Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_255/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 26 agosto 2014  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Escher, Marazzi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola, 
ricorrente, 
 
contro  
 
1. B.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Fornara, 
2. C.________, 
3. D.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli, 
opponenti, 
 
Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.  
 
Oggetto 
fissazione dell'incanto di un credito, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 marzo 2014 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Nelle esecuzioni promosse contro A.________ da B.________, C.________ e D.________, il credito vantato dall'escusso nei confronti di E.________ (Switzerland) SA, ora in fallimento, è stato pignorato in data 28 marzo 2012, rispettivamente 29 ottobre 2012. Il 21 marzo 2013 l'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano ha trasmesso all'escusso l'avviso d'incanto del credito, fissato per il 17 aprile 2013. Con scritto 16 aprile 2013 l'Ufficio di esecuzione ha respinto la richiesta di A.________ di rinviare l'asta. 
 
2.   
Con sentenza 13 marzo 2014 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, un ricorso 17 aprile 2013 mediante il quale A.________ ha postulato l'annullamento del provvedimento 16 aprile 2013 dell'Ufficio di esecuzione e la sospensione della realizzazione del credito pignorato. L'autorità di vigilanza ha ritenuto che il ricorso fosse in parte intempestivo, l'Ufficio di esecuzione avendo deciso di porre il credito all'asta già il 21 marzo 2013. Ha inoltre considerato inconsistente la censura fondata sul fatto che, in data 15 aprile 2013, il ricorrente ha dichiarato di compensare il credito pignorato con un credito vantato dalla massa fallimentare di E.________ (Switzerland) SA in liquidazione nei suoi confronti. 
 
3.   
Con ricorso in materia civile 27 marzo 2014 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al suo gravame, l'annullamento della sentenza dell'autorità di vigilanza e la sospensione della realizzazione del credito pignorato. 
Con decreto presidenziale 15 aprile 2014 al ricorso è stato conferito il postulato effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni nel merito. 
 
4.   
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto; ciò significa che il ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza querelata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Quando la motivazione del ricorso inoltrato al Tribunale federale è identica a quella presentata davanti all'istanza inferiore, tale condizione non è soddisfatta (DTF 134 II 244 consid. 2.3). 
Nel caso in esame, fatta eccezione per qualche adattamento redazionale e la soppressione di alcune frasi, il ricorso presentato davanti al Tribunale federale riproduce testualmente la motivazione contenuta nel ricorso a suo tempo interposto all'autorità di vigilanza. Omettendo di confrontarsi con i contenuti della sentenza querelata, il ricorso in materia civile non risponde alle esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e va pertanto dichiarato inammissibile. 
 
5.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricor rente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili, gli opponenti avendo unicamente dovuto pronunciarsi sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando soccombenti. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 26 agosto 2014 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini