Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
|
|
|
4A_483/2017
|
|
|
Sentenza del 26 settembre 2017
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Prisca C. Quadroni-Renella,
opponente.
Oggetto
azione di accertamento negativa,
ricorso contro la sentenza emanata il 6 luglio 2017
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che A.________ ha fatto spiccare fra il 3 novembre 2000 e il 26 gennaio 2016 16 precetti esecutivi, per l'incasso di un preteso risarcimento danni di fr. 200'000.--, nei confronti dell'oftalmologo dott. B.________;
che con sentenza 21 aprile 2017 il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha accolto l'azione principale di B.________, accertando segnatamente l'inesistenza del credito e ordinando all'Ufficio di esecuzione di non dare notizia a terzi delle esecuzioni, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale di A.________, tendente invece all'accertamento dell'esistenza di tale pretesa;
che A.________ è insorta contro tale pronunzia con appello 23 maggio 2017;
che il Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha fissato il 6 giugno 2017 all'insorgente un termine scadente il 30 giugno 2017 per ripresentare l'atto di appello, considerato sconveniente per l'utilizzo di termini molto offensivi ed estremamente prolisso e ripetitivo, con la comminatoria di irricevibilità di cui all'art. 132 cpv. 1 seconda frase CPC;
che con sentenza 6 luglio 2017 la II Camera civile ha dichiarato inammissibile l'appello e ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria dell'appellante, ritenuto come in luogo delle 39 pagine della memoria iniziale, quella emendata ne conta 48 scritte in modo fitto, contenenti " per decine (e decine) di volte le stesse ripetitive affermazioni " per altro inidonee a rimettere in forse la sentenza di primo grado;
che con "ricorso ordinario simultaneo" del 12 settembre 2017 A.________ è insorta al Tribunale federale, postulando l'annullamento della decisione incidentale del 6 giugno 2017 e di quella finale del 6 luglio seguente, il rinvio della causa al Pretore aggiunto per stralcio del procedimento di prima istanza, l'accertamento dell'esistenza del suo credito di fr. 200'000.-- e l'accoglimento di una domanda riconvenzionale di fr. 10'000.--, nonché il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF);
che se intende criticare i fatti accertati dall'autorità inferiore, a cui appartengono oltre alle constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio anche i fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1), il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF, non bastando a tal fine mere critiche appellatorie (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii);
che il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti l'impugnativa è in larghissima misura dedicata alla pretesa erroneità della sentenza di primo grado e all'agire dell'attore, temi estranei alla sentenza di appello;
che quando invece si riferisce a quest'ultima, la ricorrente si limita a contestare in modo appellatorio la prolissità e la sconvenienza del proprio appello constate dall'autorità inferiore;
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela pertanto inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF );
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 settembre 2017
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti