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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_417/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 26 settembre 2014  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
Fondazione A.________,  
ricorrente, 
 
contro  
 
Municipio di X.________,  
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.  
 
Oggetto 
Licenza di costruzione, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 22 luglio 2014 
dal giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che il 27 novembre 2012 il Comune di X.________ ha chiesto al proprio Municipio il permesso di ristrutturare e risanare, sotto il profilo energetico, l'edificio che ospita la scuola dell'infanzia, ubicata su una particella di proprietà della Fondazione A.________, gravata da un diritto di superficie per sé stante e permanente a favore del Comune; 
 
che il 14 ottobre 2013 il Municipio, respinta l'opposizione presentata dalla citata Fondazione motivata sulla tesi secondo cui i previsti interventi non sarebbero conformi alla convenzione inerente al diritto di superficie, ha rilasciato la postulata licenza edilizia; 
 
che con decisione del 19 febbraio 2014 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile un ricorso presentato dalla Fondazione; 
 
che con giudizio del 22 luglio 2014 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso della Fondazione; 
 
che avverso questa sentenza la Fondazione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo, sospesa la procedura edilizia, di annullare la decisione impugnata; 
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame; 
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1); 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF), nonché essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 139 I 229 consid. 2.2; 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176); 
che il ricorso in esame non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione, ritenuto che la ricorrente non si confronta con le motivazioni addotte dalla Corte cantonale e segnatamente che le censure ricorsuali non attengono al diritto pubblico, ma soltanto a una pretesa violazione (dello spirito) della convenzione, questione di carattere meramente civile; 
 
 che, infatti, anche nel ricorso in esame la ricorrente si limita a esporre un riepilogo dei fatti della vertenza e a reiterare le critiche fondate sull'interpretazione della citata convenzione, sottolineando che contesta il progetto litigioso "con argomenti non riconducibili direttamente alla Legge edilizia" e richiamando gli art. 779 e segg. CC relativi al diritto di superficie, ossia censure attinenti al diritto civile che esulano pertanto chiaramente dall'oggetto del litigio; 
 
che il ricorso non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
che l'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di sospensione della procedura; 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 settembre 2014 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri