ammissione di un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF.  
Il reato di atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP) oggetto del procedimento penale costituisce infatti una grave violazione contro l'integrità sessuale (sentenza 6B_597/2021 del 5 settembre 2022 consid. 2.2). È quindi evidente che l'abbandono del procedimento è suscettibile di influire negativamente sulle pretese civili che il ricorrente potrebbe presentare contro l'imputato in ragione dei fatti oggetto di tale procedimento (cfr. sentenze 6B_597/2021 del 5 settembre 2022 consid. 2.2; 6B_1109/2019 del 23 settembre 2020 consid. 1.1). 
 
1.3.2. Dai fatti accertati in maniera vincolante dalla Corte cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF) risulta che né il ricorrente né sua madre, a titolo personale o in rappresentanza di suo figlio (minorenne), si sono costituiti accusatori privati nel procedimento penale. La Corte cantonale ha accertato che la madre del ricorrente aveva asserito, nell'ambito del suo interrogatorio, di non voler denunciare nessuno ma unicamente segnalare cosa era successo.  
Ora, non risulta chiaramente da tale affermazione che la madre del ricorrente abbia rinunciato, (anche) a nome e per conto del ricorrente, ai suo diritti quale accusatore privato ai sensi dell'art. 120 CPP. Una tale rinuncia, che è definitiva (art. 120 cpv. 1 seconda frase CPP), può infatti essere ammessa solo qualora la stessa sia inequivocabile (cfr. sentenze 6B_491/2023 del 7 agosto 2023 consid. 2.3.3 ["unmissverständlich"]; 6B_858/2022 del 2 giugno 2023 consid. 3.1 ["sans équivoque"]), circostanza non realizzata nel caso di specie. Non può pertanto essere ritenuto che il ricorrente, rappresentato da sua madre, abbia validamente rinunciato a costituirsi accusatore privato. 
 
1.3.3. Come rettamente ritenuto dalla Corte cantonale, non risulta inoltre dagli atti che il procuratore pubblico abbia comunicato al ricorrente la facoltà di costituirsi accusatore privato, come previsto dall'art. 118 cpv. 4 rispettivamente dall'art. 318 cpv. 1bis CPP. Il ricorrente, la cui buona fede non viene messa in discussione, aveva quindi la facoltà di costituirsi accusatore privato anche dopo la conclusione della procedura preliminare (cfr. consid. 1.2.1 supra).  
 
 
1.4. La Corte cantonale ha lasciato aperta la questione di sapere se la madre del ricorrente aveva la facoltà di rappresentare il figlio minorenne come sua rappresentante legale ex art. 106 cpv. 2 CPP in qualità di titolare dell'autorità parentale in via esclusiva a seguito della sentenza di divorzio del 25 giugno 2024. In concreto, la questione può restare indecisa, visto l'esito del ricorso.  
 
1.5. Per il resto, il ricorso, presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF) e inoltrato nei termini legali (art. 100 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF), appare di massima ricevibile.  
 
2.  
 
2.1. La madre del ricorrente critica la decisione dell'istanza precedente di confermare l'abbandono del procedimento penale nei confronti dell'opponente 2. Ella intravede nel rifiuto di procedere a una "perizia psicologica o neuropsichiatrica infantile" una violazione del diritto di essere sentito di suo figlio. Censura inoltre un accertamento manifestamente errato dei fatti nonché una violazione del principio inquisitorio (art. 6 CPP) e del principio "in dubio pro duriore".  
 
2.2.  
 
2.2.1. Giusta l'art. 319 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero dispone l'abbandono del procedimento penale se non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (lett. a), se non sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (lett. b), se cause esimenti impediscono di promuovere l'accusa (lett. c), se non possono definitivamente essere adempiuti presupposti processuali o sono intervenuti impedimenti a procedere (lett. d) oppure se una disposizione legale prevede la possibilità di rinunciare all'azione penale o alla punizione (lett. e).  
 
2.2.2. La questione di sapere se un procedimento penale possa essere abbandonato deve essere vagliata sulla base del principio "in dubio pro duriore". Secondo tale principio, di massima, un non luogo a procedere o un abbandono non possono essere decretati dal pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o che le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. In quest'ambito, il pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina con riserbo. Per contro, l'accusa dev'essere di principio promossa, nella misura in cui non entri in linea di conto l'emanazione di un decreto d'accusa, quando una condanna appaia più verosimile di un'assoluzione o quando le probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, in particolare in presenza di un reato grave. Questo principio vale anche per l'autorità giudiziaria incaricata di esaminare la decisione di abbandono del procedimento penale (DTF 146 IV 68 consid. 2.1 seg.; 143 IV 241 consid. 2.2.1; sentenze 7B_988/2025 del 18 dicembre 2025 consid. 4.2; 7B_152/2025 del 4 dicembre 2025 consid. 3.2; 7B_8/2023 del 27 settembre 2023 consid. 4.3.2).  
 
2.2.3. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, la parte ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Le censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF possono essere sollevate anche nei ricorsi contro decreti di abbandono. In tale contesto, tuttavia, l'esame del Tribunale federale non consiste nel determinare se i fatti accertati nella sentenza impugnata siano arbitrari, come ad esempio in caso di un giudizio di condanna, ma piuttosto se l'autorità precedente abbia arbitrariamente ritenuto sussistere delle prove chiare oppure abbia arbitrariamente considerato determinati fatti come chiaramente accertati (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.2 seg.; sentenze 7B_152/2025 del 4 dicembre 2025 consid. 3.2; 7B_105/2023 del 5 febbraio 2025 consid. 2.2.2).  
 
2.2.4. Nel procedimento penale vige il principio della verità materiale: le autorità penali accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato (art. 6 cpv. 1 CPP). Questo principio non obbliga tuttavia l'autorità penale ad assumere delle prove, d'ufficio o ad istanza di parte, ove il materiale probatorio agli atti le abbia permesso di raggiungere una convinzione e la stessa abbia la certezza, procedendo a una valutazione anticipata delle prove, che queste non siano suscettibili di modificare la sua opinione (art. 139 cpv. 2 CPP; v. DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; sentenza 7B_8/2023 del 27 settembre 2023 consid. 4.3.4). Nell'ambito di tale valutazione, l'autorità penale dispone di un vasto margine di apprezzamento; il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; sentenze 6B_420/2024 del 2 ottobre 2025 consid. 5.3.1; 6B_953/2023 del 15 dicembre 2023 consid. 1.4.6, non pubblicato in: DTF 150 IV 1; v. sulla nozione di arbitrio: DTF 148 IV 39 consid. 2.3.5, 356 consid. 2.1).  
 
Le censure di arbitrio soggiaciono alle esigenze di motivazione accresciute di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF (v. DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2). Il Tribunale federale non entra nel merito di censure insufficientemente motivate o appellatorie (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1, 292 consid. 1.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1). 
 
2.2.5. Secondo il Tribunale federale, una perizia sulle dichiarazioni della vittima s'impone unicamente in presenza di circostanze particolari. Ciò è segnatamente il caso quando si tratta di dichiarazioni di bambini frammentarie o di difficile interpretazione, quando esistano seri indizi di disturbi psichici o quando elementi concreti facciano pensare che la persona interrogata sia stata influenzata da altri (DTF 129 IV 179 consid. 2.4; sentenze 7B_733/2023 del 21 agosto 2024 consid. 2.2.2; 7B_182/2022 del 9 novembre 2023 consid. 3.2 e rinvii).  
 
2.3.  
 
2.3.1. La madre del ricorrente critica il rifiuto delle istanze cantonali di eseguire una perizia sul figlio. A tal proposito, ella adduce che non vi sarebbero "evidenze serie" che consentirebbero di affermare che suo figlio non potrebbe essere sentito.  
 
2.3.2. A torto. Ella omette infatti di confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata relativi al tentativo, infruttuoso, di svolgere l'audizione di suo figlio in data 12 giugno 2024. Nemmeno si confronta puntualmente con l'accertamento della Corte cantonale secondo il quale la psicologa del ricorrente, con scritto del 13 settembre 2024, ha comunicato alla polizia che nemmeno nei mesi successivi alla mancata audizione del ricorrente era stato possibile affrontare un discorso condivisivo con lui, motivo per cui questi - a mente della psicologa - non era pronto ed in grado di affrontare un'ulteriore audizione in modo produttivo e sereno. In siffatte circostanze, il fatto che la Corte cantonale abbia negato, al momento attuale, la possibilità di eseguire una perizia sul ricorrente, respingendo (implicitamente) la relativa richiesta presentata dalla madre dello stesso, non risulta manifestamente insostenibile (cfr. consid. 2.2.4 supra) ma bensì condivisibile.  
La madre del ricorrente non contesta inoltre che, al momento attuale, non vi siano dichiarazioni dirette del ricorrente concernenti i reati oggetto del procedimento. In assenza di tali dichiarazioni, la Corte cantonale ha escluso a ragione la possibilità di eseguire una perizia per valutarne l'attendibilità (cfr. consid. 2.2.5 supra).  
 
 
2.4. La Corte cantonale ha in seguito negato l'esistenza di elementi concreti atti a sostanziare le ipotesi di reato oggetto del procedimento penale.  
 
2.4.1. Ha in primo luogo sottolineato l'assenza di documentazione medica che permetta di ipotizzare abusi sessuali oppure percosse subite dal ricorrente. In tale contesto, ha rinviato allo scritto del dr. med. D.________ del 16 maggio 2024, dove questi attestava di aver visitato il ricorrente il 13 maggio 2024 e di aver costatato abrasioni sul suo pene. La madre gli aveva comunicato che il figlio si era provocato tali lesioni su indicazione del padre e che ella aveva visto masturbarsi il figlio. La Corte cantonale ha rilevato che le affermazioni riprese nel citato scritto sono affermazioni riportate al medico dalla madre del ricorrente.  
Facendo riferimento agli atti (segnatamente alla valutazione peritale sulle competenze genitoriali dei genitori del ricorrente dell'11 gennaio 2023, a due scritti del curatore educativo del ricorrente del 15 gennaio 2025 e del 7 giugno 2024, alla sentenza di divorzio del 25 giugno 2024 e a uno scritto della psicologa del ricorrente del 15 maggio 2024), la Corte cantonale ha accertato come i rapporti tra gli ex coniugi, genitori del ricorrente, erano pessimi. Sulla scorta degli atti, in particolare della citata valutazione peritale, la Corte cantonale ha ritenuto che la madre del ricorrente, pur involontariamente, sembra condizionare il figlio con domande a cui lui non può che rispondere in maniera da compiacerla. Tale condizionamento era stato ipotizzato anche dalla psicologa e dal curatore. A mente della Corte cantonale, la circostanza che il ricorrente abbia riferito al dr. med. D.________ che "il papà mi ha detto che se lo facevo mi avrebbe dato dei soldini", frase che in precedenza avrebbe detto, secondo la madre del ricorrente, anche a lei, che abbia mostrato al medico l'atto masturbatorio e che in due occasioni gli abbia indicato di non voler andare dal padre non basta per concludere che l'opponente 2 abbia abusato del figlio, come sostenuto dalla madre. Secondo la Corte cantonale, non si può infatti escludere che la madre, involontariamente ed inconsapevolmente, abbia condizionato il figlio. 
 
2.4.2. La Corte cantonale ha inoltre accertato che l'opponente 2 ha contestato le accuse a suo carico. Il fatto che egli abbia mentito sugli insulti nei confronti del figlio, comprovati dai video effettuati di nascosto dalla madre, secondo la Corte cantonale non è sufficiente per ritenere che egli abbia abusato o percosso il ricorrente. Dai filmati non emerge che l'opponente 2 abbia utilizzato violenza fisica nei confronti del ricorrente. La madre del ricorrente, dal canto suo, non ha affermato di aver assistito a violenze fisiche; ha parlato unicamente di violenze verbali contro di lei e il figlio. Pur non volendo sminuire la violenza verbale, la Corte cantonale ha ritenuto che l'ipotizzato reato (art. 126 cpv. 2 lett. a CP) implica vie di fatto reiterate, condizione non realizzata in caso di insulti.  
Secondo la Corte cantonale, nemmeno le foto in cui si vedono ematomi sul ricorrente bastano per concludere per vie di fatto reiterate, ritenuto che la causa di tali ematomi non è nota e che il dr. med. D.________, nel suo scritto del 16 aprile 2025, si è limitato a riportare quanto gli era stato comunicato dalla madre del ricorrente sull'origine delle escoriazioni (che ella avrebbe riscontrato al rientro del fine settimana con il padre) rispettivamente le spiegazioni al proposito dell'opponente 2 (escoriazioni che il figlio si sarebbe procurato in piscina). 
 
2.4.3. Anche per l'ipotizzato reato di atti sessuali con fanciulli, la Corte cantonale, in assenza di elementi concreti atti a sostanziarli, tenuti presenti la grande conflittualità tra i genitori ed il fatto che la madre potrebbe aver involontariamente influenzato il ricorrente, ha concluso per l'assenza di indizi di colpevolezza a carico dell'opponente 2.  
 
2.5.  
 
2.5.1. Censurando un "accertamento manifestamente errato dei fatti", il ricorrente rispettivamente sua madre non dimostra, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, perché l'istanza inferiore avrebbe arbitrariamente ritenuto sussistere delle prove chiare oppure arbitrariamente considerato determinati fatti come chiaramente accertati (cfr. consid. 2.2.3 supra). Motivata in maniera insufficiente, la censura risulta inammissibile.  
 
2.5.2. In concreto, la Corte cantonale ha motivato in maniera esaustiva e convincente perché è giunta alla conclusione che al momento attuale, in assenza di elementi concreti atti a sostanziarli, si debba concludere per l'assenza di indizi di colpevolezza a carico dell'opponente 2. La madre del ricorrente, dal canto suo, non contesta che il rapporto con l'ex marito sia deteriorato e problematico. Nemmeno si confronta puntualmente (art. 42 cpv. 2 LTF) con i considerandi della sentenza impugnata, dove l'istanza precedente ha tematizzato (con riferimento agli atti) un possibile (involontario e inconsapevole) condizionamento del ricorrente da parte di sua madre (cfr. consid. 2.4 supra). Limitandosi ad addurre che la Corte cantonale si sarebbe confrontata "con superficialità" con la tematica, la madre del ricorrente non dimostra perché l'atto impugnato violerebbe il diritto. Ella non contesta inoltre di non aver mai assistito a episodi di violenza fisica o sessuale dell'opponente 2 nei confronti del ricorrente, né che quest'ultimo non ha mai fatto dichiarazioni dirette concernenti i reati oggetto del procedimento in presenza di rappresentanti dell'autorità penale.  
 
2.5.3. Alla luce di quanto precede, una condanna dell'opponente 2 in caso di promozione dell'accusa appare inverosimile. Pertanto, la Corte cantonale non ha violato il principio "in dubio pro duriore" (cfr. consid. 2.2.2 supra) né gli altri diritti invocati dalla madre del ricorrente confermando l'abbandono del procedimento penale.  
 
2.5.4. Per completezza si rileva che il procedimento penale potrà essere (eventualmente) riaperto in caso di adempimento cumulativo delle condizioni poste dall'art. 323 cpv. 1 CPP (v. DTF 141 IV 194 consid. 2.3; sentenza 6B_1153/2016 del 23 gennaio 2018 consid. 3.2, non pubblicato in: DTF 144 IV 81), come rettamente rilevato dalla Corte cantonale.  
 
3.  
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente. Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). In assenza di uno scambio di scritti, non si giustifica accordare ripetibili all'opponente 2 (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 gennaio 2026 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara