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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.279/2005 /biz 
 
Sentenza del 27 maggio 2005 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Wurzburger, Müller, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
rifiuto del rinnovo del permesso di dimora, 
 
ricorso contro la decisione emessa il 
23 marzo 2005 dal Consiglio di Stato del 
Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
A.________, cittadino libanese (1956), è entrato nel nostro Paese nel marzo 1982. Il 22 dicembre 1988 è stato posto, insieme alla moglie B.________ (1961), da cui ha divorziato il 2 giugno 2004, e ai figli C.________ (1982) ed D.________ (1986), al beneficio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 13 lett. f dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS; RS 823.21). Il 2 febbraio 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha respinto l'istanza presentata il 1° dicembre 2004 da A.________, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di dimora. Richiamata la risoluzione dipartimentale 6 marzo 2002 con cui il citato permesso era stato rinnovato sotto condizione (art. 5 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, LDDS; RS 142.20) e l'interessato avvertito che se in futuro fosse ancora stato moroso nei confronti dell'autorità, se avesse continuato a sottoporsi al controllo della disoccupazione e/o se avesse percepito ancora prestazioni assistenziali, ciò avrebbe comportato il decadimento del permesso, l'autorità ha motivato il proprio rifiuto rilevando che l'insorgente aveva dei debiti assistenziali. 
B. 
La decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato con decisione del 23 marzo 2005. Dopo aver rilevato che A.________ aveva debiti assistenziali per complessivi fr. 157'379.20 (fr. 97'909.20 percepiti a titolo di prestazioni assistenziali dal 1982 al 1997 e fr. 59'470.-- per anticipo degli alimenti versati tra il 2000 e il 2004 alla ex moglie e al figlio allora minorenne), che a suo carico vi erano 103 attestati di carenza beni per un importo totale di fr. 162'818.70 nonché 14 esecuzioni per fr. 16'493.40 e ricordato che nel 2002, oltre ad essere stato avvertito, il permesso era stato rinnovato sotto condizione, il Governo ticinese ha considerato che erano dati i presupposti per un mancato rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno. Ha poi osservato che l'insorgente non poteva appellarsi all'art. 8 CEDU e che il provvedimento impugnato ossequiava, viste le concrete circostanze, il principio della proporzionalità. 
C. 
Il 30 aprile 2005 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso, con cui chiede che sia annullata la decisione governativa e che venga rinnovato il suo permesso di dimora. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 III 107 consid. 1 e richiami). 
1.2 Visto il carattere sussidiario del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), occorre previamente esaminare se il presente gravame possa essere trattato quale ricorso di diritto amministrativo. 
2. 
2.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso, salvo laddove un diritto all'ottenimento dello stesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1). 
2.2 Nel caso specifico, il ricorrente non può prevalersi di una disposizione particolare dell'ordinamento legislativo federale, da cui potrebbe derivargli un diritto al rilascio di un permesso di dimora. In particolare non può appellarsi su questo punto a nessuna disposizione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). Anche l'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS), non contempla un simile diritto (DTF 115 Ib 1 consid. 1 e rinvio). La prassi ha inoltre escluso che dall'art. 9 Cost (art. 4 vCost.) possa essere dedotto un diritto all'ottenimento dell'autorizzazione a soggiornare nel nostro Paese (DTF 126 II 377 consid. 4; 121 I 267 consid. 2 e rispettivi rinvii). Infine, egli non può nemmeno appellarsi all'art. 8 CEDU per i pertinenti motivi esposti nel giudizio contestato (consid. F di quest'ultimo), ai quali si rinvia e che vanno qui condivisi (cfr. per quanto concerne le relazioni tra genitori e figli maggiorenni, GAAC 1994 no 119 pag. 766; cfr. anche Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I pag. 284 e riferimenti giurisprudenziali) . 
Il gravame, trattato quale ricorso di diritto amministrativo, è dunque inammissibile. 
 
3. 
Rimane da appurare l'ammissibilità dell'impugnativa trattata quale ricorso di diritto pubblico. 
3.1 Non essendo data, in concreto, la via del ricorso di diritto amministrativo (cfr. consid. 2), la decisione litigiosa non andava dapprima sottoposta ad un'autorità giudiziaria di ultima istanza cantonale (art. 98a OG combinato con l'art. 10 lett. a della legge ticinese di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998): quella impugnata risulta dunque essere una decisione finale ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 OG
3.2 Considerato che, con riferimento al ricorso di diritto amministrativo, il ricorrente non possiede un diritto all'ottenimento del permesso richiesto, egli non è toccato dalla decisione contestata nei suoi interessi giuridicamente protetti, per cui difetta della legittimazione a proporre un ricorso di diritto pubblico (art. 88 OG; cfr. DTF 126 I 81 consid. 2 a 6 in merito all'art. 9 Cost. nonché DTF 123 I 25 e 122 I 267 consid. 1a riguardo all'art. 4 vCost.). Il ricorrente può nondimeno far valere con ricorso di diritto pubblico che sono stati disattesi diritti di parte, riconosciutigli dal diritto cantonale o sgorganti direttamente da norme costituzionali, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale (DTF 122 I 267 consid. 1b e richiami). Sennonché, nella fattispecie, egli non solleva censure di questo genere. Per il che, l'impugnativa, anche se trattata alla stregua di un ricorso di diritto pubblico, sfugge ad un esame di merito. 
4. 
4.1 Manifestamente inammissibile, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 
4.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della migrazione (per informazione). 
Losanna, 27 maggio 2005 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: