Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_219/2023
Sentenza del 27 marzo 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Bovey, Presidente,
Hartmann, De Rossa,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
patrocinati dall'avv. Andrea Lenzin,
ricorrenti,
contro
C.________,
patrocinata dall'avv. Roberto Haab,
opponente.
Oggetto
responsabilità del capo di famiglia,
ricorso contro la sentenza emanata il 6 febbraio 2023 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (11.2021.12).
Fatti:
A.
A.a. Il 5 settembre 2004 C.________, cittadina tedesca nata nel 1988, mentre trascorreva le vacanze estive con la famiglia a X.________ (CH), stava giocando con il cane in riva al lago di Lugano e ha attraversato un ponticello pedonale su un piccolo corso d'acqua che segna il confine con l'enclave di Y.________ (IT). Giunta su territorio italiano, ha scambiato qualche parola con uno sconosciuto che portava anch'egli a spasso il cane, D.________ (nato nel 1988), figlio adottivo di A.________ e B.________. D'un tratto, senza spiegazione apparente, costui l'ha colpita violentemente al capo con una spranga di ferro, procurandole un trauma cranico, fratture facciali, la perdita dell'occhio destro e danni permanenti alle palpebre con rottura del canalicolo lacrimale inferiore. La ragazza ha tentato di scappare, ma l'aggressore l'ha raggiunta sul bordo del corso d'acqua, l'ha presa per il collo e ha tentato di strangolarla e affogarla. C.________ è riuscita a divincolarsi e si è data alla fuga, tornando all'abitazione dei genitori, dove è stata soccorsa dai familiari e trasportata all'Ospedale Regionale di Lugano.
A.b. Con decisione 22 aprile 2008 il Consiglio dei minorenni del Cantone Ticino ha dichiarato D.________ colpevole di lesioni gravi (art. 122 CP) provocate alla vittima agendo in " stato di scemata responsabilità di grado medio " e l'ha condannato al " collocamento con presa a carico educativa e psicoterapeutica " per un tempo indeterminato. C.________ è stata rinviata a far valere le sue pretese davanti al foro civile. Un parallelo procedimento penale aperto contro D.________ in Italia è stato archiviato il 4 ottobre 2008 " per insufficienza di elementi raccolti ".
A.c. Con petizione 2 settembre 2009 C.________ ha convenuto D.________, A.________ e B.________ postulandone la condanna al pagamento in solido di fr. 1'478'000.-- oltre interessi (in seguito aumentati a fr. 2'647.25 più euro 1'786'383.03 o, in subordine, a euro 2'336.19 più fr. 2'024'239.94 oltre interessi) a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'aggressione compiuta da D.________.
A.d. Mediante decisione 30 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto parzialmente la petizione nei confronti di D.________, condannandolo al pagamento di euro 1'647'229.-- oltre interessi. Ha invece respinto la petizione nei confronti di A.________ e B.________.
B.
Mediante appello 1° febbraio 2021 C.________ ha chiesto di accogliere la petizione nei confronti di A.________ e B.________, accertando la loro responsabilità solidale e condannandoli a versare euro 1'786'383.03 (in subordine fr. 1'658'665.77) oltre interessi, dedotto quanto D.________ avesse già pagato in base alla sentenza del Pretore. Con sentenza 6 febbraio 2023 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto l'appello riformando il dispositivo della decisione pretorile come postulato dall'appellante in via principale e regolando le spese processuali di prima e seconda istanza.
C.
Con ricorso in materia civile 16 marzo 2023 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di respingere l'appello e di confermare la decisione pretorile 30 dicembre 2020.
Con decreto 12 aprile 2023, il Presidente della Corte adita ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, alla quale l'opponente si era opposta con scritto 4 aprile 2023. A quest'ultima presa di posizione hanno fatto seguito ulteriori scambi spontanei di scritti tra le parti, ma non sono state chieste determinazioni nel merito della causa. L'incarto cantonale è stato richiamato.
Diritto:
1.
Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) gravame è diretto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso da un'ultima istanza cantonale ( art. 75 cpv. 1 e 2 LTF ) in una vertenza civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria, il cui valore litigioso supera la soglia fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il rimedio è inoltre stato interposto dalla parte che ha già partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) e che ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF). Il ricorso in materia civile si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.
2.
2.1. Con il ricorso in materia civile può in particolare essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) e, alle condizioni poste dall'art. 96 LTF, la mancata applicazione del diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero (lett. a) oppure la scorretta applicazione del diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria (lett. b). Se la causa è di natura pecuniaria, il ricorrente può tutt'al più far valere un'applicazione arbitraria del diritto estero (DTF 138 III 489 consid. 4.3).
Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale, le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 147 V 35 consid. 4.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Spetta alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento di tale eccezione (DTF 148 V 174 consid. 2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2). Nel caso concreto, lo scambio di scritti spontaneo che ha fatto seguito alla presa di posizione sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo verte in gran parte su fatti posteriori alla sentenza impugnata (trattative con l'assicurazione; procedure di sequestro) che, per di più, non hanno rilevanza nella presente procedura; essi non saranno quindi presi in considerazione.
2.3. Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 349 consid. 3). Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già solo qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 148 III 95 consid. 4.1 con rinvii).
3.
In concreto, la causa verte su un'azione per una pretesa derivante da atto illecito e contempla un elemento di estraneità. Occorre quindi determinare il diritto applicabile in virtù della LDIP (RS 291), aspetto che era già litigioso dinanzi alle precedenti istanze.
3.1. In materia di responsabilità per atto illecito, l'art. 129 cpv. 1 prima frase LDIP stabilisce il principio della competenza dei tribunali svizzeri del domicilio (o della dimora abituale) del convenuto e l'art. 133 LDIP determina il diritto applicabile nei casi in cui questo non sia stato scelto dalle parti (art. 132 LDIP), secondo l'ordine seguente: se l'atto illecito è lesivo di un rapporto giuridico esistente tra danneggiatore e danneggiato, le pretese che ne derivano sottostanno al diritto regolatore di tale rapporto (cpv. 3); in assenza di un qualsivoglia rapporto preesistente, se danneggiatore e danneggiato hanno la dimora abituale nel medesimo Stato, le pretese sono regolate dal diritto di questo Stato (cpv. 1); se danneggiatore e danneggiato non hanno la dimora abituale nel medesimo Stato, si applica il diritto dello Stato in cui l'atto è stato commesso (cpv. 2 prima frase); se l'effetto non si produce nello Stato in cui l'atto è stato commesso, si applica il diritto dello Stato in cui l'effetto si produce, sempreché il danneggiatore dovesse presumere che l'effetto si sarebbe prodotto in questo Stato (cpv. 2 seconda frase). In questo sistema di norme di conflitto a cascata, la
lex loci delicti costituisce il criterio di collegamento generale con carattere sussidiario (Messaggio del 10 novembre 1982 concernente una legge federale sul diritto internazionale privato, FF 1983 I 398 n. 284.22).
L'art. 142 cpv. 1 LDIP prevede che il diritto applicabile all'atto illecito determina in particolare la capacità a delinquere, le condizioni e l'estensione della responsabilità, come anche la persona civilmente responsabile.
Secondo l'art. 15 cpv. 1 LDIP il diritto richiamato dalla legge stessa è, per eccezione, inapplicabile qualora dall'insieme delle circostanze risulti manifesto che la fattispecie gli è esiguamente connessa, ma più strettamente connessa con un altro.
3.2.
3.2.1. Il Pretore ha accertato che l'aggressione era avvenuta in territorio italiano (Y.________) - ciò che avrebbe di per sé reso applicabile il diritto italiano - ma che la colluttazione successiva, il tentativo di annegamento e strangolamento, nonché la fuga della vittima verso casa erano situati in Svizzera, dove erano anche state ritrovate parecchie macchie di sostanza ematica. Ne ha quindi dedotto che il fatto che l'agguato fosse avvenuto in Italia era "frutto di pura casualità", mentre tutta la vicenda risultava "radicata in Svizzera", dove erano domiciliati i convenuti, dove l'attrice era solita trascorrere le vacanze con la famiglia e dove era stata amministrata " l'assoluta maggioranza dei mezzi di prova ammessi " nella causa di risarcimento, si era svolto il procedimento penale a carico del minorenne e era avvenuta l'espiazione della pena. Il Pretore ha quindi concluso che, alla luce dell'atipicità dello svolgimento dei fatti, alla fattispecie era applicabile il diritto svizzero in virtù dell'art. 15 cpv. 1 LDIP. Su questa base, ha respinto l'azione presentata nei confronti di A.________ e B.________ (dispositivo n. 1) e, in parziale accoglimento dell'azione presentata nei confronti di D.________, ha condannato quest'ultimo al risarcimento del danno (dispositivo n. 2), respingendo tuttavia le richieste relative al " danno biologico " e al " danno esistenziale " del diritto italiano, non riconosciute nel diritto svizzero.
3.2.2. Il Tribunale d'appello ha invece accertato che l'intero reato era stato perpetrato in Italia, "anche se per poco", poiché in base al rapporto della Polizia giudiziaria, la vittima, dopo la sprangata, si trovava sul bordo sinistro del corso d'acqua in un punto situato ancora su suolo italiano, e ha quindi dedotto che, in base all'art. 133 cpv. 2 prima frase LDIP, andasse applicato il diritto italiano. L'applicazione dell'art. 15 cpv. 1 LDIP al quale si era riferito il Pretore presupponeva infatti due requisiti cumulativi - l'esigua connessione con la legge applicabile secondo l'ordinaria norma di collegamento e una relazione assai più stretta con un'altra legge - che andavano interpretati restrittivamente e che in concreto non erano realizzati. Da un lato, il collegamento con la legge italiana (la
lex loci delicti commissi) non poteva dirsi esiguo, " tanto meno per chi risieda o dimori a due passi dal confine ". D'altro lato, quello con la legge svizzera non appariva in " relazione assai più stretta ": la residenza abituale del danneggiatore sarebbe stata " di rilievo per il diritto applicabile solo in circostanze specifiche "; la legge dello Stato in cui la vittima soggiornava per vacanze e dove si era rifugiata dopo l'aggressione " non [era] di maggior rilievo " e il fatto che le procedure penale e civile nei confronti dell'autore fossero state promosse in Svizzera " importa[va] poco o punto ". A dire dei giudici cantonali, infine, applicare la legge svizzera in un caso come questo avrebbe portato a potenziali strumentalizzazioni inaccettabili. La responsabilità civile dei genitori dell'autore dell'atto illecito - unica questione rimasta litigiosa in appello - andava quindi esaminata sulla scorta del diritto italiano.
3.3. I ricorrenti ritengono che il Tribunale d'appello avrebbe a torto "apoditticamente" scartato l'applicazione del diritto svizzero, violando così gli art. 142 cpv. 1 e 15 cpv. 1 LDIP. Sollevano al riguardo anche due censure di violazione del divieto dell'arbitrio e del diritto di essere sentiti nella forma del diritto a una decisione motivata che vanno tuttavia d'acchito dichiarate inammissibili poiché sono formulate in maniera del tutto superficiale e non soddisfano le rigorose esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (v.
supra consid. 2.1).
3.3.1. Quanto alla violazione dell'art. 142 cpv. 1 LDIP, i ricorrenti sostengono innanzitutto che, siccome il dispositivo n. 2 della sentenza pretorile che sanciva la responsabilità dell'autore dell'atto illecito in base al diritto svizzero era cresciuto in giudicato, tale norma imponeva al Tribunale d'appello di valutare e giudicare anche la loro eventuale responsabilità civile in base al diritto svizzero. Dichiarando applicabile il diritto italiano in virtù dell'art. 133 LDIP, il Tribunale di appello sarebbe invece giunto a un risultato che l'art. 142 cpv. 1 LDIP si prefiggeva precisamente di evitare, ovvero "l'applicazione di diritti nazionali diversi ai presupposti e alle conseguenze di un unico e medesimo atto illecito", che porterebbe a un esito "profondamente iniquo e insostenibile" nella misura in cui condanna i genitori a risarcire un danno addirittura superiore a quello al cui pagamento è già stato condannato il figlio.
3.3.2. Rispetto all'art. 15 cpv. 1 LDIP, i ricorrenti rilevano invece che la connessione tra la fattispecie accertata e il diritto italiano sarebbe manifestamente esigua e del tutto casuale, non da ultimo per il fatto che l'aggressore non aveva pianificato né aveva coscienza di varcare il confine svizzero, peraltro non demarcato fisicamente. D'altro lato rimproverano ai giudici cantonali di aver travisato l'importanza del criterio della
lex loci delicti commissi nel sistema della LDIP, in particolare rispetto all'art. 133 LDIP che prevederebbe il ricorso a tale criterio solo in subordine a quello della comune dimora abituale di autore e vittima e che denoterebbe la volontà del legislatore di dare priorità "a criteri di collegamento fondati su ragioni di diritto materiale e connotazione soggettiva" invece che a criteri "del tutto casuali". Sostengono che il meccanismo eccezionale dell'art. 15 cpv. 1 LDIP sarebbe stato introdotto proprio per evitare un'applicazione indiscriminata della legge del luogo di commissione dell'atto illecito e per dare invece peso anche a fattori concomitanti e convergenti fondanti una maggiore connessione con il diritto svizzero. La conclusione della sentenza cantonale rispetto al diritto applicabile sarebbe ulteriormente indebolita per il fatto che le pretese di risarcimento si fondano su norme che riguardano gli effetti della filiazione, per i quali l'art. 82 LDIP prevede che si applichi il diritto della dimora abituale del figlio o, in subordine, il diritto nazionale comune di quest'ultimo e dei genitori.
3.4.
3.4.1. La censura fondata sull'art. 142 cpv. 1 LDIP non può trovare accoglimento già per il fatto che, ad essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale federale, è unicamente l'azione diretta contro i genitori. Il fatto che in prima sede il Pretore abbia applicato il diritto svizzero alla pretesa contro il figlio è ormai a questo stadio irrilevante. Inoltre, contrariamente a quanto fatto valere dai ricorrenti, la decisione pretorile che riguarda la pretesa contro il figlio è in ogni modo cresciuta in giudicato unicamente nel suo dispositivo (DTF 148 III 371 consid. 5.3.2 con rinvio). La motivazione secondo cui alla pretesa contro il figlio andava applicato il diritto svizzero non ha invece acquisito autorità di cosa giudicata.
Non resta quindi che trattare la censura relativa all'art. 15 cpv. 1 LDIP.
3.4.2. L'applicazione della clausola d'eccezione prevista dall'art. 15 cpv. 1 LDIP deve avvenire in modo restrittivo (DTF 131 III 289 consid. 2.5; 121 III 246 consid. 3c). Occorre che la norma di conflitto che sarebbe normalmente applicabile si fondi sul principio - proprio del diritto relativo alle norme di conflitto - del legame più stretto e che la fattispecie concreta sia a tal punto
atipica che
eccezionalmente il criterio di collegamento scelto dal legislatore per concretizzare il suddetto principio non raggiungerebbe lo scopo cercato. Non si tratta di pronunciare un giudizio di equità per modellarne il contenuto tenendo conto di talune peculiarità del caso concreto e di correggere in tal modo le conseguenze non desiderate dell'applicazione di un determinato diritto materiale, ma piuttosto di individuare un collegamento appropriato (sentenze 5A_710/2020 del 14 luglio 2021 consid. 4.1; 5A_963/2014 del 9 novembre 2015 consid. 4.3, non pubblicato in DTF 141 III 513; 5A_874/2012 del 19 marzo 2013 consid. 4.2 con i rispettivi rinvii e i riferimenti dottrinali). La clausola eccezionale dell'art. 15 cpv. 1 LDIP è applicabile d'ufficio e non dipende dall'apprezzamento del giudice (DTF 131 III 289 consid. 2.5).
I ricorrenti criticano il ragionamento operato dai giudici cantonali in merito a questa disposizione eccezionale, ma dimenticano che tra i fattori che avevano indotto il Pretore a ricorrervi considerando che "tutta la vicenda [fosse] radicata in Svizzera", un peso decisivo l'aveva avuto l'accertamento secondo cui solo una parte (iniziale) dell'atto illecito (i colpi sferrati con la spranga di ferro) si era svolta in territorio italiano, mentre tutta la parte successiva (colluttazione, tentativo di annegamento e di strangolamento, nonché la fuga precipitosa verso casa) era avvenuta su suolo svizzero. Il Tribunale cantonale ha invece constatato che dal rapporto della polizia giudiziaria risultava che anche la seconda parte dell'aggressione si era sviluppata quando la vittima si trovava ancora sulla sponda sinistra del corso d'acqua che si getta nel lago di Lugano e che, in quel punto, secondo la documentazione fotografica, si trova " anche se per poco " su suolo italiano. In queste circostanze, che i ricorrenti dinanzi al Tribunale federale non mettono più in discussione, va quindi considerato che l'atto illecito si è svolto integralmente in Italia e che non era più possibile ritenere che la fattispecie fosse solo esiguamente connessa con l'Italia. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, non è rilevante che il criterio di collegamento del luogo di commissione dell'atto illecito "non [sia] affatto il criterio di richiamo principale previsto dalla LDIP", dato che i criteri precedenti del sistema a cascata dell'art. 133 LDIP (v.
supra consid. 3.1) non sono realizzati. Non affievoliscono la forza del collegamento con l'ordinamento italiano nemmeno le loro considerazioni in merito al carattere casuale o all'assenza di consapevolezza dell'attraversamento del confine svizzero da parte dell'autore e della vittima: da un lato, la loro argomentazione - meramente appellatoria - non si confronta con la conclusione dei giudici cantonali secondo cui, nelle condizioni descritte, il collegamento della fattispecie con la legge italiana non poteva dirsi esiguo " tanto meno per chi risieda o dimori a due passi dal confine ". D'altro lato, l'aspetto soggettivo non rappresenta un elemento costitutivo dell'art. 133 cpv. 2 prima frase LDIP, qui applicabile. In queste circostanze, non viola quindi il diritto federale considerare che la prima condizione per ricorrere al regime eccezionale dell'art. 15 cpv. 1 LDIP non fosse realizzata. Ciò è già sufficiente per confermare la sentenza impugnata su questo punto, tanto più che in relazione alla seconda condizione dell'art. 15 cpv. 1 LDIP i ricorrenti si limitano a contestazioni generiche e non spiegano perché i giudici cantonali avrebbero dovuto ponderare diversamente gli asseriti "numerosi e convergenti elementi [di connessione con l'ordinamento svizzero] emersi dall'istruttoria" e considerare che questi determinassero un'integrazione decisamente più solida della fattispecie con la Svizzera. In questo contesto, la loro digressione relativa all'art. 82 LDIP, che determina il diritto applicabile alla relazione tra genitori e figli, appare del tutto inconferente.
In definitiva, benché sia innegabile che la fattispecie presenti una certa atipicità, dovuta essenzialmente alla particolare conformazione geografica del territorio in cui si è sviluppata la vicenda, il ragionamento del Tribunale cantonale in relazione al diritto applicabile non appare criticabile, posto che l'art. 15 cpv. 1 LDIP non deve servire a correggere le conseguenze non desiderate dell'applicazione di un determinato diritto materiale modellando la norma di collegamento in funzione delle peculiarità del caso concreto o della predilezione della
lex fori.
4.
Stabilita la corretta scelta da parte dell'istanza precedente del diritto nazionale applicabile in virtù della LDIP, ossia quello italiano, occorre chinarsi sulle censure sollevate dai ricorrenti in merito alla responsabilità dei genitori.
4.1. Secondo l'art. 2048 comma 1 prima frase del Codice civile italiano (in seguito: CCit), il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. Giusta l'art. 2048 comma 3 CCit, tali persone sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
4.2.
4.2.1. Il Pretore si è fondato sulla perizia psichiatrica giudiziaria del dott. E.________, la quale ha in sintesi stabilito che, al momento della commissione del reato, D.________ era pienamente capace di intendere e volere ma soffriva di un disturbo della condotta (disturbo in età adolescenziale analogo al disturbo di personalità antisociale nell'adulto) e che la causa dell'atto violento e dello sviluppo della personalità del suo autore non risiedeva nei metodi educativi dei genitori, nel senso che non sembrava esservi stata negligenza nell'educazione, anche se la minimizzazione del comportamento del ragazzo da parte dei genitori l'aveva privato di una presa a carico indispensabile durante l'infanzia e l'adolescenza, finalizzata a ridurre la dimensione del disturbo della personalità e a prevenire lo sviluppo che ha portato al reato. Su questa base, come pure tenendo conto dell'esito di diverse audizioni testimoniali, la sentenza di prima istanza, in applicazione dell'art. 333 CC (che disciplina, nel diritto svizzero, la responsabilità del capo di famiglia), ha stabilito che quanto avvenuto il 5 settembre 2004 era funzionale al disturbo di personalità di cui soffriva il minore e "non a delle carenze educative o di vigilanza da parte dei suoi genitori". Ha soggiunto che "evidentemente" l'approccio educativo e di sorveglianza dei genitori non era privo di pecche ma che non si realizzava quella rimproverabilità invece necessaria per attivare la responsabilità del capo di famiglia e che la minimizzazione del comportamento del ragazzo non poteva essere rimproverata ai genitori, che avevano piuttosto legittimamente tentato la via dell'istruzione musicale. Certo, prima dei fatti, il suo comportamento esprimeva "delle inadeguatezze" (ad esempio lo spacciarsi quale doganiere o poliziotto, il commettere dei furtarelli all'ostello) e in passato il ragazzo aveva già manifestato verbalmente dei moti aggressivi verso il mondo che lo circondava a X.________ ma "da lì a sospettare il disturbo della personalità che l'ha condotto a commettere quel gravissimo attacco [...], ne passa assai". Il Pretore ha quindi concluso che i genitori erano riusciti nella loro prova liberatoria richiesta sia dall'art. 333 CC, sia dall'art. 2048 CCit la cui logica era la stessa.
4.2.2. La Corte cantonale ha invece fatto riferimento all'art. 2048 CCit e alla relativa giurisprudenza, che esige dai genitori la prova positiva di avere impartito al figlio una buona educazione e di avere esercitato su di lui una vigilanza adeguata, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età e all'indole del figlio. Fondandosi anch'essa sulla perizia giudiziale del dott. E.________, ha considerato che non era in effetti possibile imputare ai genitori una carente educazione del figlio, ma che andava per contro attribuita loro una
culpa in vigilando per aver minimizzato "il comportamento aggressivo, impulsivo, violento e finanche delinquenziale del ragazzo" e impedito così una sua presa a carico adeguata e tempestiva, finalizzata a ridurre la dimensione del disturbo della personalità e a prevenirne lo sviluppo sfavorevole che ha portato alla perpetrazione del reato. Agendo unicamente sul fronte dell'educazione, i genitori non avevano affrontato il problema. Stando così le cose, non sussistevano le condizioni per liberarli dalla loro responsabilità civile poiché non erano stati in grado di portare la prova positiva di una vigilanza adeguata. Il Tribunale d'appello ha di conseguenza pronunciato la loro condanna solidale alla rifusione del danno stabilito dal Pretore, aumentato della posizione relativa al "danno biologico" (che in prima sede era stato peritalmente accertato e quantificato, ma la cui pretesa era poi stata negata poiché si trattava di un danno riconosciuto unicamente dal diritto italiano), fino a concorrenza dell'importo totale richiesto dalla vittima dinanzi al Pretore.
4.3. Secondo i ricorrenti, "alla luce dei fatti che emergono da un apprezzamento probatorio del materiale processuale corretto ed in tal senso esente da arbitrio", ai genitori andrebbe riconosciuto il pieno successo della prova liberatoria dell'art. 333 CC oppure (nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile il diritto italiano) dell'art. 2048 CCit.
4.3.1. Essi invocano innanzitutto una violazione dell'art. 8 CC e un'applicazione arbitraria degli art. 78 e 85 del previgente Codice di procedura civile cantonale ticinese, nonché una violazione dell'art. 55 CPC (RS 272) che ne ha ripreso i principi. Rimproverano in sostanza ai giudici cantonali di aver imputato loro una violazione dei doveri di vigilanza fondandosi su fatti (ovvero sui seguenti comportamenti antisociali ascritti al ragazzo nel periodo precedente l'aggressione dell'opponente: "aggressione ai danni di due compagni di scuola finiti al pronto soccorso, danneggiamento di una barca dei vicini, distruzione di una chitarra, rottura di una finestra, distruzione di libri, ripetuta guida in eccesso di velocità") tratti esclusivamente dal referto peritale del dott. E.________, che tuttavia sarebbero estranei alla causa poiché non sarebbero mai stati allegati da parte attrice, alla quale incombeva l'onere allegatorio e probatorio oggettivo previsto dall'art. 8 CC, né troverebbero riscontro nelle numerose prove testimoniali assunte.
La censura si riduce in sintesi a sostenere che i giudici cantonali avrebbero tenuto conto di fatti cosiddetti esorbitanti, ovvero fatti che emergono dalle prove amministrate senza essere stati allegati dalle parti (ad esempio le dichiarazioni spontanee di un testimone o gli accertamenti svolti dal perito giudiziale; v. sentenze 4A_375/2016 dell'8 febbraio 2017 consid. 5.2.3; 4A_195/2014 del 27 novembre 2014 consid. 7.2, non pubblicato in DTF 140 III 602 con i rispettivi riferimenti dottrinali). Sapere se essi possano di principio essere presi in considerazione dal giudice è una questione che può in concreto restare irrisolta (v. sentenza 4A_195/2014 citata consid. 7.3, non pubblicato in DTF 140 III 602). In effetti, sin dal principio la procedura aveva per oggetto anche l'esame di una eventuale violazione da parte dei genitori dei loro doveri di educazione e di vigilanza, ciò che implicava tra l'altro la necessità di tracciare un quadro completo della personalità del figlio (e quindi anche dei suoi comportamenti) nel periodo precedente l'aggressione. Già nella petizione, l'attrice aveva infatti allegato una responsabilità dei genitori, asserendo che sull'educazione impartita al ragazzo non si avevano molte informazioni, ma che era risaputo che egli aveva in passato assunto dei comportamenti problematici (aveva a suo avviso sofferto di "turbe psichiche" che ne avevano determinato anche un ricovero presso l'ospedale neuropsichiatrico; si aggirava per il paese con il suo cane lupo comparendo spesso all'improvviso da dietro un cespuglio, cogliendo le persone di sorpresa e spaventandole; era solito violare la proprietà altrui intrufolandosi nei giardini e quando veniva rimproverato si spacciava per un funzionario delle dogane, per un agente della polizia con un distintivo falsificato o per un agente di sicurezza, comportamenti per i quali il vicinato lo descriveva come "un ragazzo strano, che incuteva timore e disagio"; era lasciato libero di scaricare materiale pornografico da internet). Quale mezzo di prova per queste allegazioni, l'attrice aveva chiesto tra l'altro la perizia psicologica, che ha perlomeno in parte confermato tali comportamenti (v.
infra consid. 4.3.3.2). Ora, la sentenza impugnata dà atto che già gli accertamenti operati dal giudice di prime cure si fondavano sulla perizia giudiziaria allestita dal dott. E.________ e che è sulla base di tali accertamenti che il Pretore ha valutato l'approccio adottato dai genitori sul piano educativo
e della sorveglianza (v. s
upra consid. 4.2.1). Dalla sentenza cantonale non risulta però, e i ricorrenti nemmeno lo sostengono dinanzi al Tribunale federale (segnatamente invocando una violazione del diritto di essere sentiti), che nella sede cantonale essi avessero contestato gli accertamenti peritali rispetto ai comportamenti di cui il ragazzo si sarebbe reso autore prima dell'aggressione e che erano stati (per quanto noti) allegati dall'attrice. Peraltro, la sentenza riporta che i ricorrenti stessi avevano riconosciuto valore probatorio alla perizia del dott. E.________, certo solo per la parte che attestava l'assenza di influenza dell'educazione impartita al figlio sull'aggressione da lui perpetrata, ma senza appunto contestarne il resto.
In definitiva, i ricorrenti non solo non dimostrano che i fatti presi in considerazione dai giudici cantonali fossero estranei alla causa, ma sollevano una censura che sarebbe ad ogni modo inammissibile per mancato esaurimento materiale delle istanze cantonali di ricorso (v. art. 75 cpv. 1 LTF; v. anche DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1).
4.3.2. I ricorrenti lamentano altresì un accertamento arbitrario di alcuni fatti posti a fondamento della sentenza impugnata. Dopo aver rilevato che i giudici cantonali avrebbero fondato la motivazione relativa alla
culpa in vigilando dei genitori su "tre elementi di fatto" (ovvero: a) che il figlio si era comportato in modo "aggressivo, impulsivo, violento e finanche delinquenziale" già prima dell'aggressione nei confronti dell'opponente; b) che i genitori erano a conoscenza di tali comportamenti antecedenti l'aggressione, o perlomeno ne avevano avuto la percezione; c) che i genitori non hanno adottato alcun provvedimento idoneo a scongiurare il ripetersi di tali comportamenti aggressivi e delinquenziali), ne contestano i primi due.
4.3.2.1. Rispetto al primo elemento (a), nella misura in cui lamentano che esso si fonderebbe su fatti che non sono mai stati oggetto di allegazione e pertanto nemmeno di una istruzione probatoria, la loro critica è ripetitiva poiché ripropone gli argomenti relativi ai fatti asseritamente esorbitanti, appena scartati (v.
supra consid. 4.3.1). Per il resto, i ricorrenti rimproverano al Tribunale d'appello di essersi fondato unicamente sulla perizia del dott. E.________ per assumere agli atti le informazioni inerenti al contegno del ragazzo precedente all'aggressione, perizia che invece non fornirebbe in proposito elementi chiari e concludenti (confondendosi anche sulla collocazione temporale di alcuni fatti), che si riferirebbe unicamente alla narrazione del ragazzo stesso - la cui personalità narcisistica e manipolatoria sarebbe peraltro chiaramente emersa dall'istruttoria - nel corso dei colloqui avuti con i vari periti, e che non troverebbe riscontro nell'istruttoria testimoniale siccome tutti i testimoni sentiti avrebbero escluso categoricamente i comportamenti aggressivi o violenti pregressi del ragazzo. Considerano infine che rispetto a questi comportamenti, il Tribunale cantonale si sarebbe scostato senza motivo dagli accertamenti di fatto operati dal Pretore che, nella sua sentenza a pagina 9, aveva "appurato" che prima dell'aggressione "non risulta[va] che D.________ fosse violento o altrimenti gravemente distur bato ".
Ora, al considerando 11 della sentenza impugnata i comportamenti del ragazzo sono presentati come fatti accertati dal perito e la fonte (testimoniale o autoreferenziale del ragazzo) non è indicata. Non basta quindi dire che "sembra di poter ipotizzare" che essi siano semplicemente stati riferiti dal ragazzo, che "all'apparenza costituisce l'unica fonte del racconto". La censura - sviluppata sulla base di argomentazioni meramente generiche e ripetitive (v.
supra consid. 2.2) - non va quindi esaminata oltre. Per smontare tali accertamenti non è nemmeno sufficiente citare alcuni brevi estratti di testimonianze scelte di persone vicine al ragazzo che hanno invece escluso comportamenti aggressivi o violenti pregressi all'atto illecito e affermare che non vi era motivo di dubitare della loro attendibilità: con queste argomentazioni, che rilevano piuttosto dell'apprezzamento delle prove, i ricorrenti non riescono a dimostrare che, fondandosi sulla perizia (che peraltro - va rammentato - non risulta essere stata contestata dai ricorrenti nella sede cantonale) e accordando meno peso alle testimonianze riportate nel ricorso, i giudici cantonali hanno agito con arbitrio nell'ambito del loro libero apprezzamento delle prove. Per finire, considerando gravi dei comportamenti che il Pretore, nella sua sentenza a pagina 10, aveva invece qualificato come semplici "inadeguatezze" ("spacciarsi quale doganiere o poliziotto", "furtarelli all'ostello"), il Tribunale d'appello non si è scostato senza motivo dagli accertamenti di fatto operati dal Pretore, come invece sostengono i ricorrenti, ma ha semplicemente apprezzato in maniera diversa tali fatti conferendo loro un peso maggiore, ciò che pure rileva dell'apprezzamento dei mezzi di prova.
4.3.2.2. Riguardo al secondo elemento (b), i ricorrenti adducono che agli atti nulla permetterebbe di affermare, o anche solo di ipotizzare, che essi fossero a conoscenza dei suddetti comportamenti e che "né il perito E.________, né tantomeno il Tribunale d'appello indicano da quali risultanze istruttorie emergerebbe che i genitori [...] ne avessero conoscenza", ma che "in realtà, tale lacuna è semplicemente dovuta alla totale assenza di simili risultanze". Non è chiaro quale sia l'obiettivo di tale argomentazione, che oltre a essere appellatoria pare in realtà contraddittoria. È in effetti vero che la sentenza cantonale, per imputare ai genitori una
culpa in vigilando, parte dal presupposto che essi fossero a conoscenza dei comportamenti problematici del figlio. Ora, alla luce della loro natura manifesta, non si vede come tali comportamenti, che avevano anche coinvolto compagni di scuola e vicini di casa, potessero non essere noti ai genitori. Sostenere di non averne avuto conoscenza non fa che rafforzare la pertinenza della conclusione dei giudici cantonali in relazione alla tendenza dei genitori a minimizzare il comportamento aggressivo e impulsivo del ragazzo. La censura va quindi respinta nella misura della sua ammissibilità.
4.3.3. I ricorrenti lamentano infine un apprezzamento arbitrario della portata probatoria della perizia psichiatrica. Secondo loro, nell'attribuire ai genitori una
culpa in vigilando, i giudici cantonali avrebbero "pedissequamente e acriticamente" fatto proprie le opinioni espresse dal perito, delegando di fatto a quest'ultimo il compito della sussunzione giuridica. La perizia doveva infatti limitarsi a chiarire se "dal profilo medico-scientifico" l'aggressione commessa dal figlio potesse essere conseguenza diretta "dell'educazione" impartitagli dai genitori, questione che è stata chiaramente negata dal perito. La questione di una eventuale
culpa in vigilando, il cui esame da parte del giudice non necessitava "di competenze tecnico-scientifiche estranee al campo giuridico", esulava quindi dall'oggetto della perizia. Attribuendo arbitrariamente valore peritale (e quindi probatorio) a opinioni prive di contenuto tecnico-scientifico e ponendole a unico fondamento della sentenza, il Tribunale d'appello avrebbe pertanto travisato manifestamente il senso e la portata di tale mezzo di prova.
I ricorrenti non possono essere seguiti nemmeno su questo punto.
4.3.3.1. Innanzitutto, la loro affermazione secondo cui la perizia avrebbe dovuto limitarsi a esaminare l'impatto dell'approccio educativo dei genitori sullo sviluppo psicologico del peritato non trova alcun riscontro agli atti.
4.3.3.2. Secondariamente, va rammentato che, secondo la giurisprudenza, quando la Corte cantonale si allinea all'esito di una perizia, il Tribunale federale ammette un apprezzamento arbitrario delle prove solo se il perito non ha risposto ai quesiti posti, se le sue conclusioni sono contraddittorie o se la perizia è in altro modo intaccata da vizi a tal punto manifesti da risultare riconoscibili anche senza possedere conoscenze specifiche nell'ambito interessato; il suo compito si limita a esaminare se l'autorità cantonale poteva, senza arbitrio, sposare le conclusioni della perizia, mentre non spetta a lui verificare che tutte le affermazioni del perito siano prive di arbitrio (sentenza 4A_205/2020 del 13 luglio 2021 consid. 6 con rinvii).
Ora, dal considerando 11 della sentenza impugnata risulta che il perito ha constatato: che il peritato soffriva di un "grave disturbo della condotta (disturbo che precede il disturbo di personalità antisociale nell'età dell'adolescenza) " da ricondurre a traumi subiti nei primi due anni di vita quando il bambino si trovava ancora in India (prima dell'adozione); che il contegno del minorenne era quello di una persona "fortemente disturbata con tratti antisociali importanti" che durante l'adolescenza si sono espressi nei già evocati comportamenti problematici, "rimasti senza adeguate conseguenze da parte dei genitori, della scuola ecc."; che la minimizzazione del comportamento da parte dei genitori ha privato il ragazzo della possibilità di beneficiare di una presa a carico adeguata; che lo sviluppo patologico del ragazzo e l'aggressione della vittima non potevano essere ricondotti ai metodi educativi dei genitori; che i genitori o gli insegnanti avrebbero dovuto rendersi conto dei segnali comportamentali del peritato giacché sussistevano tutti i "presupposti pluripotenziali di uno sviluppo (antisociale, delinquenziale, aggressivo) "; che si poteva quindi rimproverare ai genitori di non essere stati coscienti delle difficoltà del proprio figlio, e di avere minimizzato i suoi comportamenti invece di reagire adeguatamente. I giudici cantonali hanno fatto propri questi accertamenti, che rilevavano delle competenze tecniche del perito e quindi del fatto (DTF 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c; sentenza 5A_914/2019 del 15 aprile 2021 consid. 3.3) e i ricorrenti, benché si lamentino diffusamente di un accertamento arbitrario dei fatti posti a fondamento della sentenza, non sono riusciti a confutarli dimostrandone il carattere manifestamente inesatto e quindi arbitrario.
Per contro, la conclusione che il tribunale cantonale ha tratto in relazione alla responsabilità dei genitori e in particolare a una loro
culpa in educando e/o
in vigilando rilevava dell'applicazione del diritto (DTF 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c; sentenza 5A_914/2019 citata consid. 3.3), in concreto del Codice civile italiano, la cui applicazione può in questa sede essere esaminata unicamente sotto il profilo dell'arbitrio (v.
supra consid. 2.1). I giudici cantonali, secondo il loro libero apprezzamento, hanno dedotto dagli accertamenti appena elencati che per quanto discutibili fossero i metodi pedagogici da loro adottati, non era possibile imputare ai genitori una carente educazione del figlio. Invece, contrariamente al Pretore, hanno valutato che essi, entrambi professionisti affermati ("non erano soggetti impreparati né sprovveduti"), erano stati vittime di un "narcisismo esagerato" che li ha indotti a forzare l'apprendimento della chitarra con l'ambizione di voler trasformare il bambino, traumatizzato durante i primi anni di vita, "in una persona normale e addirittura in una star della musica classica", ma così non hanno affrontato il problema, poiché non hanno adeguatamente vigilato sullo stato psicofisico e sul comportamento del figlio e hanno omesso di prendere provvedimenti per curare la sua salute, ciò che sarebbe bastato per portare la prova positiva, richiesta dal diritto italiano applicabile, di aver esercitato una diligente sorveglianza. Pertanto, la precedente istanza ha concluso che non sussistevano le condizioni per liberare i genitori dalla loro responsabilità civile.
In definitiva, affermando che il Tribunale cantonale avrebbe attribuito alle opinioni espresse dal perito una valenza scientifica che non è loro propria delegando a quest'ultimo la sussunzione giuridica, i ricorrenti mischiano il fatto con il diritto e non si ravvedono che in realtà i giudici cantonali, in base al loro libero esame, hanno operato un apprezzamento giuridico degli elementi emersi dalla perizia diverso da quello del Pretore. Con le loro argomentazioni generiche, si limitano a opporre la loro lettura dei fatti a quella dei giudici cantonali, ma non dimostrano che la precedente istanza abbia ignorato o travisato il senso e la portata delle affermazioni del perito. Non sostengono nemmeno che i giudici cantonali avrebbero ignorato eventuali misure di vigilanza da loro adottate, posto che le loro considerazioni conclusive secondo cui essi, reagendo "[a]ll'unico comportamento scorretto di cui risulta agli atti che siano stati informati" (i furtarelli commessi a X.________) con un rimprovero severo da parte della madre, sarebbero riusciti ad apportare la prova liberatoria prevista nel quadro dell'art. 333 CC e di riflesso anche in quello dell'art. 2048 CCit, si basano su un unico fatto che, preso singolarmente, non è in grado di rovesciare la valutazione complessiva dimostrandone il carattere arbitrario. Non adducono infine che il meccanismo dell'art. 2048 CCit non avrebbe richiesto tale prova liberatoria, o non l'avrebbe richiesta con la severità esatta dai giudici cantonali, e che il diritto italiano sarebbe quindi stato applicato in maniera insostenibile.
5.
Da quanto precede discende che il r icorso va respinto nella misura in cui è ammissibile.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ). Essi sono inoltre tenuti a versare spese ripetibili all'opponente per le sue osservazioni all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 15'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
I ricorrenti verseranno all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 marzo 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini