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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_13/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 27 marzo 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dagli avv. Fulvio Pezzati e Fabiola Malnati, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora per motivi di studio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 febbraio 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Entrata in Svizzera il 18 settembre 2010 A.________ (1980), cittadina iraniana, vi ha ottenuto un permesso di dimora annuale per motivi di studio, il quale è stato regolarmente rinnovato l'ultima volta fino al 17 settembre 2014. Nel frattempo ella è stata raggiunta, il 20 febbraio 2011, da suo marito, B.________ (1973), ugualmente cittadino iraniano, al quale è stato concesso, nell'ambito del ricongiungimento familiare, un permesso di dimora di identica durata di quello della consorte. Nel 2012 è nata la loro figlia C.________. 
 
B.   
Dopo che l'Ufficio della migrazione Servizio Stati terzi ha rifiutato, il 5 dicembre 2014, di concedere al marito un permesso di dimora per svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha a sua volta negato, il 9 marzo 2015, il rinnovo del permesso di dimora per motivi di studio rilasciato ad A.________ nonché, di riflesso, di quelli accordati al marito e alla figlia nell'ambito del ricongiungimento familiare e ha invitato tutta la famiglia a lasciare la Svizzera entro il 15 aprile 2015. 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 10 novembre 2015, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 14 febbraio 2017. 
 
C.   
Il 20 marzo 2017 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui chiede che venga prorogato il suo permesso di dimora concesso per motivi di studio. Adduce la violazione del principio della proporzionalità (art. 5 Cost.) nonché dei combinati art. 2 e 5 del I Protocollo addizionale alla CEDU del 20 marzo 1952 e dell'art. 13 Patto ONU I. Domanda inoltre che sia conferito effetto sospensivo al suo gravame. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475). 
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui è stato rifiutato il rinnovo di un permesso di dimora per motivi di studio. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
2.2. In concreto la ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Non è quindi data la via del ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
3.  
 
3.1. Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile. Secondo l'art. 115 lett. b LTF è legittimato a proporre tale rimedio chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.  
 
3.2. In primo luogo la ricorrente censura la disattenzione del principio della proporzionalità. Sennonché detto principio non è un diritto costituzionale con portata propria (DTF 131 I 91 consid. 3.3 pag. 99 e rinvii). La ricorrente afferma poi che impedirle di continuare gli studi, ormai quasi ultimati, lederebbe il suo diritto allo studio e all'istruzione garantito dall'art. 2 in relazione con l'art. 5 (che dichiara la citata norma articolo addizionale alla CEDU) del I Protocollo addizionale alla CEDU del 20 marzo 1952. La Svizzera, benché l'abbia firmato il 19 maggio 1976, non ha ratificato il citato Protocollo addizionale. Esso non è pertanto di alcuna valenza in concreto. Per quanto poi il richiamo all'art. 13 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I; RS 0.103.1) sia sufficientemente motivato (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF), va rammentato alla ricorrente che, per consolidata prassi, non si tratta di una norma direttamente applicabile che le conferirebbe dei diritti (DTF 126 I 240 consid. 2 e 3 pag. 241 segg. e numerosi riferimenti). Infine, dato che ella non fa valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la cui violazione costituirebbe un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2 pag. 198), anche trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il gravame è quindi inammissibile.  
 
4.   
Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF
 
5.  
 
5.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
5.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 27 marzo 2017 
 
       In nome della II Corte di diritto pubblico 
       del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud