Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_537/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 26 ottobre 2015  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Merkli, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________ Ltd., 
3. C.________ Ltd., 
4. D.________ Inc., 
patrocinati dagli avv.ti Paul Gully-Hart e George Ayoub, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 ottobre 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 26 maggio 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di E.________ S.p.A. e A.________ e altri per titolo di corruzione di pubblici ufficiali di Stati esteri. L'autorità inquirente ipotizza la realizzazione da parte di manager di E.________ S.p.A. di reati corruttivi commessi in relazione all'acquisto di una concessione per uno sfruttamento petrolifero in Nigeria. L'autorità estera chiede il sequestro, a fini di confisca, di USD 112'606'741.80 su un conto presso una banca di Basilea intestato a B.________ Ltd. o di altre relazioni sulle quali gli averi fossero stati trasferiti. 
 
B.   
Con quattro decisioni di chiusura del 24 aprile 2015, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato il blocco di conti intestati a B.________ Ltd., C.________ Ltd., D.________ Inc., A.________ e della relativa documentazione. Gli interessati hanno impugnato queste decisioni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF), che con giudizio del 5 ottobre 2015 ha respinto il ricorso. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________, B.________ Ltd., C.________ Ltd. e D.________ Inc. presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono, concessa loro la facoltà di completare la motivazione del gravame, in via principale, di annullarla unitamente alle decisioni di entrata nel merito e di chiusura del MPC, di respingere rispettivamente dichiarare inammissibile la rogatoria, di dissequestrare la documentazione bancaria e sbloccare i conti, in via subordinata, di rinviare la causa al TPF per nuovo giudizio, in via ancor più subordinata, di fissare un termine di 30 giorni all'autorità estera per produrre una decisione dell'autorità giudiziaria competente a ordinare un sequestro conservativo e, più sussidiariamente ancora, di rinviare gli atti al MPC per nuova decisione nel senso dei considerandi. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana. Non vi sono motivi per scostarsi da questa regola, né i ricorrenti, che hanno legittimamente redatto l'atto di ricorso in lingua francese, lo chiedono. Il giudizio è quindi redatto in italiano.  
 
1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).  
 
1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvii).  
 
1.4. La richiesta ricorsuale di accordare un congruo termine per completare la motivazione del ricorso dev'essere respinta, visto che questa possibilità è prevista solo eccezionalmente e in concreto non si è in presenza di una particolare difficoltà della causa (al riguardo vedi DTF 139 II 404 consid. 5 pag. 418; 134 IV 156 consid. 1.6 pag. 161; 133 IV 271 consid. 2.1 pag. 273, 125 consid. 2 pag. 1290).  
 
 
2.   
 
2.1. I ricorrenti rilevano, a ragione, che l'importo degli averi sequestrati, USD 114 milioni, non è di per sé sufficiente per far assumere alla vertenza la qualità di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF (sentenze 1C_239/2007 del 5 settembre 2007 consid. 2.2 e 2.3; 1C_145/2007 del 6 giugno 2007 consid. 1.3: cfr. per contro sentenza 1C_239/2014 del 18 agosto 2014 consid. 1.1 concernente un sequestro di centinaia di milioni che perdurava da 13 anni).  
 
2.2. Contestano poi la competenza dei procuratori italiani a richiedere il sequestro provvisorio dei conti litigiosi, tale richiesta dovendo provenire al loro dire da un'autorità giudiziaria, segnatamente dal giudice per l'istruzione preliminare; la CRP non avrebbe infatti considerato l'art. 27 n. 1 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, in vigore sia per l'Italia che per la Svizzera (CRic, RS 0.311.53), per il quale quando la richiesta di cooperazione comporta misure coercitive, la stessa deve indicare il testo delle disposizioni di legge e l'indicazione ch'esse potrebbero essere adottate nel territorio della Parte richiedente. Accennano pure all'art. 18 cpv. 3 CRic, secondo cui la Parte richiesta può (ma non deve) rifiutare l'assi-stenza se le misure richieste non fossero consentite dalla legge della Parte richiedente, ricordato, ciò che i ricorrenti misconoscono, che secondo l'invocata norma, la nozione di autorità giudiziaria comprende espressamente le procure pubbliche.  
 
Ora, il TPF, richiamando la prassi e la dottrina, ha ritenuto che una conferma dell'ammissibilità nello Stato rogante del provvedimento richiesto allo Stato rogato è pretesa soltanto quando sussistano seri dubbi sulla competenza dell'autorità rogante che ordini siffatti provvedimenti, ipotesi esclusa in concreto. In effetti, nell'ambito di rogatorie italiane, siffatte domande sono costantemente presentate dalle Procure della Repubblica. D'altra parte i ricorrenti, disattendendo il loro obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confrontano con questa argomentazione, né indicano a sostegno della loro tesi una qualsiasi norma della legislazione italiana. La circostanza che nell'ambito di un procedimento civile svoltosi in Inghilterra, il ministero pubblico avrebbe indicato che, a sua domanda, il giudice per le indagini preliminari possa disporre un sequestro di averi, nulla muta a tale conclusione. 
 
2.3. L'accenno ricorsuale a una pretesa violazione del principio di proporzionalità, poiché l'ipotizzato reato di corruzione costituirebbe, al dire dei ricorrenti, un'attività commerciale legittima, come ritenuto nel quadro di una causa civile da un tribunale londinese, concerne, come rettamente rilevato dal TPF, una questione attinente alla (contestata) valutazione delle prove. Ciò vale pure per la connessione tra l'esposto dei fatti e gli averi sequestrati in Svizzera, rettamente ritenuta sulla base della prassi in vigore. Questi quesiti potranno, se del caso, essere proposti all'autorità giudiziaria italiana.  
 
2.4. Infine, adducendo in maniera del tutto generica un asserito pregiudizio derivante dai contestati sequestri, i ricorrenti neppure tentano di dimostrare perché al riguardo il TPF avrebbe ritenuto a torto ch'essi non hanno sostanziato alcun pregiudizio economico (sentenza 1C_537/2008 del 22 dicembre 2008 consid. 2.2.2).  
 
3.   
Ne segue che, non essendo in presenza di un caso particolarmente importante, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 26 ottobre 2015 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri