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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_654/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 27 marzo 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
prestito, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 ottobre 2016 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone 
Ticino. 
 
 
Considerando:  
che il 24 giugno 2014, in accoglimento della petizione presentata da B.________ nei confronti di A.________, il Pretore del distretto di Blenio ha condannato il convenuto a pagare all'attore fr. 155'000.--, oltre interessi; 
che con sentenza 10 ottobre 2016 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, l'appello presentato da A.________; 
che quest'ultimo è insorto al Tribunale federale con ricorso del 14 novembre 2016; 
che giusta l'art. 39 cpv. 3 primo periodo LTF le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera; 
che il 23 novembre 2016 il Tribunale federale ha chiesto alla competente autorità del domicilio germanico indicato dal ricorrente sul ricorso di notificare a quest'ultimo il decreto della medesima data con cui viene invitato a versare entro il termine di 30 giorni un anticipo spese di fr. 5'500.-- e a designare un recapito in Svizzera con l'avvertimento che in caso d'inottemperanza le notificazioni del Tribunale federale possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale; 
che il 23 dicembre 2016 l'autorità richiesta ha comunicato al Tribunale federale di non aver potuto eseguire la notifica perché il ricorrente ha lasciato la Germania; 
che al ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 20 giorni per provvedere al versamento del predetto anticipo spese con decreto pubblicato nel Foglio federale del 14 febbraio 2017 (art. 39 cpv. 3 secondo periodo e 63 cpv. 2 LTF); 
che il 24 marzo 2017 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del gravame (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili; 
che eccezionalmente si rinuncia a prelevare spese giudiziarie; 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione all'opponente e alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Un esemplare di questa sentenza si trova a disposizione del ricorrente presso il Tribunale federale. 
 
 
Losanna, 27 marzo 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti