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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_610/2008 {T 0/2} 
 
Sentenza del 26 settembre 2008 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
C.________, Italia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt - Opera di previdenza della ditta E.________ SA, 8022 Zurigo, 
opponente. 
 
Oggetto 
Previdenza professionale, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 giugno 2008. 
 
Visto: 
il ricorso 16 luglio 2008 (timbro postale) contro il giudizio 11 giugno 2008 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, accogliendo parzialmente la petizione di C.________, ha condannato la Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt a trasferire, in favore dell'assicurato, l'avere di vecchiaia di fr. 180'504.- alla Fondazione istituto collettore LPP (per la parte obbligatoria), e, per la parte sovraobbligatoria, l'importo di fr. 16'511.- sul conto di libero passaggio aperto dall'interessato presso la Banca X.________, oltre agli interessi di mora del 5% dal 21 giugno 2007, 
 
considerando: 
che giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando segnatamente perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254), 
che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale, 
che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione, 
che infatti il ricorrente - limitandosi a fare valere una non meglio precisata disparità di trattamento rispetto ad altre fondazioni, che avrebbero provveduto a liquidare colleghi con analoghe vicende professionali e di prepensionamento, e un non meglio sostanziato pregiudizio per le aspettative e per l'affidamento risposti nella disponibilità delle somme in lite -, non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio impugnato, 
che in particolare l'insorgente non spiega perché e in quale misura l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale riguardo al fatto che egli debba rimanere, per la parte obbligatoria, assicurato all'istituto collettore fino al 65esimo anno di età, sarebbe contraria al diritto applicabile, 
che in tali condizioni, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 26 settembre 2008 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice unico: Il Cancelliere: 
 
Borella Grisanti