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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_815/2025  
 
 
Sentenza del 26 novembre 2025  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Muschietti, Giudice presidente, 
von Felten, Guidon, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Mario Molo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinata dall'avv. Melissa Bernasconi, 
3. C.________, 
patrocinato dall'avv. Daniele Timbal, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Truffa; conseguimento fraudolento di una falsa attestazione; ripetuta amministrazione infedele; 
qualità di accusatore privato, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 21 agosto 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2023.312+313; 17.2024.210; 17.2025.182). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con sentenza del 9 agosto 2023, la Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino ha riconosciuto B.________ autrice colpevole di truffa processuale. Le ha rimproverato di avere, nel periodo compreso dal 20 giugno 2017 al 23 gennaio 2018, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, comunicato il 20 giugno 2017, contrariamente al vero, al notaio D.________ di essere l'unica azionista di E.________ AG (ora: F.________ SA) e di avere smarrito un certificato azionario relativo a tale società. Le ha addebitato di avere in seguito inoltrato al Pretore del distretto di Lugano un'istanza volta all'ammortamento del certificato azionario, concernente 290 azioni del valore nominale di fr. 100.-- ciascuna, allegando il falso brevetto notarile e ingannato così con astuzia il Pretore, inducendolo in tal modo a decretare il 23 gennaio 2018 l'ammortamento del titolo. Ciò ha causato alla sorella A.________, cui tale certificato azionario era stato a suo tempo assegnato, un danno di almeno fr. 29'000.--.  
L'imputata è inoltre stata riconosciuta autrice colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, per avere il 20 giugno 2017 a Lugano, comunicando contrariamente al vero al notaio D.________ di essere l'unica azionista di E.________ AG (ora: F.________ SA) e di avere smarrito detto certificato azionario, usando inganno, indotto il pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica. 
 
A.b. Nella stessa sentenza del 9 agosto 2023, la Presidente della Pretura penale ha riconosciuto C.________ autore colpevole di amministrazione infedele ripetuta, per avere, nel periodo compreso dal 30 marzo 2016 al 31 dicembre 2019, in veste di amministratore unico di E.________ AG (ora: F.________ SA), mancando al proprio dovere, ripetutamente danneggiato il patrimonio della società per almeno fr. 42'626.11.  
 
A.c. B.________ è stata condannata alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 100.-- ciascuna, per complessivi fr. 9'000.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr. 1'000.--. C.________ è stato condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 100.-- ciascuna, per complessivi fr. 3'000.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. La giudice di primo grado ha inoltre condannato B.________ a versare all'accusatrice privata A.________ fr. 193'000.-- per le sue pretese di diritto civile e fr. 35'636.40 a titolo di indennità ai sensi dell'art. 433 CPP.  
 
B.  
Adita da entrambi gli imputati, con un'unica sentenza del 21 agosto 2025 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto i loro appelli e li ha prosciolti dai suddetti capi d'imputazione. La Corte cantonale ha negato ad A.________ la qualità di accusatrice privata nel procedimento penale in relazione al reato di amministrazione infedele ripetuta addebitato a C.________. L'ha inoltre rinviata al foro civile per le sue pretese di diritto civile. La CARP ha inoltre riconosciuto a B.________ e a C.________ un'indennità parziale ai sensi dell'art. 429 CPP. Ha parimenti assegnato ad A.________ un'indennità parziale secondo l'art. 433 cpv. 1 lett. b CPP per la procedura di primo grado, a carico di B.________. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per emanare un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La sentenza impugnata pone fine al procedimento penale e costituisce quindi una decisione finale, pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). Quando, come in concreto, la causa è stata oggetto di un procedimento di merito, l'accusatore privato deve avere esplicitamente fatto valere in via adesiva delle pretese civili nel procedimento penale (DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1; sentenza 6B_69/2025 del 7 febbraio 2025 consid. 2.1 e rinvii).  
Nella fattispecie, la ricorrente si è costituita accusatrice privata nel procedimento penale e vi ha fatto valere in via adesiva le sue pretese di diritto civile. Ha segnatamente chiesto il versamento di un importo di fr. 193'000.-- a titolo di risarcimento dei danni, che le è effettivamente stato riconosciuto nella sentenza di primo grado. È pertanto legittimata giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF ad aggravarsi in questa sede contro la decisione della Corte cantonale. 
 
1.3. Il ricorso in materia penale ha carattere riformatorio, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF). In linea di principio la parte ricorrente non può pertanto limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuovo giudizio, ma deve formulare una conclusione sul merito della vertenza. La mancata ottemperanza a queste esigenze conduce all'inammissibilità del ricorso, a meno che la motivazione dello stesso, eventualmente letta in combinazione con la decisione impugnata, permetta senz'altro di comprendere ciò che la parte ricorrente intenda ottenere nel merito (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 133 II 409 consid. 1.4.2; sentenza 6B_36/2020 del 19 giugno 2020 consid. 1).  
In concreto la ricorrente formula delle conclusioni meramente cassatorie. L'impugnativa può nondimeno essere considerata ammissibile, nella misura in cui dalla sua motivazione, letta in combinazione con la sentenza della CARP, appare chiaro che la ricorrente intende chiedere la condanna degli opponenti per i reati di truffa, di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di amministrazione infedele, nonché la pronuncia di merito sulla sua pretesa di risarcimento del danno formulata in via adesiva nel procedimento penale. 
 
2.  
 
2.1. La Corte cantonale ha negato alla ricorrente, quale azionista di E.________ AG, la legittimazione in qualità di accusatrice privata nella procedura di appello avviata da C.________ per quanto concerne il reato di amministrazione infedele. La CARP ha rilevato che soltanto la società era danneggiata direttamente dal comportamento di C.________ ed avrebbe quindi potuto costituirsi accusatrice privata nel procedimento penale.  
 
2.2. In questa sede, la ricorrente è abilitata, quale parte nella procedura, a fare valere la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce in tale veste e la cui disattenzione equivale a un diniego di giustizia formale (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2). È quindi legittimata a fare valere che la Corte cantonale le avrebbe negato a torto la qualità di accusatrice privata nel procedimento penale contro C.________ relativo al reato di amministrazione infedele. Le censure di merito concernenti l'asserita realizzazione della fattispecie di amministrazione infedele eccedono l'oggetto del litigio e sono quindi inammissibili.  
 
2.3. Al riguardo, la ricorrente si limita ad invocare genericamente una situazione eccezionale che giustificherebbe a suo dire di applicare il principio della trasparenza ("Durchgriffstheorie"), facendo astrazione dall'esistenza della società. Adduce che la E.________ AG costituiva una società familiare appartenente a lei ed a sua sorella B.________, alla quale rimprovera di averla defraudata con il concorso dell'amministratore unico (C.________). Secondo la ricorrente, ciò costituirebbe una situazione eccezionale che giustificherebbe di riconoscerle la qualità di accusatrice privata.  
 
2.3.1. È considerato accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). Giusta l'art. 115 cpv. 1 CPP, il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato. È tale la persona i cui diritti sono violati in modo diretto dall'infrazione (DTF 143 IV 77 consid. 2.2). Di principio, soltanto il titolare del bene giuridico che la norma penale in questione protegge direttamente da una lesione o da una minaccia può prevalersi di una simile violazione diretta (DTF 141 IV 1 consid. 3.1). Quando una disposizione non tutela in primo luogo i beni giuridici individuali, può essere considerato come danneggiato soltanto la persona lesa nei suoi diritti dal reato in oggetto, per quanto la lesione appaia come la conseguenza diretta del comportamento dell'autore (DTF 141 IV 454 consid. 2.3.1 e rinvii). Nel caso di un reato contro il patrimonio di una persona giuridica solo la stessa subisce un danno diretto e può quindi prevalersi della qualità di danneggiata. La semplice dichiarazione formale di costituirsi accusatore privato non comporta per l'avente diritto economico o azionista della società o suo creditore la qualità di danneggiato e di conseguenza la legittimazione a ricorrere (DTF 148 IV 170 consid. 3.3.1; 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; sentenza 6B_306/2019 del 22 maggio 2019 consid. 3.1).  
In modo conforme all'esposta giurisprudenza, la Corte cantonale ha rilevato che in concreto soltanto la società E.________ AG era lesa direttamente dal reato di amministrazione infedele (art. 158 CP) eventualmente commesso dall'amministratore unico e poteva pertanto costituirsi accusatrice privata (art. 115 cpv. 1 CPP i.r.c. l'art. 118 cpv. 1 CPP). Ha quindi ritenuto che, quale azionista, la ricorrente non era danneggiata direttamente dal reato e non era perciò legittimata ad agire contro l'amministratore unico. Ha considerato che la tesi contraria addotta dalla ricorrente misconosceva la chiara esigenza della lesione diretta posta dall'art. 115 cpv. 1 CPP
 
2.3.2. Come si è detto, la ricorrente si limita in questa sede a richiamare genericamente il principio della trasparenza. Secondo questo principio, non è sempre possibile attenersi senza riserve all'esistenza formale di due persone giuridicamente distinte quando tutto il patrimonio di una persona giuridica, o la sua quasi totalità, appartiene direttamente, oppure tramite un terzo, ad una stessa persona fisica o giuridica. In un simile caso, può imporsi di ammettere che, conformemente alla realtà economica, esiste un'identità di persone e che i rapporti giuridici che vincolano l'una, vincolano parimenti l'altra (DTF 151 III 361 consid. 5.4.3.2.1; 149 III 145 consid. 4.3.3; 144 III 541 consid. 8.3.1; sentenza 6B_111/2024 del 7 aprile 2025 consid. 3.2 e rinvii). L'applicazione del principio della trasparenza, rispettivamente la levata dello schermo della società ("Durchgriff"), è tuttavia autorizzata soltanto quando esiste una vera identità di persone, conformemente alla realtà economica, o quando un soggetto giuridico esercita sull'altro una dominazione economica, e il loro dualismo è invocato in modo abusivo (DTF 147 IV 479 consid. 7.4; 140 IV 57 consid. 4.1.2 pag. 64; sentenza 6B_111/2024, citata, consid. 3.2). Non è comunque sufficiente che le azioni di una società anonima siano detenute da un unico azionista, occorrendo pure che altre circostanze facciano apparire come abusivo il richiamo all'indipendenza giuridica della società (DTF 147 IV 479 consid. 7.4; sentenza 6B_111/2024, citata, consid. 3.2).  
La Corte cantonale ha accertato che la società in accomandita semplice di diritto italiano G.________ S.a.s. con sede a Milano deteneva due appartamenti situati a Milano, di spettanza di B.________ e di A.________. Ha accertato che la socia accomandataria di G.________ S.a.s. era B.________, mentre la socia accomodante era la società di diritto svizzero E.________ AG. Questa società anonima aveva un capitale azionario di fr. 50'000.-- suddiviso in 500 azioni al portatore di fr. 100.-- ciascuna. Relativamente a questo capitale azionario erano stati emessi nel 2001 due certificati azionari: il primo, per 210 azioni, assegnato a B.________ e il secondo, per 290 azioni, assegnato alla ricorrente. L'ammortamento di questo secondo certificato è oggetto del procedimento penale. La ricorrente non considera questi accertamenti e non vi si confronta con una motivazione conforme alle esposte esigenze. Non rende seriamente ravvisabili le ragioni per cui, alla luce della suddetta costruzione societaria, sarebbero comunque adempiute le condizioni per un'applicazione del cosiddetto "Durchgriff". La ricorrente non era azionista unica della società E.________ AG e non presentava un'identità personale con la stessa. Il generico richiamo al principio della trasparenza non consente in concreto di scostarsi dalla giurisprudenza relativa all'art. 115 cpv. 1 CPP (i.r.c. l'art. 118 cpv. 1 CPP), secondo cui ad essere danneggiata direttamente dal reato è stata la società, non la ricorrente in veste di azionista. Ella non può quindi validamente appellarsi al suddetto principio per assumere nel procedimento penale la qualità di danneggiata in luogo della società direttamente lesa dal reato contro il patrimonio. 
 
3.  
 
3.1. La ricorrente contesta il proscioglimento di B.________ dall'accusa di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP). Adduce che, poiché il brevetto notarile inveritiero concerne una semplice dichiarazione giurata rilasciata dall'imputata e non beneficerebbe quindi di una forza probante accresciuta, il pubblico ufficiale che è stato ingannato non sarebbe il notaio, bensì il Pretore del distretto di Lugano, dinanzi al quale il brevetto notarile è poi stato utilizzato.  
 
3.2. Secondo l'art. 9 cpv. 1 CPP, che sancisce il principio accusatorio, un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. Il principio accusatorio è pure espressione del diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., e può inoltre essere dedotto dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, i quali non hanno portata distinta. Esso è concretizzato dall'atto d'accusa e assolve una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro salvaguarda i diritti dell'imputato, consentendogli un'adeguata difesa. Il principio accusatorio implica che il prevenuto sappia con la necessaria precisione quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1; 133 IV 235 consid. 6.2). Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione (art. 350 cpv. 1 CPP). Può scostarsi dall'apprezzamento giuridico formulato dal pubblico ministero nell'atto di accusa, a condizione di informarne le parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi (art. 344 CPP). Egli può pure tenere conto di fatti o di circostanze complementari, che sono secondari e che non hanno influenza sull'apprezzamento giuridico (sentenza 6B_212/2024 del 10 marzo 2025 consid. 1.1).  
Secondo l'art. 325 cpv. 1 CPP, l'atto di accusa indica segnatamente, in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (lett. f), nonché le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili (lett. g). L'atto di accusa deve quindi contenere i fatti che, secondo il pubblico ministero, corrispondono a tutti gli elementi costitutivi del reato addebitato all'imputato. Esso definisce l'oggetto del processo e serve all'informazione dell'imputato (DTF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2). 
 
3.3. L'atto di accusa emanato dal pubblico ministero addebita agli imputati la fattispecie di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP), rimproverando in particolare ad B.________ di avere, il 20 giugno 2017, comunicando contrariamente al vero al notaio D.________ di essere l'unica azionista di E.________ AG e di avere smarrito il certificato azionario relativo a 290 azioni al portatore di fr. 100.-- ciascuna, usando inganno, indotto il pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica. La giudice di primo grado ha dichiarato l'imputata autrice colpevole di questo reato. La CARP l'ha per contro prosciolta, siccome il brevetto notarile in questione non beneficiava di una forza probante accresciuta, avendo quale oggetto una semplice dichiarazione unilaterale dell'imputata, che non doveva essere verificata dal notaio.  
Risulta in tali circostanze che i fatti costitutivi del reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione descritti nell'atto di accusa ed oggetto dei processi di prima istanza e di appello concernono l'inganno usato dall'imputata nei confronti del notaio in quanto pubblico ufficiale, al fine di eseguire nell'atto notarile l'attestazione inveritiera incriminata. La fattispecie di cui all'art. 253 CP concerne del resto un caso speciale di falsità in documenti commessa da un autore mediato: l'inganno è quindi volto ad escludere l'intenzionalità della persona cui spetta la celebrazione dell'atto pubblico inveritiero (DTF 144 IV 13 consid. 2.2.2; sentenza 6B_371/2007 del 5 ottobre 2007 consid. 5.3). In questo contesto, l'inganno non può quindi che essere diretto contro il notaio, in veste di pubblico ufficiale, che ha eseguito l'attestazione litigiosa. Un inganno nei confronti del Pretore che, sulla base del brevetto notarile, ha in seguito pronunciato l'ammortamento del certificato azionario, non rientra per contro nella descrizione dei fatti costitutivi del reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. Motivando in questa sede l'adempimento di questo reato sulla base di un inganno commesso nei confronti del Pretore nella successiva procedura di ammortamento del titolo azionario (oggetto del reato di truffa), la ricorrente si fonda quindi su una fattispecie diversa da quella descritta nell'atto di accusa. Laddove ritiene generalmente realizzati gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 253 CP, si scosta inoltre dagli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata, senza censurarli d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Nella misura in cui è ammissibile, la censura è pertanto infondata. 
 
4.  
 
4.1. La ricorrente critica inoltre il proscioglimento di B.________ dall'imputazione di truffa processuale. Rimprovera alla Corte cantonale di avere negato l'esistenza di un danno, misconoscendone la nozione giuridica, che pure comprende la messa in pericolo del patrimonio. Adduce che l'annullamento fraudolento del certificato azionario le avrebbe causato difficoltà nell'esercizio dei suoi diritti di azionista della E.________ AG nonché un danno patrimoniale di almeno fr. 29'000.--, corrispondente al valore nominale delle azioni. Secondo la ricorrente si tratterebbe di una valutazione per difetto ove si consideri che, in quel momento, nel patrimonio della E.________ AG esisteva sempre la partecipazione in G.________ S.a.s., ritenuto che il provento della vendita dell'appartamento di Milano era stato accreditato sul conto della E.________ AG. La ricorrente rileva che dal provento della vendita dell'appartamento, eseguita a sua insaputa da parte dell'imputata, un importo di fr. 164'000.-- sarebbe stato in seguito accreditato su un conto personale di quest'ultima. Ribadisce quindi la richiesta di risarcimento della somma complessiva di fr. 193'000.-- (fr. 164'000.-- + fr. 29'000.--).  
 
4.2. Nell'ambito del reato di truffa (art. 146 CP), sussiste un danno se, in seguito all'atto di disposizione motivato dall'errore in cui è tratta la persona ingannata, il valore complessivo del patrimonio del danneggiato si riduce effettivamente (DTF 150 IV 169 consid. 5.2.1; 147 IV 73 consid. 6.1). Il danno può consistere in una diminuzione degli attivi, in un aumento dei passivi, in una mancata diminuzione dei passivi o in un mancato aumento degli attivi, oppure ancora in una messa in pericolo del patrimonio tale da comportare una diminuzione del suo valore economico (DTF 150 IV 169 consid. 5.2.1). La nozione di danno e i principi applicabili alla sua determinazione attengono al diritto, mentre la sua esistenza e il suo ammontare riguardano l'accertamento dei fatti (DTF 132 III 564 consid. 6.2 e rinvii; sentenza 6B_177/2024 del 26 novembre 2024 consid. 4.7).  
 
4.3. La ricorrente adduce che la Corte cantonale avrebbe misconosciuto la nozione di danno per non avere considerato che nella stessa rientra anche la messa in pericolo del patrimonio. Omette tuttavia di considerare che, in realtà, nell'atto di accusa e nella sentenza di primo grado il danno derivante dall'asserita truffa è stato determinato nell'importo di almeno fr. 29'000.-- corrispondente al valore nominale del certificato azionario per 290 azioni al portatore di fr. 100.-- ciascuna, oggetto dell'ammortamento incriminato. Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha negato l'esistenza di tale danno.  
Richiamando la giurisprudenza in materia di ammortamento dei titoli di credito (art. 972 CO; sentenze 4A_501/2018 del 3 dicembre 2018 consid. 5.2; 4P.178/2003 del 22 dicembre 2003 consid. 5.1; FRANÇOIS BOHNET, in: Commentaire romand, Code des obligations II, 2aed. 2017, n. 5 all'art. 972 CO), la CARP ha rilevato che, sotto il profilo del diritto civile, la procedura di ammortamento ha effetto unicamente sulla legittimazione del beneficiario di tale procedura nella medesima misura del titolo asseritamente andato smarrito, privando nel contempo quest'ultimo di ogni forza probante. La CARP ha rilevato che la procedura di ammortamento non ha altri effetti, in particolare non tocca la titolarità del diritto né la sua sostanza. La procedura di ammortamento del titolo non fa quindi del richiedente falsamente legittimatosi il titolare del diritto. La Corte cantonale ha concluso che il mero ammortamento del certificato azionario della E.________ AG, pur mettendo la ricorrente in una situazione delicata e sfavorevole, non ha comportato un trasferimento delle sue quote azionarie e quindi una diminuzione del suo patrimonio pari al valore delle azioni. La ricorrente non si confronta puntualmente con questa argomentazione, né considera in particolare la citata giurisprudenza in materia di ammortamento dei titoli di credito, su cui si è fondata la Corte cantonale. Non fa segnatamente valere una violazione dell'art. 971 seg. CO con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Ella non mette quindi seriamente in discussione la conclusione della CARP secondo cui il presupposto del danno, ravvisato come si è detto nel valore nominale del certificato azionario, non era realizzato. 
La Corte cantonale ha inoltre ritenuto irrilevante il fatto che l'imputata abbia in seguito venduto a terzi l'intero pacchetto azionario della società, giacché la realizzazione del reato di truffa presuppone che il danno sia causato dalla persona direttamente ingannata, senza che un intervento supplementare dell'autore o di un terzo sia necessario. La CARP ha parimenti ritenuto irrilevante il fatto che, oltre al certificato azionario della E.________ AG, l'imputata abbia ottenuto un provento dalla vendita dell'appartamento. Ciò per tre distinte ragioni: la prima perché, se così fosse, difetterebbe il necessario carattere immediato del danno; la seconda perché tale fattispecie non figura nell'atto di accusa e non potrebbe pertanto essere posta a fondamento della condanna per truffa, pena la violazione del principio accusatorio; la terza perché la vendita dell'appartamento è avvenuta prima dell'avvio della procedura di ammortamento del titolo, sicché l'indebito profitto eventualmente conseguito dall'imputata non è la conseguenza dell'ammortamento incriminato. La ricorrente non si confronta puntualmente con queste argomentazioni e non sostanzia quindi né un accertamento arbitrario dei fatti né una violazione del diritto con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Quando, come in concreto, la decisione impugnata si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è infatti tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4). 
Alla luce di quanto esposto, le generiche contestazioni ricorsuali non permettono di rivedere la conclusione della Corte cantonale, secondo cui nella fattispecie il presupposto del danno non è realizzato. 
 
4.4. Laddove ribadisce infine genericamente la sua richiesta di risarcimento invocando una violazione dell'art. 126 cpv. 1 lett. b CPP, la ricorrente non si confronta specificatamente con i considerandi da 13 a 15 della sentenza impugnata (pag. 39 seg.). Non spiega in particolare, con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni, in considerazione della complessa costruzione societaria accertata dalla CARP, la fattispecie sarebbe comunque sufficientemente liquida per una pronuncia in merito alle sue pretese civili (sentenza 6B_443/2017 del 5 aprile 2018 consid. 3.1 e riferimenti). Inammissibile, la censura non deve essere vagliata oltre.  
 
5.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili della sede federale agli opponenti, non invitati a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 novembre 2025 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Muschietti 
 
Il Cancelliere: Gadoni