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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.667/2002 /bom 
 
Sentenza del 27 maggio 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Reeb, Catenazzi, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
Fondazione A.A.________ e B.A.________, 
C.________, 
ricorrenti, 
entrambi patrocinati dall'avv. Paola Masoni, via 
Frasca 10, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
D.________, 
patrocinato dall'avv. Carlo Maccanetti, via Gallinazza 6, 6601 Locarno, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 
2 ottobre 2002 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 7 novembre 1995 la Fondazione A.A.________ e B.A.________ e C.________ hanno presentato una denuncia penale contro D.________ per truffa, conseguimento di una falsa attestazione e falsità in documenti; i reati riguarderebbero sostanzialmente pretese irregolarità nell'ambito della stesura di disposizioni di ultima volontà di A.A.________, deceduto a Lugano il 27 luglio 1994. 
Con decreto del 6 settembre 1999 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP), ritenuti assenti i presupposti oggettivi costitutivi dei reati, ha pronunciato il non luogo a procedere contro il denunciato. 
B. 
I denuncianti si sono allora rivolti alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) chiedendo, in via principale, di promuovere l'accusa, in via subordinata di completare le informazioni preliminari. Con sentenza del 2 ottobre 2002 la CRP ha dichiarato l'istanza irricevibile per mancata legittimazione dei denuncianti; essa ha comunque in via abbondanziale ritenuto non dati sufficienti indizi di colpevolezza a carico del denunciato, e considerato pertanto fondato il decreto di non luogo a procedere. 
C. 
La Fondazione e C.________ impugnano con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Chiedono inoltre di rinviare gli atti alla Corte cantonale per la promozione dell'accusa, subordinatamente di rinviarli al PP per la completazione delle informazioni preliminari. I ricorrenti fanno valere l'arbitrio nell'applicazione del diritto procedurale cantonale e la violazione degli art. 29 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso. 
D. 
La procedura, sospesa il 7 gennaio 2003 su istanza dei ricorrenti, è stata riassunta con decreto del 4 aprile 2003 del Presidente della I Corte di diritto pubblico. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a). 
1.1 Il ricorso è fondato su una pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini (art. 84 cpv. 1 lett. a OG) ed è tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG); interposto contro una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale, esso adempie il requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG, art. 284 cpv. 1 lett. b CPP/TI). 
1.2 Eccettuati casi qui non realizzati, il ricorso di diritto pubblico ha funzione puramente cassatoria. Nella misura in cui è chiesto più del semplice annullamento della decisione impugnata, segnatamente di trasmettere gli atti alla CRP per un nuovo giudizio nel senso della promozione dell'accusa o, subordinatamente, al PP per la completazione delle informazioni preliminari, l'impugnativa è inammissibile (DTF 126 II 377 consid. 8c pag. 395, 125 I 104 consid. 1b, 124 I 327 consid. 4a-c). 
1.3 Il ricorso di diritto pubblico non comporta una semplice continuazione della procedura cantonale, ma costituisce un rimedio di diritto indipendente e straordinario che apre un nuovo procedimento, volto a far esaminare se la decisione dell'ultima istanza cantonale, di per sé definitiva, violi i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 118 III 37 consid. 2a e riferimenti). In questa procedura non si possono quindi di massima addurre nuove prove o nuove allegazioni di fatto e di diritto (DTF 124 I 208 consid. 4b pag. 212, 118 III 37 consid. 2a, 118 Ia 20 consid. 5a, 117 Ia 1 consid. 2; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 369 segg.). Comunque, quando siano eccezionalmente ammesse, le nuove prove e le nuove allegazioni devono riferirsi a fatti già esistenti al momento dell'emanazione del giudizio impugnato (DTF 120 Ia 126 consid. 3b, 107 Ia 187 consid. 2, 102 Ia 76 consid. 2f; Kälin, op. cit., pag. 370). Ora, il certificato ereditario dell'11 febbraio 2003 e la transazione giudiziale del 19 dicembre 2002, prodotti in questa sede dai ricorrenti, sono successivi alla sentenza impugnata e non possono quindi essere presi in considerazione. 
2. 
2.1 Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. La circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale è irrilevante (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2). Per costante giurisprudenza il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui manca la qualità di vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5), non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali ov'erano interessati; non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale. La pretesa punitiva spetta infatti solo allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 125 I 253 consid. 1b e rinvii; sentenza del 21 dicembre 1999 nella causa B., consid. 3, pubblicata in RDAT I-2000, n. 52, pag. 496 segg.; sentenza del 6 dicembre 1999 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2000, n. 53, pag. 498 segg.; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 812, n. 3820 segg.). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b; sentenza del 6 dicembre 1999, citata). Questa giurisprudenza è stata mantenuta anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, dell'art. 9 Cost. (cfr. DTF 128 I 218 consid. 1.1, 126 I 81 consid. 3-6, 97 consid. 1a). 
2.2 Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a). In tal caso, un interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 88 OG non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto del denunciante di partecipare alla procedura. Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso di diritto pubblico non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia, come visto, il leso o il denunciante non è legittimato a impugnare (DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e rinvii). 
3. 
3.1 La CRP ha ritenuto che agli istanti mancava la legittimazione attiva: la Fondazione non poteva in effetti essere considerata erede del defunto, essendo la questione ancora litigiosa, mentre C.________ non risultava danneggiato moralmente o materialmente dai prospettati reati, né agiva come erede o esecutore testamentario. 
A titolo abbondanziale, la Corte cantonale ha comunque rilevato che, a prescindere dalla mancata legittimazione degli istanti, non emergevano sufficienti indizi di colpevolezza a carico del denunciato sicché il decreto di non luogo a procedere risultava fondato. In tali circostanze, facendo valere una pretesa violazione di garanzie procedurali e del diritto di essere sentito, di principio proponibili con il presente rimedio (cfr. consid. 2.2), i ricorrenti intendono in realtà riaprire e rimettere in discussione il merito della causa. Come visto, essi difettano però di un interesse giuridicamente protetto al riguardo (cfr. consid. 2.1), ciò che d'altra parte è loro noto, avendo essi comunicato al Tribunale federale di recedere dalle censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove, che hanno esplicitamente ritirato. Nelle esposte condizioni, essendo il giudizio impugnato basato su più motivazioni indipendenti, esso rimane comunque fondato nel suo risultato sulle argomentazioni di merito (cfr. DTF 121 IV 94 consid. 1b e riferimenti). 
3.2 Dal profilo di un eventuale diniego di giustizia formale connesso alla partecipazione alla procedura cantonale (cfr. consid. 2.2), i ricorrenti accennano a una violazione degli art. 29 Cost. e 6 n. 1 CEDU e all'applicazione arbitraria dell'art. 70 CPP/TI, secondo cui la costituzione di parte civile può avvenire - mediante dichiarazione scritta o annotazione a verbale - in qualunque stadio del procedimento, prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale. Essi criticano però sostanzialmente il fatto che la CRP ha negato la loro legittimazione a presentare l'istanza di promozione dell'accusa ai sensi dell'art. 186 CPP/TI. A questo proposito la Corte cantonale ha in particolare ritenuto che la facoltà di costituirsi parte civile spettava innanzitutto agli eredi e che in concreto gli istanti non rivestivano ancora tale qualità, la quale doveva essere realizzata al momento dell'introduzione dell'istanza. I ricorrenti non contestano esplicitamente tali argomentazioni, né spiegano con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e alla giurisprudenza per quali ragioni il diniego della legittimazione attiva sulla base dei motivi esposti nel giudizio impugnato sarebbe arbitrario o altrimenti lesivo della Costituzione (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c, 119 Ia 197 consid. 1d; sulla nozione di arbitrio DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1). Né essi adducono, con riferimento all'accennata violazione del principio di celerità da parte del PP, per quali ragioni la durata dell'istruttoria sarebbe stata eccessiva e quali circostanze ne avrebbero imposto o permesso una conduzione più rapida. D'altra parte i ricorrenti non sostengono di avere fatto quanto fosse ragionevolmente possibile perché la procedura continuasse speditamente, segnatamente rivolgendosi alle Autorità superiori mediante un eventuale ricorso per ritardata giustizia (cfr. DTF 125 V 373 consid. 2b/aa, 117 Ia 193 consid. 1c). 
4. 
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta, non si assegnano ripetibili della sede federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di complessivi fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 27 maggio 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: