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[AZA 0/2] 
 
5P.161/2001 
 
II CORTE CIVILE 
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26 luglio 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, 
Raselli e Merkli. 
Cancelliere: Piatti. 
 
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 15 maggio 2001 presentato dallo Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Consiglio di Stato, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 9 aprile 2001 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente alla F.________ AG, Schlieren, patrocinata dall' avv. Milo Caroni, Locarno, in materia di accertamento della proprietà; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Nell'ambito della misurazione catastale del Comune di Vira Gambarogno il perito unico ha, con decisione 20 luglio 1971, attribuito la particella n. XXX (precedentemente n. YYY e n. ZZZ), situata lungo il lago, al Cantone Ticino e non alla F.________ AG, proprietaria della confinante particella n. QQQ (precedentemente n. WWW). Il fondo in questione è una stretta striscia di terreno posta innanzi alla particella n. QQQ, che la separa dal lago Maggiore e dalla foce del torrente Vadina. Il 25 febbraio 1972 la F.________ AG ha convenuto in giudizio lo Stato del Cantone Ticino con un'azione tendente all'accertamento della sua proprietà sulle particelle n. YYY e ZZZ (risp. nella nuova mappa n. XXX), avendo essa acquistato tali fondi nel 1956. 
Alla petizione si è opposto il convenuto. Con sentenza 30 novembre 1989 il Pretore, dopo una sospensione della causa durata diversi anni, ha respinto l'azione. 
 
B.- Adita dalla parte soccombente, la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 25 luglio 1996 e dopo che la causa era stata nuovamente sospesa, accolto la petizione e accertato la proprietà della F.________ AG sulle vecchie particelle n. YYY e ZZZ, inserendole nella nuova particella n. QQQ RFP di Vira Gambarogno. Il 13 agosto 1997 il Tribunale federale ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso di diritto pubblico presentato dallo Stato del Cantone Ticino contro tale decisione, annullandola. Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la decisione cantonale viola segnatamente in modo arbitrario gli art. 2 e 4 cpv. 1 della legge ticinese sul demanio pubblico (LDP), assegnando alla F.________ AG la proprietà delle rive in discussione. I Giudici cantonali, reputando che la F.________ AG avesse provato di essere proprietaria dei fondi contesi, non avevano approfondito la questione inerente alla loro natura. 
Se da un canto il giudizio cantonale riporta che la vecchia particella n. YYY costituisce terreno non coltivabile ai sensi dell'art. 664 CC, dall'altro, con riferimento alla vecchia particella n. ZZZ, esso si limita ad indicare che nella vicinanza del muro che divide i fondi contesi dalla particella n. QQQ della F.________ AG, al di fuori del passo pedonale, cresce dell'erba, non specificando però quale parte di tale mappale costituisca una cosiddetta riva bianca ai sensi della LDP. 
 
C.- Statuendo nuovamente il 9 aprile 2001 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto sia l'appello che la petizione nel senso che è accertata la proprietà dell'attrice sulla porzione della vecchia particella n. ZZZ compresa tra l'attuale particella n. QQQ e la linea segnata in rosso sulla planimetria dichiarata parte integrante della sentenza. L'autorità cantonale ha posto a carico di ogni parte metà della tassa di giustizia e ha compensato le ripetibili. 
 
D.- Il 15 maggio 2001 lo Stato del Canton Ticino ha impugnato quest'ultima decisione, oltre che con un ricorso per riforma, mediante un ricorso di diritto pubblico con cui chiede al Tribunale federale di annullarla. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG, il Tribunale federale, di regola, soprassiede alla sentenza sul ricorso per riforma fino a decisione del ricorso di diritto pubblico. 
In concreto non vi è motivo di derogare a tale principio. 
 
b) Due gravami formalmente distinti, ma di contenuto sostanzialmente identico, sono sottoposti alle medesime condizioni - per quanto attiene alla loro ammissibilità - di un unico atto di ricorso che racchiude due rimedi giuridici. In simili casi il Tribunale federale ha già avuto occasione di precisare che i due rimedi non sono inammissibili già per il motivo che il loro contenuto è identico, ma esso può unicamente entrare nel merito dei gravami se nonostante la commistione delle censure sollevate, la motivazione dei ricorsi appare sufficientemente chiara e adempie i requisiti legali (DTF 118 IV 293 consid. 2a, 116 II 745 consid. 2). Occorre inoltre ribadire che il Tribunale federale non esamina le censure, che non possono essere chiaramente attribuite, in virtù delle esigenze legali riguardanti la loro motivazione, a uno dei due rimedi (DTF 118 IV 293 consid. 2a, 116 II 748, 115 II 398). In concreto, il punto n. 4, che contiene l'argomentazione giuridica essenziale del ricorso di diritto pubblico, e il considerando n. 5 hanno un tenore praticamente identico alle cifre 7 e 8 del parallelo ricorso per riforma. 
 
2.- Giusta l'art. 88 OG, il diritto a ricorrere spetta ai cittadini e agli enti collettivi lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. La giurisprudenza riconosce in particolare alle corporazioni di diritto pubblico la legittimazione a ricorrere quando esse non intervengono quali titolari del pubblico potere, ma agiscono in virtù del diritto privato, segnatamente quando sono colpite da un atto d'imperio cantonale alla stessa stregua di un privato cittadino, quali proprietarie di beni appartenenti al patrimonio finanziario o al patrimonio amministrativo o sono lese nella loro sfera privata in modo analogo o identico a un privato (DTF 125 I 173 consid. 1b e rinvii). La legittimazione ricorsuale è pertanto in primo luogo determinata dalla natura dei rapporti che sono oggetto del contenzioso e non dallo statuto delle parti (DTF 123 III 454 consid. 2 e rinvii). 
 
 
La causa in esame non si fonda su un rapporto di pubblico potere. La controversia verte infatti sulla questione di sapere se la nota riva dev'essere considerata proprietà privata oppure cosa di dominio pubblico (appartenente al demanio pubblico) che soggiace alla sovranità dell'ente pubblico e cioè nella fattispecie del Cantone Ticino. Anche nella seconda ipotesi non si è in presenza di un rapporto integralmente retto dal diritto pubblico: per dominio pubblico non si intende una proprietà, retta esclusivamente dal diritto pubblico, che costituisce una speciale categoria di proprietà completamente diversa dalla proprietà privata. Si tratta piuttosto della proprietà in quanto tale, il cui contenuto è definito dal diritto pubblico nella misura in cui ciò è necessario per l'adempimento di compiti pubblici, ma che per il resto può essere oggetto di negozi giuridici previsti dal diritto privato (DTF 123 III 454 consid. 2 e rinvii). Per questi motivi la decisione con cui la Corte cantonale ha assegnato la proprietà di una parte della riva litigiosa alla controparte, negando che si tratti di una cosa appartenente al demanio pubblico, colpisce il Cantone alla stregua di un proprietario privato. 
La legittimazione ricorsuale è pertanto data. 
 
3.- Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 9 Cost. , a causa di un apprezzamento arbitrario dei fatti e delle prove, e dell'art. 26 Cost. , perché la Corte cantonale gli ha levato la sua proprietà. Quest'ultima censura, che si esaurisce in una semplice affermazione, non ha in concreto alcuna portata propria rispetto a quella concernente il divieto d'arbitrio e si rivela irricevibile. 
 
 
Per costante prassi una sentenza è arbitraria quando essa si rivela insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione con il senso di giustizia ed equità. Una decisione non è in particolare arbitraria già per il fatto che un'altra soluzione, rispetto a quella scelta, sia altrettanto sostenibile o addirittura migliore. Il Tribunale federale annulla inoltre una decisione solo se essa si rivela arbitraria anche nel risultato e non solo qualora la sua motivazione appare insostenibile (DTF 125 I 166 consid. 2a; 124 V 137 consid. 2b). Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere un'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista tale violazione. In un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio non è pertanto sufficiente, ai fini dell'ammissibilità, invocare l'art. 9 Cost. , criticando la decisione impugnata come se il Tribunale federale fosse una corte di appello a cui compete di rivedere liberamente le questioni di fatto e di diritto e di ricercare esso stesso la corretta applicazione di norme cantonali (DTF 120 Ia 369 consid. 3a, 117 Ia 10 consid. 4b). 
 
4.- Giusta l'art. 4 LDP le acque pubbliche comprendono l'alveo e le rive dei laghi e dei corsi d'acqua (cpv. 1), le rive si estendono fino al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie e comprendono in particolare la fascia di terreno priva di vegetazione permanente o soltanto con vegetazione acquatica (cpv. 2). L'art. 2 del regolamento ticinese sul demanio pubblico (RDP) fissa il limite delle rive pubbliche del lago Verbano alla quota di m 194, 5 sul livello del mare (cpv. 1); il limite può estendersi oltre tale quota quando la maggior estensione sia comprovata da elementi di confine inequivocabili (cpv. 2). 
 
a) La Corte cantonale rileva di già aver accertato nel precedente giudizio che la superficie corrispondente alla vecchia particella n. YYY risulta essere coperta di sabbia, ghiaia ed erba acquatica, motivo per cui la stessa dev'essere considerata una riva del lago ai sensi della legislazione cantonale. Per contro la vecchia particella n. 
ZZZ era già menzionata negli estratti censuari come "riva lago semiproduttiva", qualifica confermata in occasione del sopralluogo, in cui è stata constatata la crescita d'erba, fuori dal passo pedonale, presso il muro di sostegno che divide l'area litigiosa dall'attuale fondo n. QQQ. Non tutta la superficie del vecchio mappale n. ZZZ può quindi essere considerata improduttiva ai sensi degli art. 664 CC e 4 cpv. 2 LDP. Non si può nemmeno considerare il vecchio muro edificato fra le particelle n. QQQ e XXX come un segno inequivocabile di confine fra la proprietà privata e il demanio pubblico. Già dal sopralluogo effettuato nel 1969 dal perito unico il muro in questione risultava essere di sostegno - circostanza pure ammessa dallo Stato nelle osservazioni all'appello - inoltre tale muro delimitava pure due proprietà private. Poiché non sussistono segni di confine inequivocabili ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 RDP, i giudici cantonali si sono basati sul massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie (art. 4 cpv. 2 LDP), che per il Verbano è stato fissato, nell'art. 2 cpv. 1 RDP, in m 194, 5 sul livello del mare. Tale quota è stata tracciata in rosso su una planimetria allegata alla sentenza. L'area della vecchia particella n. ZZZ compresa tra il lago e tale linea è da considerarsi cosa di dominio pubblico, mentre la superficie tra la predetta linea e la particella n. QQQ è suscettiva di proprietà privata. 
 
b) Il ricorrente fa valere che nel sopralluogo indetto dalla Corte cantonale, nell'area dichiarata di proprietà della controparte dalla sentenza impugnata, unicamente in corrispondenza della fotografia n. 25 si riscontravano alcuni ciuffi d'erba, mentre in corrispondenza della foto n. 15 l'erba era molto più rada. La Corte cantonale non ha inoltre considerato che anche le rive del torrente Vadina si estendono fino al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie, non essendo il corso d' acqua né sistemato né corretto ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LDP. Il confine tra il demanio pubblico e la proprietà privata è stato fissato praticamente sulla sponda del torrente e qualora dovesse essere confermata la sentenza di appello, il passaggio pedonale che conduce alla riva del lago verrebbe interrotto, rendendo impossibile non solo l'accesso alla spiaggia, ma anche la manutenzione e la pulizia del riale. La Corte cantonale pur avendo notato solo una presenza esigua di vegetazione su una limitata striscia di terreno ha negato la qualità di proprietà pubblica a una grande parte del vecchio fondo n. ZZZ e ha assegnato al privato una porzione di superficie nettamente superiore alla presenza effettiva di flora. 
 
c) aa) Per effettuare la delimitazione fra le acque pubbliche e la proprietà privata, la Corte cantonale si è riferita al confine, fissato in modo schematico nell' art. 2 cpv. 1 RDP alla quota di m 194, 5 sul livello del mare. Tale norma contiene una presunzione legale che può, giusta il cpv. 2 di tale articolo, essere rovesciata, quando la maggior estensione sia comprovata da elementi di confine inequivocabili. Secondo la Corte cantonale ciò non si verifica in concreto. Si può dare atto al ricorrente che alla luce della configurazione del terreno risultante dalle fotografie effettuate in sede di sopralluogo, una diversa delimitazione del confine fra i fondi delle parti è ipotizzabile. 
Tuttavia quand'anche la soluzione proposta col ricorso dovesse avverarsi migliore di quella contenuta nella sentenza impugnata, ciò non è sufficiente per far apparire quest'ultima arbitraria. Con la sua critica largamente appellatoria il ricorrente non tenta nemmeno di dimostrare che la Corte cantonale abbia valutato la situazione di fatto in maniera addirittura insostenibile, laddove essa, ad esempio, nega che il muro a ridosso del mappale n. QQQ sia un segno inequivocabile di confine nel senso dell'art. 2 cpv. 2 RDP. Ne segue che il gravame si rivela inammissibile su questo punto (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). 
 
bb) Con riferimento all'argomentazione ricorsuale con cui il ricorrente fa valere che la linea di confine tracciata alla quota di m 194, 5, a forma di tangente, raggiunge il torrente Vadina, troncando in questo modo il passaggio pedonale che conduce alla pubblica riva, occorre osservare che, per quanto concerne la delimitazione fra demanio pubblico e proprietà privata in base alla legislazione applicabile, l'interruzione di un sentiero che porta al lago non ha rilevanza alcuna. È per contro esatto che la riva di un torrente, nei limiti del massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie, appartiene al demanio pubblico. 
Tuttavia a tal proposito il ricorrente non riesce a dimostrare alcun arbitrio. Vi potrebbe essere una violazione dell'art. 9 Cost. qualora, applicando il criterio della nota quota, si dichiarassero suscettive di proprietà privata aree che manifestamente rientrano fra quelle incluse nei limiti dello spostamento delle acque del torrente alle piene ordinarie. Nemmeno il ricorrente sostiene che ciò si verifica in concreto e una siffatta circostanza non risulta neppure dalla documentazione fotografica allegata all'impugnativa. 
Quest'ultima rivela che la linea tracciata sulla planimetria e corrispondente alla quota di m 194, 5 sul livello del mare arriva fino a circa il limite superiore dell'argine del riale e che immediatamente a monte di tale linea vi è della vegetazione, che il ricorrente non asserisce essere di tipo acquatico. La censura, nei limiti in cui è ammissibile, si rivela pertanto infondata. 
 
5.- Da quanto precede discende che il ricorso si avvera infondato e dev'essere respinto, in quanto ammissibile. 
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a produrre una risposta. 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 26 luglio 2001viz 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, Il Cancelliere