Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4D_74/2013
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Sentenza del 26 settembre 2014
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Kolly, Hohl,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Sara Gasparoli,
opponente.
Oggetto
contratto di appalto; notifica dei difetti,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 ottobre 2013 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Dopo aver affidato con contratto di appalto del 2 settembre 2009 a B.________ l'esecuzione delle opere da piastrellista di un nuovo stabile a Sementina, A.________ non ha pagato la fattura finale di fr. 16'374.80 dell'artigiano, perché riteneva che la pavimentazione dell'attico presentasse dei difetti.
Con sentenza 2 agosto 2012 il Pretore del distretto di Bellinzona ha integralmente respinto la petizione 20 agosto 2010 presentata da B.________ per ottenere da A.________ la predetta somma, oltre interessi. Ha reputato che alla fattispecie erano applicabili le norme SIA, che la posa delle piastrelle non era stata effettuata a regola d'arte, che la notifica dei difetti era avvenuta nei termini previsti da tali norme e che la riduzione della mercede fatta valere dal convenuto era legittima.
B.
Sovvertendo la sentenza di primo grado, il Tribunale di appello del Cantone Ticino, adito dall'attore, ha invece ritenuto che la vertenza dovesse essere giudicata in applicazione degli art. 363 e segg. CO, poiché le norme SIA, il cui contenuto doveva essere provato dalla parte che se ne prevale in causa, non sono state debitamente allegate e versate agli atti dal convenuto. La Corte cantonale ha quindi ritenuto la notifica dei difetti tardiva ed ha accolto integralmente il gravame, riformando la decisione pretorile nel senso di condannare il convenuto al pagamento del saldo della mercede ancora scoperta di fr. 16'374.80.
C.
A.________ insorge innanzi al Tribunale federale con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 12 novembre 2013. Invocando una violazione dell'art. 9 Cost., postula l'annullamento della sentenza cantonale con la conseguente integrale reiezione della petizione. Il ricorrente chiede pure il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
Con risposta 29 novembre 2013 B.________ propone di respingere sia il gravame che la domanda di misure d'urgenza. L'autorità cantonale non ha preso posizione.
Il ricorrente ha replicato spontaneamente il 10 dicembre 2013.
Con decreto 23 gennaio 2014 la Presidente della Corte adita ha concesso effetto sospensivo al ricorso.
Diritto:
1.
La contestazione riguarda una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF), il cui valore litigioso è inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). È pertanto unicamente proponibile un ricorso sussidiario in materia costituzionale, ad esclusione di quello in materia civile (art. 113 LTF).
2.
Giusta l'art. 116 LTF con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può solo essere censurata la violazione dei diritti costituzionali. Il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato in maniera puntuale tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF a cui rinvia l'art. 117 LTF). Ciò significa che il ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 135 III 232 consid. 1.2, con rinvii). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 137 V 57 consid. 1.3; 133 II 396 consid. 3.2; 133 III 589 consid. 2). La motivazione dev'essere contenuta nell'atto presentato entro il termine di ricorso: il ricorrente non può completare o migliorare la sua impugnativa con la replica (sentenza 4A_86/2013 del 1° luglio 2013 consid. 1.2.2, non pubblicato in DTF 139 III 345; DTF 135 I 19 consid. 2.2).
2.1. Il Tribunale di appello ha ritenuto che alla vertenza si applicano gli art. 363 segg. CO e non le norme SIA a cui rinvia il contratto di appalto, perché ha ritenuto che il convenuto, nei suoi allegati di causa, si è limitato a menzionare le disposizioni che ritiene applicabili alla controversia senza tuttavia indicarne l'esatto contenuto e senza versarle agli atti conformemente a quanto previsto dalla legge procedurale cantonale ( art. 78 cpv. 2 e 180 CPC /TI), applicabile innanzi al Pretore in virtù dell'art. 404 cpv. 1 CPC.
2.2. Il ricorrente ritiene invece che la sua notifica dei difetti non vada giudicata in base al CO e rimprovera in primo luogo all'autorità cantonale di aver effettuato un accertamento arbitrario dei fatti con riferimento alle allegazioni sul contenuto delle norme SIA, avendo egli in particolare indicato nella risposta di avere "il diritto di segnalare in ogni momento nel periodo di 2 anni di garanzia dal collaudo dell'opera i difetti". Egli indica poi che secondo l'art. 151 CPC queste vanno considerate "un fatto comunque noto al giudice". Inoltre sempre a mente del ricorrente, giusta l'art. 150 CPC e in mancanza di una specifica contestazione da parte dell'opponente, il loro contenuto non può essere considerato un fatto controverso e quindi soggetto alla prova. Sostiene pure che, essendosi le parti contrattualmente assoggettate a tali norme, la Corte cantonale avrebbe dovuto, in virtù dell'art. 18 CO, attenersi a tale volontà. Afferma infine che i Giudici d'appello sarebbero anche caduti nell'arbitrio per non aver riconosciuto che egli avrebbe "fatto fronte al suo onere dell'allegazione e della prova impostogli dall'art. 8 CC".
2.3. La predetta motivazione, in larga misura appellatoria, non soddisfa le esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Il ricorrente non si confronta infatti con l'argomentazione della sentenza impugnata secondo cui il procedimento di prima istanza era retto dalle disposizioni di procedura cantonali, che non sono state soddisfatte con riferimento alla pretesa applicabilità delle norme SIA alla vertenza che oppone le parti. Egli ignora totalmente questa circostanza, limitandosi a riferirsi al Codice di diritto processuale civile svizzero e rimanendo completamente silente sul contenuto e sulle esigenze poste dalla legge processuale ticinese, la cui applicazione non può quindi essere rivista, nemmeno sotto il ristretto profilo del divieto dell'arbitrio, dal Tribunale federale. Giova a questo proposito rilevare che la - tardiva - menzione dell'art. 184 cpv. 2 del Codice di procedura civile ticinese nella replica si appalesa inidonea a colmare l'insufficiente motivazione ricorsuale. Altrettanto inconferenti si rivelano i richiami all'art. 8 CC e all'art. 18 CO, il ricorrente non spiegando le ragioni per cui invece del diritto processuale cantonale, l'autorità inferiore avrebbe dovuto, per non cadere nell'arbitrio, applicare disposizioni di diritto federale.
3.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 settembre 2014
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti