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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_488/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 26 ottobre 2016  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________,  
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________ e D.________, 
patrocinati dallo Studio legale Claudio Cereghetti & Partner, 
opponenti. 
 
Oggetto 
locazione; risarcimento danni, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 29 luglio 2016 
dal Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale 
di appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che il 20 aprile 2016, in accoglimento della petizione presentata da C.________ ed D.________ nei confronti di A.________ e B.________, il Pretore del distretto di Lugano ha condannato i convenuti a pagare agli attori fr. 17'569.60, oltre interessi; 
che con decisione del 29 luglio 2016 il Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, a causa della sua carente motivazione, l'appello presentato dai convenuti; 
che quest'ultimi hanno impugnato tale decisione al Tribunale federale con ricorso del 1° settembre 2016; 
che con decreto 6 settembre 2016 i ricorrenti sono stati invano invitati a versare entro il 21 settembre 2016 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--; 
che il 28 settembre 2016 è stato impartito ai ricorrenti il termine suppletorio dell' art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto pagamento entro il 13 ottobre 2016; 
che il 21 ottobre 2016 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del gravame (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che, a prescindere da quanto precede, l'impugnativa si appalesa pure insufficientemente motivata, i ricorrenti non spiegando, come invece richiesto dall'art. 42 cpv. 2 LTF, perché l'atto impugnato viola il diritto; 
che pertanto il ricorso risulta manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono messe a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 ottobre 2016 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti