Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_43/2024
Sentenza del 26 marzo 2024
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Jametti, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
opponente.
Oggetto
azione creditoria,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 febbraio 2024 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2023.163).
Considerando:
che con giudizio del 28 novembre 2023 il Pretore del distretto di Lugano ha, in accoglimento dell'istanza introdotta dalla B.________ SA, condannato A.________ a pagarle fr. 10'515.40 (pari allo scoperto della carta di credito aziendale), oltre interessi, e ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo;
che con sentenza 19 febbraio 2024 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'appello 12 dicembre 2023 inoltrato da A.________ in tedesco, siccome il termine (impartito con la comminatoria d'inammissibilità) per la traduzione in italiano del rimedio di diritto era decorso infruttuoso;
che A.________ postula, con ricorso 19 marzo 2024, l'annullamento della sentenza cantonale, affermando di non avere sottoscritto il contratto per la carta di credito, peraltro utilizzata dalla sua ditta a sua insaputa;
che il ricorrente chiede pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco;
che il giudizio impugnato è solo suscettivo di un ricorso sussidiario in materia costituzionale, il valore di lite non raggiungendo manifestamente la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile;
che con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che pertanto nel gravame occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie, poiché invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura riferita alla sentenza impugnata con cui viene fatta valere la violazione di un diritto costituzionale;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ), indipendentemente da un'eventuale indigenza del ricorrente;
che pertanto le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 marzo 2024
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jametti
Il Cancelliere: Piatti