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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
I 23/06 
 
Sentenza del 26 maggio 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
F.________, Italia, ricorrente, rappresentata dall'avv. Luigi Potenza, Via Roma 291, 73054 Presicce, Italia, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 25 novembre 2005) 
 
Fatti: 
A. 
F.________, cittadina italiana nata il 10 settembre 1947, coniugata, ha lavorato in Svizzera dal 1969 al 1974, solvendo regolari contributi all'AVS/AI. Dopo il rimpatrio non ha più svolto attività lavorative, occupandosi delle attività casalinghe. 
 
In data 30 gennaio 2004 l'assicurata, portatrice di esiti di vulvectomia e di altri disturbi di varia natura, ha presentato una domanda intesa al conseguimento di una rendita dell'AI svizzera. 
 
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, considerata l'interessata casalinga, ha respinto la richiesta per decisione 1° febbraio 2005, questo sulla base dell'avviso del suo medico che riteneva nulla l'inabilità nell'esercizio delle consuete mansioni domestiche. 
 
Chiamata a statuire su opposizione dell'assicurata, rappresentata dal Patronato INAPA, l'amministrazione ha confermato il precedente provvedimento per decisione su opposizione 23 maggio 2005, ciò in considerazione del parere di un altro suo medico che reputava non esservi motivo per esprimere un parere diverso da quello formulato dal collega. 
B. 
Adita con gravame dell'interessata, patrocinata dall'avv. Luigi Potenza di Presicce (Le), la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha mediante giudizio 25 novembre 2005 tutelato la decisione su opposizione, asseverando che l'insorgente non era manifestamente impedita nei suoi lavori di casalinga, se non, eventualmente, in quelli molto pesanti, per cui si doveva ritenere essere l'abilità nelle occupazioni domestiche comunque superiore al 60%, il che escludeva un'invalidità pensionabile. 
C. 
Sempre tramite l'avv. Potenza, l'assicurata interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui addebita alla precedente istanza giudiziaria di non aver correttamente valutato le conseguenze di patologie accertate, rispettivamente di non aver preso in considerazione patologie di cui è effettivamente portatrice. 
 
Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi sul ricorso, l'Ufficio AI ne postula la reiezione. 
 
Diritto: 
1. 
Nei considerandi del querelato giudizio la Commissione di ricorso ha già correttamente ricordato il disciplinamento applicabile trattandosi di valutare l'invalidità di un assicurato che attende alle usuali attività casalinghe. A detta esposizione può essere fatto riferimento. 
2. 
Ai considerandi del giudizio querelato deve essere prestata adesione pure nella misura in cui ha fatto una corretta applicazione di esso disciplinamento nell'evenienza concreta. 
 
I giudici di prime cure hanno ritenuto che i disturbi lamentati dall'interessata non erano suscettibili di causare inabilità di rilievo tale da determinare invalidità pensionabile. 
 
Essi hanno considerato che a seguito dell'intervento di vulvectomia per carcinoma cui si era sottoposta l'insorgente più di tre anni prima non si erano verificate né recidive né metastasi. Un referto ginecologico del 21 settembre 2004 confermava la buona evoluzione della patologia tumorale e l'assenza di qualsiasi segno sospetto. Il carcinoma era ben differenziato dal resto delle masse cellulari, poco infiltrante, e l'operazione aveva avuto pieno successo. La paziente poteva essere considerata guarita dal profilo oncologico, fermo restando che essa doveva sottoporsi a periodiche visite di controllo. 
 
Dal lato ortopedico, ha osservato la Commissione di ricorso, la paziente presentava unicamente delle spinalgie pressorie del rachide cervicale con limitazione funzionale solo ai gradi estremi. La manovra di Lasègue era negativa bilateralmente, l'andatura normale, gli altri movimenti erano liberi e il portamento era eretto. Le relazioni d'esame reumatologico e una risonanza magnetica cervicale 4 novembre 2003 confermavano la scarsa incidenza debilitante delle affezioni denunciate. 
 
Per quanto attiene all'aspetto psichico, i primi giudici hanno ricordato come il medico dell'INPS in una relazione 4 giugno 2004 avesse riferito essere indenne il sistema nervoso e la psiche. La dott.ssa C.________ in due certificati medici 31 agosto 2004 e 18 febbraio 2005 aveva sì attestato una sindrome ansioso depressiva, ma la medesima era trattata con farmaci. 
 
I giudici commissionali hanno concluso rilevando che le asserite turbe alla tiroide, cui alludeva la dott.ssa C.________, non avevano trovato riscontro oggettivo e che gli altri disturbi elencati dalla medesima, fra cui in particolare una fibromialgia, non erano documentati, per cui non si giustificava l'allestimento di esami completivi. 
3. 
In sede di procedura federale l'assicurata non fa valere elementi atti ad inficiare il giudizio della Commissione di ricorso. 
3.1 Da un lato l'istante asserisce che nel giudizio della Commissione di ricorso non sarebbero state compiutamente valutate le ripercussioni della vulvectomia per carcinoma, la quale avrebbe lasciato dei sintomi, nel senso che a dipendenza della mutilazione dei genitali esterni la sua vita sessuale sarebbe totalmente pregiudicata e che i problemi cutanei derivatine cagionerebbero segnatamente periodica difficoltà alla deambulazione. 
 
Ora, se questa sintomatologia certamente incide in modo pesante sulla qualità di vita della ricorrente, deve essere osservato che essa é di scarso rilievo per quel che concerne la capacità di attendere alle mansioni domestiche. 
3.2 Da un altro lato l'interessata asserisce che l'autorità giudiziaria di primo grado non avrebbe preso in considerazione certe patologie di cui è affetta, ossia una sindrome ansioso depressiva, una gastrite cronica, un'artrosi del rachide con discopatia cervicale e lombare associata a sindrome fibromialgica cagionante deficit della forza prensile delle mani, così come un gozzo multinodulare. 
 
A questo riguardo giova rilevare che, contrariamente all'asserto dell'insorgente, la sindrome ansioso depressiva, le turbe del rachide, la sindrome fibromialgica e la patologia al gozzo, vale a dire alla tiroide, sono state debitamente prese in considerazione dai primi giudici, i quali hanno in modo convincente spiegato per quali motivi le turbe in questione non erano suscettive di determinare inabilità giuridicamente decisiva. 
 
Rimane il tema della gastrite cronica, ma l'esistenza di simile affezione non è però suffragata da reperti oggettivi. 
4. 
In queste circostanze non si vede motivo per non aderire alla pronunzia di prima istanza. Come reputano i primi giudici, deve essere concluso che l'assicurata non è completamente capace di attendere alle proprie occupazioni, i disturbi di cui è portatrice limitandola verosimilmente nell'esecuzione dei compiti più gravosi nell'economia domestica. Ma sempre come concludono i giudici commissionali, é lecito affermare che dalla documentazione medica in atti non possono essere dedotti elementi di giudizio idonei a dimostrare che fino alla data della decisione su opposizione in lite la ricorrente non sarebbe stata in grado di occuparsi dei lavori casalinghi in modo e misura tali da escludere un'invalidità giustificante il diritto a rendita. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 26 maggio 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: