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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_677/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 26 ottobre 2016  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro 
gli infortuni, Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 settembre 2016. 
 
 
Visto:  
il ricorso del 10 ottobre 2016 (timbro postale) contro il giudizio emanato dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino l'8 settembre 2016, 
l'ulteriore silenzio del ricorrente, 
 
 
considerando:  
che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata (art. 100 cpv. 1 LTF), 
che i termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF), 
che gli atti scritti devono contenere, fra l'altro, le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF), 
che nei motivi occorre spiegare (art. 42 cpv. 2 LTF) in modo conciso in quale misura l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti inesatti (art. 97 cpv. 2 LTF), 
che diversamente per esempio dall'appello penale, ove il rimedio giuridico prima è annunciato e corredato di una dichiarazione (art. 399 cpv. 1 e 3 CPP) e solo se del caso in un secondo tempo motivato (art. 406 cpv. 3 CPP), dinanzi al Tribunale federale occorre presentare entro il termine legale un atto di ricorso completo di tutte le censure motivate, senza possibilità di rinviare in alcun modo la presentazione in tutto o in parte dei propri argomenti (cfr. DTF 132 I 42 consid. 3.3.4 pag. 47), 
che nemmeno una replica, la quale serve a ribattere alle tesi di una controparte, potrebbe servire per completare o migliorare il ricorso, sprovvisto di quelle censure, le quali si sarebbero dovute presentare nel termine legale di ricorso (cfr. DTF 135 I 19 consid. 2.2 pag. 21 seg.), 
che con il ricorso del 10 ottobre 2016 il ricorrente non indica alcuna contestazione nei confronti delle considerazioni espresse dal giudizio cantonale e in maniera inammissibile "si riserva di indicare i motivi del gravame entro sette giorni dalla presente", 
che in definitiva, contrariamente all'opinione del ricorrente, l'assenza di ogni motivazione comporta d'acchito l'impossibilità di entrare nel merito del ricorso, 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 26 ottobre 2016 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi