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ntf_t304_i (Decreto) 
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_487/2020  
 
Decreto del 26 ottobre 2021 
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, 
rappresentato da suo padre, 
patrocinato da Consulenza giuridica andicap, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (ritiro del ricorso), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 giugno 2020 (32.2019.172). 
 
 
Visto:  
la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 giugno 2020, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso di A.________ e riconosciuto il suo diritto a un assegno per grandi invalidi per minorenni di grado elevato dal 1° aprile 2019, oltre che un supplemento per cure intensive di 4 ore per una sorveglianza personale permanente, 
il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale dell'11 agosto 2020 (timbro postale), con cui l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) chiede, tra l'altro, l'annullamento del dispositivo della sentenza relativamente all'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi, a suo dire di grado medio dal 1° aprile 2019 e di grado elevato dal 1° luglio 2019, 
la risposta del 15 settembre 2020 (timbro postale), con cui l'opponente domanda la reiezione del gravame, 
la sentenza 9C_458/2020 del 27 settembre 2021, in cui il Tribunale federale si è determinato su una questione giuridica analoga a quella in rassegna - ovvero sul momento a partire da quando sorge il diritto a un assegno per grandi invalidi per minorenni in caso di modifica del grado in relazione al raggiungimento di un determinato limite d'età - e ha respinto il gravame dell'UAI, 
il decreto del 12 ottobre 2021 con cui il Presidente della II Corte di diritto sociale, con riferimento alla suddetta sentenza, ha chiesto al ricorrente il seguito che intendeva dare alla presente procedura, 
lo scritto del 15 ottobre 2021 (timbro postale) con cui l'UAI, riferendosi espressamente al consid. 5.3 della sentenza citata, ha dichiarato di ritirare il ricorso, 
 
 
considerando:  
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF si può rinunciare a riscuotere le spese giudiziarie, 
che, conformemente all'art. 68 cpv. 2 LTF, per le osservazioni circostanziate dell'opponente si giustifica l'assegnazione di ripetibili ridotte in quanto le sue considerazioni sono state redatte, con i debiti mutamenti, per quattro procedure simili, 
 
 
per questi motivi, il Presidente decreta:  
 
 
1.  
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
L'opponente rifonderà al ricorrente fr. 1400.- a titolo di ripetibili di ultima istanza. 
 
 
4.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 26 ottobre 2021 
 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi