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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_145/2010 
 
Sentenza del 26 aprile 2010 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, Presidente, 
Aemisegger, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Municipio di X.________, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
richiesta di delucidazioni al Municipio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2010 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Con scritto del 9 ottobre 2009 A.________ ha chiesto delucidazioni al Municipio di X.________ circa l'asserito agire del segretario comunale, che avrebbe stracciato un precetto esecutivo che lo concerneva. Il 2 novembre successivo, l'Esecutivo comunale gli ha comunicato che non aveva alcuna osservazione da formulare in merito. 
 
B. 
Il 15 dicembre 2009 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile un ricorso di A.________, la risposta municipale non costituendo una decisione impugnabile. Ha nondimeno trasmesso gli atti alla Sezione degli enti locali per eventuali incombenti. Adito dall'interessato, con giudizio del 22 gennaio 2010, il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso. 
 
C. 
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale chiedendo di annullarla, di ottenere copie di atti della Sezione degli enti locali e una risposta alle sue lettere da parte del Municipio. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 135 III 483 consid. 1). 
 
1.2 Il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), presentato contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF). 
 
1.3 Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale vaglia la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale unicamente se tale censura è stata sollevata e motivata (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che il ricorrente deve dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura la decisione impugnata li leda (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). 
 
2. 
2.1 L'istanza precedente ha ritenuto che il concetto di decisione degli organi comunali secondo l'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) è più esteso di quello contemplato dall'art. 5 PA: non vi rientrerebbero tuttavia semplici avvisi, comunicazioni, informazioni, orientazioni direttive o avvertimenti. Ha poi ritenuto che lo scritto municipale del 2 novembre 2009 non adempie gli estremi di un provvedimento impugnabile, non toccando diritti o obblighi del ricorrente, né accertandone l'esistenza o l'inesistenza o respingendo istanze volte alla loro costituzione o modifica. Ha quindi stabilito ch'esso è assimilabile a una semplice comunicazione sprovvista di effetti giuridici. 
 
2.2 Il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta con questa conclusione, limitandosi a descrivere le modalità dell'asserito stracciamento del precetto esecutivo ed asserendo, in maniera del tutto generica e appellatoria e quindi inammissibile, che lo scritto del 2 novembre 2009 non sarebbe assimilabile a una semplice comunicazione, toccando non meglio precisati diritti e obblighi del cittadino. Con questo accenno egli non dimostra affatto che la criticata conclusione sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitraria nella motivazione e nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1). 
 
2.3 La critica del ricorrente circa la mancata risposta della Sezione degli enti locali a una sua istanza del 26 novembre 2009 non è diretta contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) ed è quindi inammissibile. La stessa conclusione vale per altri procedimenti cui accenna il ricorrente, in particolare per uno relativo alla ritardata edizione di un estratto di una risoluzione comunale del 2007, vertenze al suo dire pendenti presso il Tribunale cantonale amministrativo. Queste procedure esulano inoltre dall'oggetto del presente litigio. 
 
3. 
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 26 aprile 2010 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Féraud Crameri