Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_410/2022
Sentenza del 26 luglio 2022
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Herrmann, Presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente,
Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno, via Motta 53A, 6900 Massagno.
Oggetto
privazione del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 maggio 2022
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2022.64).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
C.________ (nata nel 2009) è figlia di A.________ e B.________, non coniugati. L'autorità parentale e la custodia sono state inizialmente esercitate in via esclusiva dalla madre.
Mediante decisione cautelare 13 aprile 2022 l'Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno ha (segnatamente) confermato un suo precedente decreto supercautelare 1° aprile 2022 con il quale C.________ era stata immediatamente affidata alla custodia del padre e le relazioni personali tra madre e figlia erano state sospese, ha conferito a B.________ l'autorità parentale congiunta e ha poi limitato l'autorità parentale della madre nel senso che non potrà trasferire il domicilio e la dimora della figlia e che non potrà rappresentarla nei confronti della scuola e di ogni altra autorità amministrativa e sanitaria.
Con sentenza 2 maggio 2022 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo interposto da A.________ in data 22 aprile 2022. Il Presidente ha osservato che la revoca in via cautelare nei confronti di A.________ della custodia parentale sulla figlia si fonda sui rapporti dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del Cantone Ticino (che ha sentito la minore) e della polizia cantonale ticinese, dai quali è emersa una situazione di palese pericolo per C.________ a causa del comportamento aggressivo della madre. Il Presidente ha inoltre sottolineato che quest'ultima non si è confrontata con tali rapporti, che si è resa inaccessibile alle persone incaricate degli approfondimenti e che non ha addotto alcuna prova a sostegno della tesi secondo cui la figlia sarebbe istigata dal padre a raccontare delle bugie al fine di sottrarle la bambina.
2.
Con ricorso e " denuncia penale " 23 maggio 2022 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. La ricorrente ha inviato ulteriori scritti in data 8 e 30 giugno nonché 4 luglio 2022.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
3.1. Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio (art. 307 cpv. 1 CC). Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente (art. 310 cpv. 1 CC).
La sentenza qui impugnata - che ha in sostanza confermato la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora di una minore ai sensi dell'art. 310 cpv. 1 CC - è stata emanata in materia di misure cautelari (v. combinati art. 314 cpv. 1 e 445 cpv. 1 CC), per cui dinanzi al Tribunale federale la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (v. art. 98 LTF). Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, la parte ricorrente deve indicare i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consiste la lesione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
3.2. Nel ricorso all'esame la ricorrente considera che la sentenza cantonale sarebbe " scorretta ": a suo dire, la figlia sarebbe manipolata dal padre e l'attribuzione della custodia a quest'ultimo non corrisponderebbe al bene della minore. La ricorrente chiede di essere " ascoltata/interrogata ", di interrogare i testimoni da lei menzionati nella sua denuncia penale e di eseguire un'indagine al fine di accertare le modalità nelle quali la figlia le è stata sottratta, di trasferire l'incarto ad un'autorità di protezione di un altro Cantone e di ordinare il rientro immediato della minore a casa sua.
Il suo gravame non soddisfa però le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF: la ricorrente si limita infatti in sostanza a esporre la sua versione dei fatti e a lamentarsi dell'operato dell'autorità di protezione, dei collaboratori dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, degli agenti della polizia cantonale, degli insegnanti della figlia e della sua precedente patrocinatrice, omettendo di prevalersi della lesione di diritti costituzionali e di confrontarsi con l'argomentazione contenuta nel giudizio cantonale.
Occorre inoltre rilevare che il Tribunale federale non ha la funzione di autorità suprema di vigilanza e non ha la competenza per ricevere denunce penali.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 luglio 2022
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini