Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_368/2016
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Sentenza del 27 aprile 2016
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
patrocinati dall'avv. Domenico Pio Riitano,
ricorrenti,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di abbandono (appropriazione indebita, truffa),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 3 marzo 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con esposto del 24 ottobre 2011 A.________ e il figlio B.________ hanno denunciato alcune persone e imprecisati dipendenti di una banca, per i titoli di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti e riciclaggio di denaro. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 9 novembre 2015 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale.
B.
Con sentenza del 3 marzo 2016, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto, in quanto ricevibile, un reclamo dei denuncianti contro il decreto di abbandono. La Corte cantonale ha ritenuto il gravame ricevibile unicamente in quanto presentato da A.________, negando per contro la legittimazione ad B.________.
C.
A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Postulano inoltre l'annullamento del decreto di abbandono.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii).
1.1. La sentenza impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio aperta la via del ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF).
1.2.
1.2.1. Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta di principio al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione. In particolare, gli incombe il compito di spiegare quali pretese intenda fare valere nei confronti della controparte e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. Ritenuto che la pretesa punitiva spetta allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale, la giurisprudenza è restrittiva e il Tribunale federale entra nel merito solo quando dalla motivazione del ricorso risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. Rimane riservato il caso in cui l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3 e rinvii).
1.2.2. I ricorrenti richiamano il contenuto dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, ma non spiegano con riferimento alla fattispecie concreta quali pretese intendono fare valere e in quale misura la decisione impugnata può avere influenza sul loro giudizio. Si limitano ad addurre che i fatti sarebbero stati accertati in modo manifestamente errato, che sarebbe stato violato il diritto federale e che se dovessero fare valere civilmente delle pretese, secondo l'esito attuale del procedimento penale queste non potrebbero essere riconosciute. Con simili argomentazioni generiche, i ricorrenti non sostanziano tuttavia, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, le pretese civili che intendono avanzare. A maggiore ragione ove si consideri che, tenuto conto della fattispecie complessa, esse non appaiono nemmeno immediatamente deducibili dagli atti. I ricorrenti sostengono poi, a torto, di avere la qualità di vittime ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LAV. Ritenuto che il procedimento penale riguarda essenzialmente reati contro il patrimonio, non appare seriamente ravvisabile ch'essi siano stati direttamente lesi nella loro integrità fisica, sessuale o psichica (cfr. art. 1 cpv. 1 LAV, art. 116 cpv. 1 CPP).
1.2.3. I ricorrenti non censurano infine la violazione di garanzie procedurali, che il diritto conferirebbe loro quali parti nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1). In particolare B.________ non fa specificatamente valere che la Corte cantonale avrebbe violato il diritto negandogli la legittimazione a presentare il reclamo. Le argomentazioni ricorsuali sollevate nel ricorso in materia penale concernono infatti il merito della controversia e sono pertanto sotto tale profilo inammissibili.
2.
Da quanto precede discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 aprile 2016
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni