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[AZA 0/2] 
 
1A.319/2000 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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27 giugno 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente 
della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Catenazzi e Favre. 
Cancelliere: Crameri. 
 
________ 
Visto il ricorso di diritto amministrativo dell'11 dicembre 2000 presentato da P.________, Milano (I), patrocinato dagli avv. ti Olivier Freymond e Alain Thévenaz, Losanna, contro la decisione emessa l'8 novembre 2000 dal Ministero pubblico della Confederazione, Berna, nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su domanda della Repubblica italiana; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha inoltrato, il 4 maggio 1999, una richiesta di assistenza giudiziaria, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C.________ e altre persone per i reati di falso in bilancio, appropriazione indebita, corruzione di pubblico ufficiale e frode fiscale. La richiesta è stata completata il 15 novembre 1999 con riferimento ad S.________, G._______, R.________ e A.________. 
 
B.- Con ordinanza di entrata in materia e di sequestro del 2 febbraio 2000 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui l'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia (UFG), ha delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato - come richiesto nel complemento - alla Banca della Svizzera Italiana di Lugano, tra l'altro, di identificare e di sequestrare la documentazione relativa al conto n. YYY "X.________". Titolare del conto è risultato essere P.________, che si è opposto alla consegna degli atti. 
 
L'8 novembre 2000 il MPC ha ordinato la trasmissione integrale dei documenti bancari all'Autorità estera. 
 
C.- Avverso questa decisione P.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. 
Chiede di annullarla; in via principale postula di non trasmettere i documenti bancari e in via sussidiaria di trasmetterli solo alla condizione che non siano utilizzati nell'ambito del perseguimento di reati fiscali, fatta eccezione per le truffe fiscali; in via ancor più sussidiaria postula di rinviare la causa al MPC affinché emani una nuova decisione contenente la testé citata condizione. 
Il MPC conclude per la reiezione, in quanto ammissibile, del ricorso. L'UFG, associandosi alle osservazioni del MPC, propone di respingere il gravame. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) Secondo l'art. 37 cpv. 3 OG, la sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata; se le parti parlano un'altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua. 
La decisione impugnata è redatta in italiano, il ricorso è redatto in francese. Si giustifica quindi di redigere il giudizio in italiano, lingua in cui sono state altresì redatte numerose sentenze concernenti la medesima rogatoria (cause 1A.243/1999, 1A.159/2000, 1A.225/2000). 
 
b) Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351. 1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351. 1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351. 11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
 
c) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'Autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii). 
 
d) Interposto tempestivamente avverso una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'Autorità federale di esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione finale ha effetto sospensivo per legge (art. 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 AIMP
 
 
e) La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della contestata misura di assistenza, è pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa). 
 
2.- Il ricorrente fa valere in primo luogo che, secondo il complemento litigioso, le restituzioni illecite sarebbero avvenute sul conto n. YYY "X.________" indicato in quell'atto come della N.________ S.p.A.; ordinando la trasmissione dei documenti relativi al suo conto, il MPC avrebbe statuito ultra petita e leso il principio della proporzionalità. 
 
a) Con sentenza dell'11 maggio 2000 (causa 1A.243/1999) il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso della V.________ di C.________ & Co. avverso una decisione di trasmissione del MPC fondata sulla medesima rogatoria. In effetti, secondo la domanda estera, gli inquisiti D.________, C.________ e Z.________ avrebbero sistematicamente gonfiato, usando documenti falsi, le fatture d'intermediazioni pubblicitarie emesse dalle società H.________ S.p.A. e E.________ S.p.A., da loro gestite. Gli indagati avrebbero costituito un'associazione illecita finalizzata a consentire alle società clienti la creazione di disponibilità extracontabili, oggetto di restituzione e di illecita appropriazione da parte dei beneficiari, consentendo in tal modo frodi fiscali. I clienti pagavano effettivamente le somme richieste con le fatture gonfiate, ma una parte di questi importi veniva loro restituita illecitamente, tramite la società V.________ SA, con sede in Svizzera, riconducibile all'indagato C.________. 
Per mascherare la truffa, il maresciallo della Guardia di Finanza J.________ sarebbe stato corrotto da C.________ e Z.________. L'adempimento del requisito della doppia punibilità, peraltro non contestato dal ricorrente, è stato confermato dal Tribunale federale nella sentenza inedita del 29 settembre 2000 in re F. (causa 1A.159/200; consid. 3 e 4). 
 
b) Dal complemento risulta che l'inquisito G._______, quale rappresentante della N.________ S.p.A. per evadere le imposte avrebbe utilizzato, inserendole nella contabilità, fatture relative a operazioni parzialmente inesistenti, emesse dalla V.________ SA; le restituzioni sarebbero avvenute da parte della V.________ SA sul conto della N.________ S.p.A. 
 
L'utilizzazione del conto della N.________ S.p.A. 
per effettuarvi versamenti illeciti giustifica la trasmissione dei documenti bancari, indipendentemente dall'identità del titolare della relazione bancaria. È infatti sufficiente l'esistenza di una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga, eventualità che si verifica manifestamente per il ricorrente, titolare di una relazione bancaria utilizzata per transazioni sospette (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 227). Ordinando la contestata trasmissione il MPC non ha affatto concesso l'assistenza ultra petita (al riguardo vedi DTF 121 II 241 consid. 3a e rinvii, 115 Ib 186 consid. 4 pag. 192 in fine, 375 consid. 7, 116 Ib 96 consid. 5c). 
 
La circostanza che il nome del ricorrente non figura né nella richiesta né nel complemento non è decisiva. La concessione dell'assistenza non presuppone affatto che l' interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nella procedura aperta nello Stato richiedente: in realtà, l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso, e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). Al riguardo, devono essere trasmessi i documenti di apertura del conto, allo scopo sia di poterne individuare il titolare e i beneficiari economici, sia di poter reperire i proventi dei sospettati reati: queste indicazioni sono chiaramente idonee a far progredire l'inchiesta e loro utilità e rilevanza per il procedimento estero sono manifeste (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Nella misura in cui, con l'accennata allegazione, il ricorrente intenda contestare la propria colpevolezza, il quesito sfuggirebbe alla competenza del giudice dell'assistenza. Sostenendo, implicitamente, ch'egli sarebbe un terzo estraneo alla procedura, il ricorrente disattende inoltre che l'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza, a maggior ragione dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1 AIMP
 
 
 
c) Il ricorrente fa valere che il MPC non avrebbe esaminato in maniera critica i documenti di cui ha ordinato la trasmissione. Il complemento si fonderebbe infatti solo su dichiarazioni dell'indagato C.________, non conformi alla verità: quest'ultimo, al dire del ricorrente, si sarebbe sbagliato riguardo all'identità del titolare del conto e a quella della società che ha effettuato l'illecita restituzione (la V.________ di C.________ & Co. e non la V.________ SA) e riguardo all'importo del bonifico (ITL 165'000'000 secondo il giustificativo bancario prodotto dal ricorrente e non ITL 330'000'000 come indicato nel complemento). 
 
aa) Non spetta all'Autorità di esecuzione né al Giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e "prima facie" dei mezzi di prova, di eseguire o far eseguire indagini sulla credibilità di testimoni o di indagati per quanto concerne l'attendibilità di loro dichiarazioni o, in generale, di altri mezzi di prova (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4). 
Del resto, contrariamente all'assunto ricorsuale, C.________ - come si deduce dalla rogatoria iniziale del 4 maggio 1999 - è indagato in Italia. La trasmissione di documenti può essere contestata solo mediante eccezioni liquide e inconfutabili, poiché nell'ipotesi contraria sarebbe possibile spostare l'istruttoria predibattimentale dalle Autorità dello Stato richiedente a quelle dello Stato richiesto, le quali non sono a conoscenza di tutti i presupposti fattuali degli asseriti reati. Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle Autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). In effetti, anche la V.________ di C.________ & Co. appartiene a quest'ultimo (causa 1A.243/1999) e la trasmissione dei documenti litigiosi permetterà all'Autorità richiedente di esaminare e verificare la fondatezza delle dichiarazioni di Conterno. Spetterà a tale Autorità o, semmai, al Giudice estero del merito, esaminare compiutamente tale questione e decidere se l'accusa potrà esibire o no le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3b pag. 244, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4), atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la domanda di assistenza sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). 
 
 
 
 
Contrariamente all'assunto ricorsuale, sussiste chiaramente una relazione diretta e oggettiva tra il conto litigioso, su cui sono transitate somme sospette, e il procedimento estero. 
 
bb) Il ricorrente misconosce poi che la questione di sapere se tali informazioni siano necessarie o utili dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento dell'Autorità richiedente: a differenza dell'Autorità svizzera, essa dispone di tutte le risultanze processuali e può quindi valutare con piena cognizione di causa la posizione dei singoli inquisiti e delle persone coinvolte. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto, poiché l'acquisizione e l'utilizzazione di tali mezzi di prova, la cui utilità potenziale è manifesta (DTF 122 II 367 consid. 2), sono idonee a confermare e a provare l'esattezza delle informazioni già conosciute dall'Autorità richiedente. 
 
 
d) Il gravame dev'essere respinto altresì perché il ricorrente, dinanzi al MPC, non ha indicato del tutto quali singoli documenti sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero, e nemmeno ha spiegato in maniera precisa, sempre per ogni singolo documento, perché un determinato atto non dovrebbe essere trasmesso; ciò non è stato fatto neppure nel presente ricorso: le critiche ricorsuali sono quindi tardive e pertanto inammissibili (DTF 126 II 258 consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). 
 
 
e) Infine, il ricorrente rimprovera a torto al MPC d'aver omesso, nella decisione impugnata, d'indicare la riserva della specialità. È infatti palese che l'UFG la richiamerà al momento della consegna dei documenti (cfr. DTF 126 II 316 consid. 2a e b, 125 II 258 consid. 7a/aa-bb, 122 II 134 consid. 7a - c; cfr. per i procedimenti fiscali DTF 115 Ib 373 consid. 8 e, sul rispetto di tale principio da parte dell'Italia, DTF 124 II 184 consid. 5 e 6). 
 
3.- Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia (B 115 551). 
Losanna, 27 giugno 2001 MDE 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,