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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_677/2022  
 
 
Sentenza del 26 settembre 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). 
 
Oggetto 
Riconoscimento di un diploma estero, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 14 giugno 2022 dalla Commissione di ricorso della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) (A7-2021). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ ha frequentato dal 1997 al 2002 l'Istituto magistrale statale B.________ (I), ottenendovi nel 2004 un "Diploma di Liceo ad indirizzo socio-psico-pedagogico". Il 19 novembre 2016 ha presentato alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (di seguito: CDPE) un'istanza di riconoscimento del suo diploma per il livello della scuola dell'infanzia (1° e 2° anno) e della scuola elementare (dal 3° anno) obbligatoria, segnalando che mancava l'attestazione del Ministero italiano dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito: MIUR) - documento che riconosce che il percorso formativo seguito abilita all'insegnamento - e ha quindi postulato la sospensione della pratica. Informata del fatto che detta attestazione era indispensabile ai fini del riconoscimento del diploma (vedasi scritto del 7 dicembre 2016 della CDPE) A.________ ha ottenuto, il 18 dicembre 2018, una proroga di due anni per fornirla, siccome era sempre mancante.  
 
A.b. Dopo avere respinto ulteriori richieste di proroga presentate dall'interessata (l'ultima con e-mail del 24 dicembre 2020), con decisione del 13 aprile 2021 la CDPE ha archiviato la procedura di riconoscimento. Rammentata la normativa applicabile ai fini del riconoscimento di un diploma d'insegnamento ottenuto all'estero, segnatamente la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (di seguito: Direttiva 2005/36/CE) e il Regolamento della CDPE del 27 ottobre 2006 concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri (di seguito: Reg.CDPE), la CDPE ha osservato, in sintesi, che quando, come nella fattispecie, i documenti indispensabili ai fini della procedura di riconoscimento non erano forniti entro il termine concesso a tale fine, la procedura veniva archiviata, fermo restando che una nuova richiesta, integrata con tutti i necessari documenti, poteva essere ulteriormente presentata (art. 10 cpv. 1 e 4 Reg.CDPE).  
 
B.  
Il 14 giugno 2022 la Commissione di ricorso della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) (di seguito: Commissione di ricorso CDPE/CDS) ha respinto il gravame sottopostole da A.________ e confermato la decisione di abbandono emanata il 13 aprile 2021. Richiamate la normativa determinante e le esigenze da adempiere ai fini del riconoscimento di un diploma estero, l'autorità ricorsuale ha osservato che in virtù del Decreto italiano della pubblica istruzione del 10 marzo 1997 quando - come in concreto - il percorso di studi magistrali era stato iniziato entro l'anno 1997/1998 e il diploma ottenuto dopo il 2002, quest'ultimo non aveva allora valore abilitante, motivo per cui doveva essere prodotta l'attestazione del MIUR che lo comprovava. Nella fattispecie essendo sconosciuta la tempistica del procedimento relativo all'ottenimento dell'attestazione del MIUR, la decisione di abbandono appariva giustificata; la procedura dinanzi alla CDPE non poteva infatti rimanere pendente a tempo indeterminato. Ciò tanto più che, come sancito dall'art. 10 cpv. 4 Reg.CDPE, la chiusura del dossier non ne impediva la riapertura non appena l'interessata avrebbe ottenuto la necessaria documentazione. 
 
C.  
Il 29 agosto 2022 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la decisione della Commissione di ricorso CDPE/CDS del 14 giugno 2022 sia annullata e che la procedura di riconoscimento non sia abbandonata fino alla definizione della causa in corso in Italia. In via subordinata domanda che la procedura di riconoscimento avvenga solo in base ai documenti prodotti, facendo astrazione dell'attestazione del MIUR. 
Il Tribunale federale non ha ordinato alcun atto istruttorio, tranne la trasmissione degli atti delle autorità precedenti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ricevibilità del gravame, pena la sua inammissibilità (DTF 142 V 395 consid. 3.1 e rinvii).  
 
1.2. La Commissione di ricorso CDPE/CDS è un'autorità di ultima istanza intercantonale con natura di tribunale superiore, le cui decisioni possono essere impugnate con un ricorso in materia di diritto pubblico (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 82 lett. a LTF; art. 16 cpv. 2 Reg.CDPE; vedasi pure art. 10 cpv. 2 dell'Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS) sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali [RU 1997 2399; RL/TI 405.500]; sentenza 2C_422/2020 del 5 gennaio 2021 consid. 1.1 e rinvio; cfr. anche DTF 136 II 470 consid. 1.1).  
 
1.3. Ritenuto che la causa verte sul riconoscimento di un diploma straniero e non sull'esito di esami rispettivamente sulla valutazione di prestazioni personali, l'eccezione di cui all'art. 83 lett. t LTF non si applica in concreto (sentenze 2C_422/2020 già citata consid. 1.2 e 2C_399/2018 del 26 marzo 2021 consid. 1.3 con rispettivi richiami) ed è quindi aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico, il quale in concreto è stato presentato in tempo utile (art. 46 cpv. 1 lett. b combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria dell'atto impugnato.  
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF è legittimato a proporre il ricorso in materia di diritto pubblico chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione - giuridico o di fatto - all'annullamento o alla modifica della stessa (DTF 135 II 145 consid. 6.1; 133 I 286 consid. 2.2). Per consolidata prassi, l'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che procurerebbe alla parte ricorrente l'accoglimento del ricorso ossia, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata le occasionerebbe. Essa dev'essere toccata in modo diretto e concreto e in una maniera e con un'intensità superiore alla maggioranza degli amministrati. L'interesse invocato, che non è necessariamente un interesse giuridico protetto, ma può essere un interesse di fatto, deve trovarsi, con l'oggetto del litigio, in un rapporto stretto, speciale e degno di essere preso in considerazione. Infine, va precisato che la parte ricorrente deve disporre di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione querelata sia quando adisce il Tribunale federale sia al momento in cui questo si pronuncia nel merito. Il rimedio proposto non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (sentenza 2C_949/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 2.1 e riferimenti).  
 
2.2. Come già illustrato, oggetto di disamina è la decisione presa in applicazione dell'art. 10 cpv. 4 Reg.CDPE di archiviare la domanda di riconoscimento del diploma estero presentata dalla ricorrente siccome entro i termini impartiteli dall'autorità non aveva fornito tutta la documentazione esatta, con la precisazione che una nuova domanda, integrata con tutti i necessari documenti, poteva essere ulteriormente presentata, come espressamente previsto dal disposto citato. In queste condizioni, non è dato da vedere - e nemmeno la ricorrente lo dimostra (art. 42 cpv. 2 LTF) - in che consisterebbe l'utilità pratica per lei di mantenere la vertenza aperta e sospesa fino all'ottenimento del documento mancante. In altre parole non è dato da vedere né viene illustrato quale pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere, causatole dalla decisione contestata, la riapertura della procedura e la sospensione della stessa eviterebbe alla ricorrente. Da quanto testé esposto deriva che quando si è rivolta al Tribunale federale l'insorgente - sulla questione dell'archiviazione della sua istanza di riconoscimento - non fruiva di un interesse pratico e attuale a che le censure da lei rivolte contro l'archiviazione contestata venissero esaminate. Inoltre, su tale aspetto non sono date nella presente fattispecie - e nemmeno la ricorrente lo pretende e ancora meno lo dimostra - le condizioni esatte dalla prassi (vedasi DTF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1 e rinvii) affinché, anche in mancanza di un simile interesse, il Tribunale federale si pronunci. Premesse queste considerazioni, riguardo alla questione dell'archiviazione dell'istanza di riconoscimento del diploma estero, il ricorso si rivela inammissibile.  
 
3.  
 
3.1. Nella misura in cui invece oggetto di disamina è la questione di sapere se l'istanza di riconoscimento poteva essere evasa anche senza l'attestazione del MIUR è palese che la ricorrente ha ancora un interesse pratico e attuale a ricorrere.  
 
3.2. Sennonché, giusta l'art. 42 LTF un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, la parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e rinvii). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale - di queste ultime potendo essere censurata soltanto un'applicazione arbitraria - che dev'essere fatta valere con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e rinvii). In questa ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie o semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili; la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
3.3. Ora nella fattispecie, la ricorrente si limita ad affermare che la "CDPE, contrariamente alla Costituzione Svizzera, non riconosce le normative, sentenze e giurisprudenza UE/Italiana che attestano e riconoscono il valore abilitante in via definitiva all'insegnamento del diploma in questione" rispettivamente che la "CDPE, obbliga arbitrariamente, poiché il regolamento svizzero applicato per la procedura d'equipollenza non specifica, a quale istanza e livello estero bisogna rivolgersi per il documento reclamato", che " [...] MIUR è di diritto inferiore sia a livello italiano che europeo [...]" e che "[...] ripeto le autorità superiori hanno riconosciuto in via permanente il valore abilitante all'insegnamento, per tanto ulteriore documentazione non è necessaria per il riconoscimento [...]". Oltre a non motivare del tutto le sue censure, spiegando segnatamente quali sarebbero le autorità italiane di cui parla e quali leggi italiane ed europee applicabili in concreto sarebbero state disattese, la ricorrente non si esprime affatto sull'argomentazione contenuta su questo aspetto nel giudizio impugnato (laddove viene spiegato perché l'attestazione rilasciata dal MIUR è necessaria e perché non incombe all'autorità svizzera pronunciarsi sull'organizzazione amministrativa di uno Stato estero, cfr. decisione querelata consid. 12 e 13 nonché consid. 14), non sostanzia minimamente un'applicazione errata del diritto europeo rispettivamente manifestamente insostenibile e, di conseguenza, arbitraria, della normativa intercantonale applicata dall'autorità precedente. Al riguardo il gravame non adempie le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e ancora meno quelle più rigorose dell'art. 106 cpv. 2 LTF e sfugge pertanto ad un esame di merito.  
 
4.  
 
4.1. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.  
 
4.2. Le spese ridotte seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano spese ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alla ricorrente, alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) nonché alla Commissione di ricorso della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS). 
 
 
Losanna, 26 settembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud