Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_356/2013
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Decreto del 26 novembre 2013
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Eusebio, in qualità di
Giudice dell'istruzione,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Denegata e ritardata giustizia,
ricorso contro la decisione emanata il 21marzo 2013 dalla Pretura penale del Cantone Ticino.
Considerando:
che, per quanto qui interessa, con decreto di accusa del 10 agosto 2011 il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di A.________ per diffamazione nei confronti dell'avv. B.________;
che, in seguito all'opposizione interposta da A.________, il 21 marzo 2013 ha avuto luogo il dibattimento dinanzi alla Pretura penale, conclusosi con la condanna dell'insorgente;
che con scritto del 26 marzo 2013 l'interessata ha annunciato l'appello e chiesto la motivazione della sentenza, richieste ribadite in seguito;
che il 9 ottobre 2013 l'interessata ha presentato un ricorso per denegata giustizia al Tribunale federale, in quanto, richiamato l'art. 84 cpv. 4 CPP, il termine di 60 giorni era scaduto e la sentenza motivata non ancora notificata;
che con scritto del 18 ottobre 2013 la Pretura penale ha comunicato al Tribunale federale che nel frattempo la sentenza motivata era stata intimata alle parti e l'incarto trasmesso alla Corte di appello e revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CARP);
che la ricorrente, invitata a esprimersi sul fatto che in tali circostanze il ricorso parrebbe essere divenuto privo di oggetto, non si è pronunciata al riguardo;
che l'emanazione della decisione motivata e la trasmissione dell'incarto alla CARP rendono privo d'oggetto il ricorso per denegata giustizia, la cui ammissibilità è peraltro più che dubbia, ricordato che, come indicato nel dispositivo della sentenza del 21 marzo 2013 intimato seduta stante alla ricorrente, la stessa può essere impugnata mediante appello: la criticata sentenza della Pretura penale non costituisce pertanto una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF);
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF);
che in concreto si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli, in quanto divenuta priva di oggetto.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico e alla Pretura penale del Cantone Ticino e, per conoscenza, alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 26 novembre 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
Eusebio Crameri