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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1398/2017  
 
 
Sentenza del 26 marzo 2018  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, centro ala Monda 8, 6528 Camorino, 
opponente, 
 
Oggetto 
Guida di un veicolo in stato difettoso, infrazione alle norme della circolazione, arbitrio, principio in dubio pro reo, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 26 ottobre 2017 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2017.197). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 19 luglio 2017 il Presidente della Pretura penale ha dichiarato A.________ autore colpevole di guida di un veicolo in stato difettoso, per avere il 16 gennaio 2017 a X.________, alla guida di un autofurgone, trasportato un carico non convenientemente assicurato di pannelli di polistirolo espanso, nonché di infrazione alle norme della circolazione, per avere in tali circostanze, circolando nella galleria Vedeggio-Cassarate perso una parte del carico, che ha investito due autovetture sopraggiungenti in senso opposto. L'imputato è stato condannato alla multa di fr. 500.--, sostituita con una pena detentiva di cinque giorni in caso di mancato pagamento e al versamento delle spese giudiziarie. 
 
B.   
Adita dall'imputato, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ne ha respinto l'appello con sentenza del 26 ottobre 2017, confermando il giudizio di primo grado. 
 
C.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 5 dicembre 2017 al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto dalle imputazioni contestategli, di porre le spese processuali della sede cantonale a carico dello Stato e di riconoscergli un'indennità per le spese sostenute per la sua difesa e per la partecipazione al dibattimento. Il ricorrente fa valere l'accertamento arbitrario dei fatti, nonché la violazione del principio "in dubio pro reo" e del diritto federale. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente sostiene che le precedenti istanze avrebbero violato il suo diritto di essere sentito per avere respinto la richiesta di audizione in veste di testimone di B.________, magazziniere che si è occupato del carico del furgone. Adduce che il testimone avrebbe potuto fornire precisazioni sulle modalità con cui i pannelli di polistirolo sono stati fissati e sulla loro posizione sul ponte di carico del furgone. Il ricorrente evidenzia che, contrariamente al parere del primo giudice, già al momento della partenza dal magazzino di Y.________, e non soltanto dopo lo scarico parziale presso un cantiere a Z.________, il materiale non occupava l'intera superficie del ponte, ma lasciava degli spazi liberi.  
 
2.2. Il diritto di essere sentito (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La garanzia del diritto di essere sentito non impedisce all'autorità cantonale di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il suo giudizio (cfr. art. 139 cpv. 2 CPP). Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii).  
 
2.3. La Corte cantonale non ha condannato il ricorrente per avere lasciato degli spazi liberi sul pianale di carico tra le pile dei pannelli in polistirolo, ma per avere disatteso quale conducente il suo obbligo di verificare, sia al momento della partenza da Y.________ sia dopo il parziale scarico del materiale a Z.________, che il carico fosse adeguatamente disposto e assicurato, in modo da escludere il rischio di una sua caduta. Le istanze cantonali hanno accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), che nella fattispecie il carico non era convenientemente assicurato, giacché le immagini delle telecamere della galleria mostravano gli imballaggi di polistirolo muoversi ed oscillare sul pianale di carico e in seguito cadere dal veicolo. È del resto incontestato che il ricorrente è stato alla guida durante tutto il tragitto e che le pile dei pannelli di polistirolo in questione costituivano elementi leggeri, fissati unicamente mediante delle cinghie, senza essere assicurati con una rete di copertura. In tali circostanze, l'accertamento relativo al momento in cui si è prodotta l'instabilità del carico (sin dalla partenza da Y.________, per il fatto che il ponte non era completamente occupato dal materiale, oppure soltanto dopo lo scarico parziale a Z.________) non è decisivo. Le dichiarazioni del magazziniere riguardo all'esatto posizionamento degli imballaggi sul ponte del furgone quando è stato caricato, non sono quindi determinanti per l'esito del procedimento. Rinunciando a sentire il testimone sulla base di un apprezzamento anticipato dell'irrilevanza delle sue dichiarazioni, i giudici cantonali non sono pertanto incorsi nell'arbitrio, né hanno violato il diritto di essere sentito del ricorrente.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere accertato in modo arbitrario che al momento della partenza da Y.________ il carico occupava l'intero ponte del furgone, circostanza che avrebbe contribuito a stabilizzare il materiale. Contesta di avere creato degli spazi liberi che avrebbero reso instabile il materiale a partire da Z.________, dopo avere scaricato una parte dei pannelli.  
 
3.2. Oggetto dell'impugnativa non è la sentenza di primo grado, bensì quella dell'ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), che non ha completamente seguito il ragionamento del Pretore. La Corte cantonale ha infatti riconosciuto che la censura ricorsuale avrebbe potuto essere fondata, lasciandola comunque indecisa. Come visto, ha infatti ritenuto che alla luce dell'obbligo per il conducente di verificare il fissaggio corretto del carico, disatteso nella fattispecie, la questione di sapere se il carico fosse instabile sin dalla partenza da Y.________ o soltanto dopo lo scarico parziale a Z.________ non era decisiva. Nella misura in cui rimette essenzialmente in discussione la motivazione del giudizio di primo grado, superata da quella addotta della CARP nella sentenza impugnata, il gravame esula dall'oggetto del litigio e si appalesa pertanto inammissibile.  
 
4.  
 
4.1. Secondo il ricorrente, la Corte cantonale gli avrebbe addebitato a torto un comportamento negligente per il solo fatto che il carico era caduto dal furgone. Pur riconoscendo che oggettivamente i pannelli di polistirolo erano stati male assicurati, egli ritiene, sotto l'aspetto soggettivo, di avere fatto quanto era da lui ragionevolmente esigibile per fissarli in modo adeguato. Adduce di avere svolto un ruolo marginale nelle operazioni di carico, prestando una mano al magazziniere, che era un esperto del ramo e delle cui competenze non aveva modo di dubitare. Precisa di avere comunque eseguito, nel limite delle sue capacità, una breve verifica del fissaggio prima di partire.  
 
4.2. Giusta l'art. 93 cpv. 2 lett. a LCStr, è punito con la multa chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni. La questione di sapere se lo stato difettoso del veicolo comporti un pericolo di incidente è irrilevante (sentenza 6B_1099/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 3.1). L'art. 219 cpv. 1 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, del 19 giugno 1995 (OETV; RS 741.41), definisce quando un veicolo è considerato come non conforme alle prescrizioni. L'art. 93 cpv. 2 lett. a LCStr non sanziona però soltanto la guida di un veicolo non conforme alle prescrizioni ai sensi dell'art. 219 OETV, ma si riferisce anche alla fattispecie in cui il veicolo non soddisfa le garanzie di sicurezza, conformemente all'art. 29 LCStr (DTF 115 IV 144 consid. 2b; sentenza 6B_1099/2009, citata, consid. 3.1). Quest'ultima disposizione prevede che i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la strada non venga danneggiata. La nozione di "perfetto stato di sicurezza" del veicolo ai sensi dell'art. 29 LCStr va quindi oltre i rischi legati all'esercizio prettamente tecnico della macchina, sovrapponendosi a quella di sicurezza della circolazione (sentenza 6B_1099/2009, citata, consid. 3.1).  
Lo stato di sicurezza di un veicolo può essere compromesso anche dal mancato rispetto delle regole in materia di carico (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, 4aed., 2015, n. 1.2 all'art. 93). Secondo l'art. 30 cpv. 2 LCStr i veicoli non devono essere sovraccaricati. Il carico deve essere collocato in modo che non sia di pericolo né di ostacolo ad alcuno e che non possa cadere. L'art. 57 cpv. 1 prima parte dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale, del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11), prevede che il conducente deve accertarsi che il veicolo e il carico siano conformi alle prescrizioni. Devono in particolare essere adottate le misure opportune volte ad assicurare che i carichi o parti di essi non possano essere facilmente spostati dal vento (cfr. art. 73 cpv. 5 ONC). In questi casi, il carico deve essere trasportato mediante veicoli chiusi o all'interno di contenitori oppure protetto da coperture idonee (SCHENK, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n. 40 all'art. 30). Spetta al conducente prima di ogni partenza sincerarsi che il carico sia convenientemente assicurato (SCHENK, in: op. cit., n. 43 all'art. 30 e n. 30 all'art. 93). 
 
4.3. I giudici cantonali hanno accertato che il ricorrente ha partecipato al carico del furgone prima della partenza dal magazzino di Y.________ e ha successivamente scaricato personalmente una parte del materiale presso il cantiere di Z.________. Questi accertamenti sono incontestati, non appaiono inficiati d'arbitrio e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Il ricorrente ribadisce che il carico era costituito da tre pile di pannelli di polistirolo espanso, ognuna della quali assicurata mediante una cinghia fissata in corrispondenza delle sponde laterali del furgone. Precisa inoltre che, dopo avere scaricato una pila a Z.________, non ha manipolato le due cinghie rimanenti. Riconosce di avere controllato sommariamente il carico alla partenza da Y.________, ma di avere fatto sostanzialmente affidamento sul magazziniere che era esperto in questo campo ed ha eseguito la maggior parte delle operazioni. Tuttavia, come è stato esposto, l'obbligo di accertarsi che il carico sia convenientemente assicurato spetta al conducente. Al ricorrente era noto che in quell'occasione il carico era leggero. Avrebbe di conseguenza dovuto avvedersi che, se trasportato su un pianale aperto come in concreto, esso poteva essere soggetto al rischio di instabilità o di caduta a causa dell'azione congiunta del vento e della velocità raggiunta dal veicolo nella circolazione. In tali circostanze, considerati il tipo di materiale trasportato e le caratteristiche del ponte di carico (aperto), prestando la dovuta attenzione, egli avrebbe dovuto sapere che in quella situazione il rischio di spostamento del carico era elevato, sicché si imponeva una sua maggiore protezione. Egli avrebbe conseguentemente dovuto rendersi conto della necessità di adottare ulteriori precauzioni per coprire il ponte o assicurare comunque meglio il carico. Rettamente la Corte cantonale gli ha quindi rimproverato un comportamento negligente ai sensi dell'art. 93 cpv. 2 lett. a LCStr.  
 
5.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 marzo 2018 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni