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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_173/2008 
 
Decreto del 27 maggio 2008 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
C.________, 
ricorrente, rappresentata da G.________, 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 gennaio 2008. 
 
Visto: 
che con lettera del 23 maggio 2008 C.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia di diritto pubblico interposto il 27 febbraio 2008 (timbro postale) contro il giudizio 25 gennaio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
 
considerando: 
che di conseguenza la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. LTF), 
che il Presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF), 
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF), 
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie, 
 
per questi motivi, il Giudice unico decreta: 
 
1. 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 27 maggio 2008 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice unico: Il Cancelliere: 
 
Borella Grisanti