Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_70/2023
Sentenza del 26 giugno 2023
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Schöbi, De Rossa,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Kevin Eggimann,
studio legale
opponente.
Oggetto
fallimento,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2022 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2022.121).
Fatti:
A.
Mediante reclamo 3 ottobre 2022 A.________ ha impugnato la decisione 21 settembre 2022 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città con la quale è stato pronunciato il suo fallimento a far tempo da giovedì 22 settembre 2022 alle ore 10:00, su istanza di B.________.
Con ordinanza 7 ottobre 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto le richieste di effetto sospensivo e di gratuito patrocinio contenute nel reclamo (per assenza di possibilità di successo dell'impugnativa) e ha assegnato a A.________ un termine fino al 24 ottobre 2022 per versare un anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili di fr. 750.--.
Il 24 ottobre 2022 A.________ ha chiesto una proroga del termine fino al 30 novembre 2022 invocando non meglio precisati motivi di salute e di assenza. Con ordinanza 26 ottobre 2022 la Corte cantonale ha ritenuto insufficienti tali motivi e ha assegnato un ultimo termine suppletorio (improrogabile) fino al 30 novembre 2022 per versare l'anticipo spese, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Con ordinanza 23 novembre 2022 la Corte cantonale ha respinto un'ulteriore domanda di proroga del termine fino al 5 gennaio 2023 fondata su un non meglio precisato contrattempo di salute.
Il 30 novembre 2022 A.________ ha chiesto un'ulteriore proroga del termine fino al 30 dicembre 2022 e, in alternativa, la gratuità del procedimento. Mediante sentenza 2 dicembre 2022 la Corte cantonale ha dichiarato irricevibili sia le domande di proroga del termine e di gratuito patrocinio che il reclamo (per mancato pagamento dell'anticipo spese nel termine suppletorio; v. art. 101 cpv. 3 CPC).
B.
Mediante ricorso in materia civile (rispettivamente ricorso sussidiario in materia costituzionale) 26 gennaio 2023 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di ritornare l'incarto all'autorità precedente affinché esamini il suo reclamo 3 ottobre 2022. Il ricorrente ha anche chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria per la sede federale (con la fissazione di un termine per produrre le corrispondenti prove).
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
1.1. La sentenza impugnata, pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza ( art. 75 cpv. 1 e 2 LTF ), costituisce una decisione finale (art. 90 LTF) in materia di esecuzione e fallimento che soggiace al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) indipendentemente dal valore di lite (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF). Inoltrato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF) da una parte che ha già partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) uscendone soccombente (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF), il ricorso in materia civile si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.
Vista la proponibilità del ricorso in materia civile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale si appalesa inammissibile (art. 113 LTF).
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 V 35 consid. 4.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
2.
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).
3.
Il ricorrente lamenta un accertamento arbitrario dei fatti e la violazione del diritto federale (in particolare degli art. 174 LEF e 9 Cost.), contestando la mancata concessione di una proroga del termine per versare l'anticipo spese (v. infra consid. 3.1) e la mancata concessione del gratuito patrocinio (v. infra consid. 3.2).
Le (peraltro confuse) critiche ricorsuali relative al merito della causa non possono invece essere oggetto di disamina, stante il giudizio di inammissibilità pronunciato dai Giudici cantonali. In effetti, quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità di tale impugnativa poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale potrebbe soltanto rinviare la causa a tale autorità per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 con rinvii; sentenza 5A_722/2022 del 7 novembre 2022 consid. 1.4).
3.1. In relazione alla mancata proroga del termine fissato al 30 novembre 2022, il ricorrente sostiene che i Giudici cantonali avrebbero arbitrariamente ignorato i certificati medici che dimostravano chiaramente la sua limitata possibilità ad agire. Egli rimprovera anche alla Corte cantonale di avergli arbitrariamente tolto la possibilità di ottenere una transazione o una desistenza ai sensi dell'art. 241 CPC.
Il ricorrente non tiene tuttavia conto dell'argomentazione contenuta nella sentenza impugnata. La Corte cantonale gli ha infatti spiegato che un'ulteriore proroga per il pagamento dell'anticipo spese era esclusa dato il carattere improrogabile del termine suppletorio fissato al 30 novembre 2022. La Corte cantonale ha aggiunto di non potere concedere la proroga nemmeno in virtù delle asserite trattative tra le parti fatte valere dal ricorrente, dato che essa non avrebbe comunque potuto prendere in considerazione, ai fini del giudizio, un'eventuale ritiro della domanda di fallimento (v. art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF) successivo alla scadenza del termine di reclamo (v. DTF 136 III 295 consid. 3.2). La censura, priva di un confronto con l'impugnato giudizio, non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e va ritenuta inammissibile.
3.2. Il ricorrente rimprovera poi ai Giudici cantonali di avergli negato il gratuito patrocinio senza menzionare motivi di natura formale o materiale.
Tale censura, con la quale il ricorrente pare lamentare una violazione del suo diritto a una decisione motivata e quindi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (v. DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 145 III 324 consid. 6.1), non soddisfa le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF ed è quindi inammissibile. Essa sarebbe in ogni modo infondata, dato che la Corte cantonale ha esplicitamente spiegato al ricorrente che la nuova domanda di gratuito patrocinio era irricevibile siccome strumentale, e che in ogni modo avrebbe dovuto essere respinta per i motivi già esposti nell'ordinanza 7 ottobre 2022 (ossia per assenza di probabilità di successo del reclamo).
4.
Da quanto precede discende che anche il ricorso in materia civile risulta inammissibile.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta, a prescindere dalla sua asserita indigenza, atteso che il ricorso non aveva fin dall'inizio probabilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono quindi poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a determinarsi sul ricorso ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
2.
Il ricorso in materia civile è inammissibile.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
4.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
5.
Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio di esecuzione di Locarno e all'Ufficio dei fallimenti di Locarno.
Losanna, 26 giugno 2023
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini