Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.172/2005 /viz 
 
Sentenza del 26 aprile 2005 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Wurzburger, Müller, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Nicola Corti, 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
rinnovo del permesso di dimora, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emessa il 7 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Dopo essere entrata in Svizzera il 27 febbraio 1999, essersi sposata il 28 agosto successivo con il cittadino svizzero B.A.________ (1964) e, per tal motivo, aver beneficiato di un permesso di dimora, la cittadina colombiana A.A.________ (1964), già divorziata e madre di due figli, ha dovuto lasciare il nostro Paese il 24 marzo 2002 assieme al figlio C.A.________, nato il 29 giugno 2000. Ciò in seguito al rifiuto emesso il 30 ottobre 2001 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino di rinnovarle il permesso di dimora; l'autorità ha considerato che, siccome da tempo non vi era più vita comune con il marito, ella invocava abusivamente il proprio matrimonio solo per poter continuare a soggiornare in Svizzera. 
Il 29 aprile 2002 A.A.________ ha presentato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione un'istanza di riesame nella quale adduceva che, oltre ad essersi riconciliata con il marito, il 26 marzo precedente l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile aveva autorizzato l'iscrizione di C.A.________ nel registro di famiglia del coniuge, di cui aveva preso il cognome e l'attinenza. Preso atto di queste circostanze, l'autorità cantonale ha deciso, il 4 giugno 2002, di concederle un permesso di dimora per ricongiungersi con il marito e il figlio, mentre l'Ufficio federale degli stranieri (ora: Ufficio federale della migrazione) ha revocato il 7 giugno successivo il divieto d'entrata emesso nei suoi confronti il 22 aprile 2002 e valido fino al 21 aprile 2004. Il 14 ottobre 2002 A.A.________, rientrata in Svizzera il 2 ottobre precedente, ha quindi ottenuto un permesso di dimora, poi rinnovato fino al 1° ottobre 2004. 
B. 
Incaricata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di verificare la situazione matrimoniale dei coniugi A.________, la polizia ticinese ha allestito il 1° marzo 2004 un rapporto dal quale emerge, in sintesi, che gli interessati hanno cessato di convivere già nel febbraio 2003 e che la moglie si prostituiva illegalmente. Considerando che era manifestamente abusivo appellarsi al connubio per ottenere un'autorizzazione di soggiorno nonché rimproverandole di essersi prostituita senza disporre della necessaria autorizzazione, il 13 ottobre 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha quindi respinto l'istanza di rinnovo del permesso di dimora presentata da A.A.________ il 21 settembre 2004, in cui ella dichiarava di vivere separata dal marito dal marzo 2003. 
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 23 novembre 2004, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 7 febbraio 2005. 
C. 
Il 18 marzo 2005 A.A.________ ha esperito un ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che sia rinnovato il suo permesso di dimora, rispettivamente che la causa venga rinviata all'autorità precedente per nuovo giudizio. Domanda inoltre che sia concesso l'effetto sospensivo al gravame. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. Il 23 marzo 2005 ha invitato il Tribunale amministrativo ticinese a trasmettergli l'inserto della causa. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 III 107 consid. 1 e richiami). 
1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS [RS 142.20]; DTF 130 II 281 consid. 2.1 con rinvii). 
1.2 Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Il rifiuto del rinnovo del permesso di dimora della ricorrente, sposata con un cittadino svizzero dal 28 agosto 1999, può quindi essere sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG a contrario). Sapere se questo diritto sussista ancora (cfr. art. 7 cpv. 1 seconda frase e cpv. 2 LDDS) è un problema di merito, non di ammissibilità (DTF 128 II 145 consid. 1.1.5). 
 
2. 
2.1 La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non aver sentito suo marito sui motivi che l'avrebbero spinto a costituirsi un domicilio proprio. Essa non dimostra tuttavia perché i giudici cantonali, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove (vedi al riguardo DTF 125 I 127 consid 6c/cc in fine, 417 consid. 7b; 124 I 208 consid. 4a; 122 V 157 consid. 1d) e visti gli argomenti esposti nel giudizio impugnato (cfr. sentenza cantonale consid. 5.3), qui condivisi e ai quali si rinvia, avrebbe disatteso la Costituzione nel ritenere l'audizione del consorte irrilevante. La critica va pertanto respinta. 
2.2 La ricorrente contesta poi l'accertamento dei fatti con riferi mento all'attività di prostituta che nega recisamente di aver svolta. Sennonché, tale aspetto non è stato posto a fondamento del giudizio da parte dei giudici cantonali. La censura va pertanto disattesa. 
3. 
I fatti accertati dal Tribunale amministrativo i quali, per quanto concerne gli elementi determinanti ai fini del giudizio, non sono manifestamente inesatti o incompleti, sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG). Nella fattispecie emerge dalla sentenza querelata - ciò che peraltro la ricorrente stessa non contesta - che i coniugi A.________ vivono separati dal mese di febbraio del 2003. Orbene, riguardo a questa constatazione, la ricorrente non dimostra né fornisce la prova che vi sia la possibilità o perlomeno la volontà di entrambi i coniugi di riprendere la vita comune. In effetti, ella non ha presentato alcun elemento concreto che provi che vi sia un effettivo e reale ravvicinamento tra i consorti. Il fatto che suo marito, il quale si sarebbe costituito un proprio domicilio per sottrarsi ai creditori, torni regolarmente presso l'abitazione coniugale, ove aveva per un certo tempo mantenuto la sede di una sua ditta, non implica ancora che vi sia una relazione sentimentale tra di loro. Anzi, la circostanza che la ricorrente stessa abbia dichiarato nel corso della procedura cantonale che il consorte non era al corrente del provvedimento contestato (cfr. ricorso al Consiglio di Stato del 29 ottobre 2004, pag. 9) permette di escludere che vi sia una vera relazione sentimentale tra di loro. In queste condizioni non emerge nessun elemento dagli atti che permetterebbe di ritenere che la separazione sia provvisoria. È quindi chiaro che non sussiste più né una vera e propria relazione sentimentale tra gli interessati né la volontà di entrambi i coniugi - al di là del semplice parlato - di una ripresa della vita comune. In queste condizioni, è dunque senza incorrere nella violazione del diritto federale che il Tribunale cantonale amministrativo è giunto alla conclusione che la ricorrente, abusando dei diritti che gli derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, si richiama ad un matrimonio esistente soltanto sulla carta al solo scopo di poter fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera (sulla nozione di abuso di diritto, cfr. DTF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a; 123 II 49 consid. 4 e 5; 121 II 97 consid. 2 e 4). 
4. 
Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG), che vanno qui interamente condivisi, segnatamente per quanto concerne l'art. 8 CEDU con riferimento alla situazione del figlio C.A.________. 
5. 
5.1 Per i motivi esposti, la sentenza impugnata si rivela giustificata: il ricorso, infondato, dev'essere respinto e il giudizio querelato confermato. La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'emanazione del presente giudizio l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 
5.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
Losanna, 26 aprile 2005 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: