Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.504/2004 /col 
 
Sentenza del 26 ottobre 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, giudice presidente, 
Aeschlimann, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
X.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 
6528 Camorino, 
Pretura penale del Cantone Ticino, 
via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
infrazione delle norme sulla circolazione stradale, 
 
ricorso per cassazione (recte: ricorso di diritto pubblico) contro la sentenza emanata il 30 luglio 2004 dal Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con decisione del 6 febbraio 2004 l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione del Cantone Ticino ha inflitto a X.________ una multa di fr. 340.-- poiché, l'11 ottobre 2003, alla guida della vettura Jaguar XK 8 targata BS xxxxx circolava sull'autostrada in territorio di Giornico a una velocità superiore agli 80 km/h consentiti. La velocità accertata dalla polizia mediante un apparecchio laser era di 110 km/h; tenuto conto della deduzione del margine di tolleranza, è quindi stata rilevata una velocità punibile di 106 km/h. 
B. 
Il conducente è insorto dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino, il cui Presidente ha respinto il ricorso con sentenza del 30 luglio 2004. Il giudice ha ritenuto non necessaria, e non l'ha quindi assunta, una perizia richiesta dall'interessato sulla misurazione della velocità. Ha inoltre rilevato che il diritto di essere sentito dell'interessato era stato rispettato e che l'infrazione era stata correttamente accertata dall'autorità cantonale. 
C. 
X.________ impugna, con un atto designato ricorso per cassazione, al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo o di eventualmente rinviare gli atti alla precedente istanza per un nuovo giudizio e per l'assunzione di una perizia sulla misurazione della velocità. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
D. 
La Sezione della circolazione dichiara di condividere le conclusioni del giudizio impugnato. Il Presidente della Pretura penale osserva che il ricorrente, contrariamente a quanto lascerebbe intendere nel gravame, non è stato identificato mediante il numero di targa, ma per essere stato fermato dopo avere commesso l'infrazione, e rileva inoltre che il certificato di verificazione dell'apparecchio è riferito all'unico strumento a laser del genere in dotazione alla polizia cantonale ticinese. 
 
Diritto: 
1. 
Secondo l'art. 37 cpv. 3 OG la sentenza del Tribunale federale è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata, che in concreto era la lingua italiana (cfr. art. 70 cpv. 1 Cost.; DTF 122 I 93 consid. 1). Nonostante il ricorso sia steso in tedesco, come era diritto del ricorrente, anche questo giudizio è quindi redatto in italiano (DTF 124 III 205 consid. 2). 
2. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 306 consid. 1.1, 65 consid. 1). 
2.1 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, unico rimedio giuridico esperibile, visto che il ricorrente non fa valere una violazione del diritto federale ma (implicitamente) una lesione di diritti costituzionali dei cittadini (cfr. art. 269 PP), il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate. Il ricorso deve quindi contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a), come pure l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b): deve pertanto essere addotta un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 125 I 71 consid. 1c). 
2.2 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice cantonale del merito dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 118 Ia 28 consid. 1b e rinvii). Per motivarne l'arbitrarietà non basta criticare semplicemente la decisione impugnata né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile, dei fatti o una propria valutazione delle prove. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove criticati sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta, violino gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 127 I 38 consid. 2b pag. 41, 54 consid. 2b). Secondo costante giurisprudenza, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata quando essa sia insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 177 consid. 2.1). 
3. 
3.1 Il ricorrente sostiene che una perizia avrebbe permesso di accertare l'utilizzo scorretto dell'apparecchio laser da parte dell'agente di polizia, che avrebbe misurato contemporaneamente la velocità di due autovetture. Lamenta una mancata visione dei protocolli di taratura dell'apparecchio e sostiene che l'infrazione non sarebbe sufficientemente dimostrata, siccome né egli medesimo né il suo veicolo sarebbero visibili sulle fotografie. 
3.2 Il ricorrente non spiega tuttavia, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e alla giurisprudenza, perché l'istanza precedente, rinunciando ad assumere una perizia, siccome ritenuta irrilevante sulla base di un suo apprezzamento anticipato, sarebbe incorsa nell'arbitrio (cfr., sull'apprezzamento anticipato delle prove, DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a). Né egli si confronta puntualmente con l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove contenute nella sentenza impugnata, indicando per quali motivi le considerazioni addotte dal Pretore sarebbero contrarie al diritto, in particolare perché sarebbero manifestamente insostenibili e quindi arbitrarie. In tale misura, il gravame deve essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione. 
3.3 Ciò posto, laddove critica le modalità di utilizzazione dell'apparecchio laser da parte della polizia, il ricorrente si limita a sostenere che sarebbero state controllate contemporaneamente due vetture, tant'è che sulle fotografie figurerebbero altri veicoli nell'obiettivo dello strumento di misurazione. Né sarebbe accertato il corretto funzionamento dello stesso sulla base di verbali di misurazione, che non gli sarebbero peraltro nemmeno stati sottoposti. Egli disattende tuttavia che, come ha rettamente rilevato la precedente istanza, dalle fotografie risulta che il reticolo dell'apparecchio laser è stato puntato esclusivamente sulla sua vettura, in circolazione sulla corsia di sorpasso, e che lo strumento risulta essere stato verificato dall'autorità federale conformemente alle direttive dipartimentali. Come visto, il ricorrente non si esprime su queste considerazioni, né tanto meno dimostra l'arbitrarietà delle stesse. 
D'altra parte, il gravame appare infondato anche laddove il ricorrente accenna genericamente a una pretesa assenza di qualsiasi prova a suo carico, sostenendo che né egli né il suo veicolo sarebbero visibili sulle fotografie. Ora, premesso che il ricorrente è stato individuato dalla polizia, che lo ha fermato dopo l'infrazione, egli ha ammesso nella risposta all'intimazione di contravvenzione, dell'11 novembre 2003, di essere stato alla guida di questa automobile, la quale risulta anche chiaramente individuabile dalle fotografie. 
4. 
Ne consegue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione e alla Pretura penale del Cantone Ticino. 
Losanna, 26 ottobre 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il giudice presidente: Il cancelliere: