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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_233/2019  
 
 
Sentenza del 27 marzo 2019  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale. 
 
Oggetto 
vigilanza sulle fondazioni, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 febbraio 2019 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2019.32). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con sentenza 26 febbraio 2019 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il ricorso " per ritardata e denegata giustizia " introdotto da A.________ nei confronti della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale. L'autorità cantonale ha osservato che A.________, davanti a tale organo di vigilanza, non è parte in causa nell'ambito di un procedimento, ma è unicamente un denunciante, di modo che non è legittimato a ricorrere per ritardata o denegata giustizia. 
 
2.   
Con ricorso 20 marzo 2019 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Il ricorrente ha inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio " per la reiterazione del difetto di gestione e valutazione giudiziaria già commesso in passato ". 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.   
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto al ricorrente (v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2). 
La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito ad egli sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). I Giudici federali Escher, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame. 
 
4.  
 
4.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito inammissibile nella misura in cui non censura la predetta sentenza dell'autorità cantonale, bensì discute questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre autorità in cause distinte).  
 
4.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
Nel rimedio all'esame il ricorrente spiega di aver segnalato, senza successo, alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale " la necessità di attuare degli accertamenti (...) nei confronti dei funzionari dello Stato che sono presenti nelle organizzazioni delle fondazioni " e di aver poi sottoposto " il diniego procedurale alla Prima Camera civile del Tribunale d'appello ". Egli ritiene che la sentenza impugnata sia " inficiata da vizi di forma e pregiudizi ", ma il suo ricorso si esaurisce in una confusa e generica contestazione del giudizio cantonale di irricevibilità, senza alcun serio confronto con la dettagliata e pertinente argomentazione sviluppata dall'autorità inferiore, e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF
La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dal ricorrente, che non ha comunque dimostrato una sua eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). 
La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è invece pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dal ricorrente dinanzi al Tribunale federale, egli ormai conosce l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai suoi allegati. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 marzo 2019 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini