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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_40/2007 /biz 
 
Sentenza del 27 giugno 2007 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Wurzburger, Müller, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.A.________, per sé e in rappresentanza del 
figlio B.A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di domicilio, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione emessa il 24 gennaio 2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
In seguito al suo matrimonio, celebrato in Serbia il 12 settembre 2000 con la connazionale C.A.________ (1950), titolare di un permesso di domicilio nel nostro Paese, A.A.________ (1957), cittadino serbo, è entrato in Svizzera il 24 dicembre 2000 ove è stato posto al beneficio di un permesso di dimora al fine di vivere con la moglie. Il 12 agosto 2004 è stato raggiunto dal figlio B.A.________ (1998), nato da una precedente relazione, al quale è anche stato concesso un permesso di dimora. Il 23 dicembre 2005 hanno ottenuto un permesso di domicilio. 
B. 
Il 27 febbraio 2006 è stato pronunciato in Serbia il divorzio dei coniugi A.________. Per tal motivo la Polizia cantonale - su incarico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino - ha allora interrogato più volte A.A.________ e la sua ex moglie sull'evoluzione della loro situazione matrimoniale e ha dedotto dalle loro dichiarazioni che non vivevano più in comunione domestica perlomeno dall'aprile 2003. 
Considerata la premessa situazione, il 3 luglio 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha revocato i permessi di domicilio di A.A.________ e B.A.________ e ha fissato loro un termine al 31 agosto 2006 per lasciare il Cantone. Rammentato che A.A.________ aveva ottenuto un permesso di dimora solo al fine di vivere con la moglie titolare di un permesso di domicilio, l'autorità ha osservato che nella procedura di rilascio del permesso di domicilio, egli aveva omesso d'indicare che viveva separato dalla moglie. A suo avviso si era di fronte ad un palese abuso di diritto e l'unione coniugale, già a suo tempo svuotata da ogni sostanza, era stata mantenuta solo sulla carta unicamente nell'intento di ottenere prima il rinnovo del permesso di dimora e poi il rilascio del permesso di domicilio. 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 14 novembre 2006, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo il 24 gennaio 2007. 
C. 
Il 1° marzo 2007 A.A.________, per sé e in rappresentanza del figlio B.A.________, ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata. 
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo ha chiesto la conferma della propria decisione, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte. L'Ufficio federale della migrazione, allineandosi ai considerandi della sentenza impugnata, postula la reiezione del gravame. 
D. 
Con decreto presidenziale del 30 marzo 2007 è stata accolta l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso. 
E. 
Il 14 giugno 2007 il ricorrente ha trasmesso a questa Corte un'attestazione rilasciata dal Comune di Bissone, ove vive, da cui risulterebbe che la sua ex moglie vi ha vissuto sino al 15 marzo 2006. 
 
Diritto: 
1. 
La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 I 1069): la presente procedura è quindi disciplinata dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF). 
2. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. pure DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii). 
2.1 Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Come già rilevato dal Tribunale federale, detto rimedio è invece ricevibile trattandosi della revoca di un'autorizzazione che sarebbe tuttora valida se non fosse stata revocata. In tal caso infatti l'ammissibilità del ricorso si fonda sulla legittima fiducia che l'autorizzazione concessa duri fino alla sua scadenza e che la situazione giuridica garantita dalla stessa non venga, di principio, disattesa (cfr. sentenze 2C_21/2007 del 16 aprile 2007 consid. 1.2 e 2D_8/2007 del 24 maggio 2007 consid. 1.2.1 e rispettivi rinvii). 
 
2.2 Le lettere e l'attestazione comunale trasmesse a questa Corte in data 30 marzo e 14 giugno 2007 sono invece irricevibili (art. 99 LTF) e vanno pertanto estromesse dagli atti di causa. 
3. 
Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non aver applicato il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e la Serbia (ora Jugoslavia) conchiuso il 16 febbraio 1888 (RS 0.142.118.181). A torto. Come già spiegato dal Tribunale federale, i tratti di domicilio come quello in esame si applicano unicamente nei confronti di stranieri già titolari di un permesso di domicilio. Orbene dato che, come esposto di seguito (cfr. consid. 5), i motivi per procedere ad una revoca (la quale esplica effetti ex tunc) ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LDDS sono in concreto adempiuti, ciò implica che il ricorrente, rispettivamente il figlio non hanno mai avuto diritto al rilascio di una simile autorizzazione: essi non possono quindi appellarsi al citato trattato (cfr. sentenza 2A.420/2006 del 29 novembre 2006, consid. 2). 
4. 
Il ricorrente non contesta - né l'ha fatto peraltro in sede cantonale - che la separazione dalla ex moglie risale perlomeno all'aprile 2003. Orbene, come ricorda a ragione la Corte cantonale, la legge prevede espressamente che per lo straniero sposato con una persona titolare di un permesso di domicilio, l'unione coniugale deve sussistere giuridicamente e di fatto sia per ottenere il rinnovo del permesso di dimora (art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS) sia per potere pretendere, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, al rilascio di un permesso di domicilio (art. 17 cpv. 2 seconda frase LDDS). È quindi senza incorrere nella violazione del diritto federale che l'autorità precedente è giunta alla conclusione che il ricorrente si richiamava abusivamente ad un matrimonio esistente solo sulla carta con l'unico scopo di potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera. 
5. 
5.1 Giusta l'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS, il permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale. Il solo adempimento di queste condizioni non rende obbligatoria la revoca del permesso, ma conferisce unicamente all'autorità competente la facoltà di pronunciare un simile provvedimento. Quest'ultima, che dispone di un ampio margine di apprezzamento, deve quindi valutare le circostanze del caso concreto. Inoltre, non è sufficiente una semplice negligenza: lo straniero deve avere intenzionalmente fornito false indicazioni o sottaciuto dei fatti essenziali nell'intento di ottenere un'autorizzazione di soggiorno. Al riguardo va precisato che sono essenziali non solo i fatti sui quali l'autorità competente interroga espressamente lo straniero, ma anche quelli di cui questi deve sapere che hanno un'importanza decisiva per la concessione del permesso (art. 3 cpv. 2 LDDS). L'autorità deve pertanto valutare se, in conoscenza di causa, avrebbe deciso diversamente al momento del rilascio dell'autorizzazione di soggiorno. 
5.2 Il ricorrente, il quale afferma di essere incorso in una svista, nega di aver voluto intenzionalmente nascondere alle autorità di essersi separato e sostiene sia che i formulari erano redatti in modo ambiguo sia che se le autorità avessero trattato il suo caso con la dovuta attenzione, effettuando i controlli imposti dalla legge, si sarebbero accorte dell'errore: non si può pertanto opporgli una negligenza alla quale si poteva rimediare allorché quella delle autorità è ben più grave. 
5.3 Come emerge dalla sentenza impugnata, il ricorrente non ha informato le competenti autorità sulla sua effettiva situazione matrimoniale, ossia non ha comunicato loro la separazione dalla ex moglie in essere perlomeno dall'aprile 2003. L'obiezione secondo cui trattasi di una semplice svista è ai limiti delle temerarietà: come risulta dagli atti di causa, egli ha espressamente indicato sia nel formulario per il rinnovo del permesso di dimora datato 22 ottobre 2003 sia in quello concernente il rilascio di un permesso di domicilio del 24 novembre 2005 che viveva in comunione domestica (domicilio comune) allorché, essendo l'apposita casella prevista su detti documenti, poteva e doveva invece menzionare che vi era una comunione domestica separata. Va poi rammentato che il ricorrente è stato autorizzato ad entrare in Svizzera e gli è stato rilasciato un permesso di dimora unicamente per poter vivere con la moglie. Egli era quindi perfettamente cosciente del fatto che la concessione di un'autorizzazione di soggiorno (permesso di dimora, rispettivamente di domicilio) dipendeva dalla sussistenza della comunione domestica: è quindi scientemente che non ha informato l'autorità della sua nuova situazione coniugale, sottacendo in tal modo dei fatti essenziali. Visto quanto precede si deve quindi ammettere che il ricorrente si è appellato in passato in modo abusivo ad un matrimonio esistente solo sulla carta al fine di ottenere il rinnovo del permesso di dimora e ha sottaciuto fatti essenziali sulla sua effettiva situazione coniugale al momento di sollecitare il rilascio di un permesso di domicilio. Ne deriva che, come constatato dal Tribunale cantonale amministrativo, sussistono in concreto gli estremi per revocare il permesso di domicilio in virtù dell'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS. Per i motivi esposti nella sentenza cantonale, i quali vanno qui condivisi e ai quali si rimanda, detta revoca appare inoltre rispettosa del principio della proporzionalità (cfr. sentenza impugnata pag. 8 consid. 4). 
5.4 Per quanto concerne la revoca del permesso del figlio B.A.________ occorre ricordare al ricorrente che, come rilevato dai giudici cantonali, il permesso di domicilio ottenuto da un minorenne nell'ambito del ricongiungimento familiare segue il destino di quello del genitore se quest'ultimo viene revocato in virtù dell'art. 9 cpv. 4 LDDS. In altre parole, trattandosi di un caso di revoca, il minorenne deve sopportare le conseguenze derivanti dal comportamento delle persone che lo rappresentano, segnatamente dei genitori (sentenza 2A.663/2005 del 25 ottobre 2006 consid. 2.1 e riferimenti). Anche da questo punto di vista la sentenza querelata non presta dunque il fianco a nessuna critica. 
6. 
Per il resto si può rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (art. 109 cpv. 3 seconda frase LTF), segnatamente per quanto concerne la lamentata disparità di trattamento (cfr. sentenza cantonale impugnata pag. 8 seg. consid. 5). 
7. 
7.1 Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente infondato. La causa va decisa secondo la procedura dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF
7.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 66 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 109 LTF, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
Le spese giudiziaria di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
Losanna, 27 giugno 2007 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: