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[AZA 0/2] 
 
7B.55/2002 
 
CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI 
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26 marzo 2002 
 
Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente, 
Escher e Meyer. 
Cancelliere: Piatti 
 
_______ 
Visto il ricorso del 7 marzo 2002 presentato da S.________, contro la sentenza emanata il 6 febbraio 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, in merito alla determinazione del modo di realizzazione della quota spettante alla ricorrente dell'eredità indivisa a cui partecipa con M.________; 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1.- Nell'ambito delle esecuzioni promosse contro S.________, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha chiesto il 28 dicembre 2001 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, di determinare il modo di realizzazione dell'interessenza dell'escussa nell'eredità indivisa con M.________. Con decisione 6 febbraio 2002, l'autorità di vigilanza ha ordinato, come proposto da un creditore e dalla coerede della debitrice, la realizzazione mediante pubblici incanti. 
 
2.- Con scritto 7 marzo 2002 S.________ ha indicato di opporsi in conformità all'art. 19 LEF al pubblico incanto della sua quota ereditaria. Essa afferma che una vendita all'asta arreca pregiudizio a lei stessa, alla coerede nonché ai creditori, sussistendo un'avanzata trattativa per la vendita della parte dell'immobile che le spetta con la possibilità di un buon concordato. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
3.- Giusta l'art. 10 cpv. 2 RDC, l'autorità di vigilanza adita con una richiesta di determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell'art. 132 LEF, deciderà, tenuto conto nella misura del possibile delle proposte degli interessati, se la parte di comunione pignorata dovrà essere venduta ai pubblici incanti o se sia da procedersi allo scioglimento della comunione e alla liquidazione del patrimonio comune a stregua dei disposti che reggono la comunione in questione. Per quanto attiene al ricorso innanzi al Tribunale federale, l'art. 79 cpv. 1 OG prevede che il gravame deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto da essa violate e in che consiste la violazione. Non sono ammessi conclusioni, fatti, impugnazioni e mezzi di prova nuovi che avrebbero potuto essere proposti nella procedura cantonale. 
 
Ora, l'impugnativa non ossequia manifestamente quanto disposto dall'art. 79 cpv. 1 OG e deve pertanto essere dichiarata inammissibile. La ricorrente non indica infatti alcun motivo per il quale la decisione di vendere ai pubblici incanti la sua quota ereditaria violerebbe il diritto federale. 
 
Per questi motivi 
 
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
 
2. Comunicazione alla ricorrente, alla coerede, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 26 marzo 2002 MDE 
 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
La Presidente, Il Cancelliere,