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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_790/2010 
 
Decreto del 26 agosto 2011 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudice federale, Schneider, Giudice unico, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Luigi Mattei e dall'avv. Alessia Dolci, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. C.________, patrocinato dall'avv. Rossano Pinna, 
3. D.________, patrocinato dall'avv. Emanuele Stauffer, 
4. E.________, patrocinato dall'avv. Francesca Lanz, 
5. F.________ SpA, patrocinata dall'avv. Mario Postizzi, 
6. G.________, patrocinato dall'avv. John Noseda, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Confisca, 
 
ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in 
materia costituzionale contro la sentenza emanata 
il 18 giugno 2010 dalla Corte delle assise criminali 
del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che con ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 14 settembre 2010 A.________ e B.________ hanno impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza emanata il 18 giugno 2010 dalla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino, postulandone l'annullamento; 
che con lettera del 23 agosto 2011 A.________ e B.________ hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il loro gravame; 
che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF); 
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); 
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali; 
 
per questi motivi, il Giudice unico decreta: 
 
1. 
La causa 6B_790/2010 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 26 agosto 2011 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Schneider 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy