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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_483/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 26 settembre 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Prisca C. Quadroni-Renella, 
opponente. 
 
Oggetto 
azione di accertamento negativa, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 luglio 2017 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che A.________ ha fatto spiccare fra il 3 novembre 2000 e il 26 gennaio 2016 16 precetti esecutivi, per l'incasso di un preteso risarcimento danni di fr. 200'000.--, nei confronti dell'oftalmologo dott. B.________; 
che con sentenza 21 aprile 2017 il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha accolto l'azione principale di B.________, accertando segnatamente l'inesistenza del credito e ordinando all'Ufficio di esecuzione di non dare notizia a terzi delle esecuzioni, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale di A.________, tendente invece all'accertamento dell'esistenza di tale pretesa; 
che A.________ è insorta contro tale pronunzia con appello 23 maggio 2017; 
che il Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha fissato il 6 giugno 2017 all'insorgente un termine scadente il 30 giugno 2017 per ripresentare l'atto di appello, considerato sconveniente per l'utilizzo di termini molto offensivi ed estremamente prolisso e ripetitivo, con la comminatoria di irricevibilità di cui all'art. 132 cpv. 1 seconda frase CPC; 
che con sentenza 6 luglio 2017 la II Camera civile ha dichiarato inammissibile l'appello e ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria dell'appellante, ritenuto come in luogo delle 39 pagine della memoria iniziale, quella emendata ne conta 48 scritte in modo fitto, contenenti " per decine (e decine) di volte le stesse ripetitive affermazioni " per altro inidonee a rimettere in forse la sentenza di primo grado; 
che con "ricorso ordinario simultaneo" del 12 settembre 2017 A.________ è insorta al Tribunale federale, postulando l'annullamento della decisione incidentale del 6 giugno 2017 e di quella finale del 6 luglio seguente, il rinvio della causa al Pretore aggiunto per stralcio del procedimento di prima istanza, l'accertamento dell'esistenza del suo credito di fr. 200'000.-- e l'accoglimento di una domanda riconvenzionale di fr. 10'000.--, nonché il beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF); 
che se intende criticare i fatti accertati dall'autorità inferiore, a cui appartengono oltre alle constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio anche i fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1), il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF, non bastando a tal fine mere critiche appellatorie (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii); 
che il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; 
che infatti l'impugnativa è in larghissima misura dedicata alla pretesa erroneità della sentenza di primo grado e all'agire dell'attore, temi estranei alla sentenza di appello; 
che quando invece si riferisce a quest'ultima, la ricorrente si limita a contestare in modo appellatorio la prolissità e la sconvenienza del proprio appello constate dall'autorità inferiore; 
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela pertanto inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 settembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti