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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_314/2019  
 
 
Sentenza del 27 giugno 2019  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Chaix, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte dei reclami penali. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; denegata e ritardata giustizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 maggio 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2019.106). 
 
 
Considerando:  
che, dopo essere stato condannato con decreto di accusa n. 3804/2015 del 4 settembre 2015, giudizio confermato dalla Corte d'appello e di revisione penale (CARP) e dal Tribunale federale, A.________ il 15 giugno 2018 ha presentato un'istanza di revisione al Ministero pubblico, richiesta trasmessa per competenza alla CARP; 
 
che la CARP ha invitato il Ministero pubblico a presentare eventuali osservazioni all'istanza di revisione; 
 
che contro l'agire della CARP, della quale chiede la ricusazione di membri, A.________ è insorto alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), la quale, richiamato l'art. 393 cpv. 1 CPP, ha accertato la propria incompetenza a pronunciarsi sull'agire della CARP, dichiarando pertanto irricevibile il reclamo; 
 
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale; 
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 144 II 184 consid. 1); 
 
che, con un unico allegato, A.________ e B.________ impugnano la decisione in esame, che concerne unicamente il ricorrente, nonché due altre pronunciate dalla CARP nei loro confronti, queste ultime di competenza della Corte di diritto penale del Tribunale federale (cause 6B_ 772/2019 e 6B_773/2019); 
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380); 
 
che, come noto al ricorrente (sentenza 1C_266/2019 del 23 maggio 2019 nei suoi confronti), quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto per assenza di competenza, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187); 
che pertanto le critiche di merito, come pure quelle inerenti ad altre procedure che esulano dall'oggetto del litigio, sono inammissibili; 
 
che disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), il ricorrente non si confronta con l'argomento principale addotto dalla CRP, secondo cui essa non è competente per giudicare su decisioni della CARP e quindi nemmeno sulla postulata ricusazione di suoi membri, né tenta di dimostrarne l'infondatezza; 
 
che del resto egli si limita a riproporre in maniera inammissibile generiche critiche inerenti all'astensione e alla ricusazione di giudici e cancellieri del Tribunale federale, di Corti cantonali e di membri di altre autorità ticinesi, nonché alla richiesta di conoscerne anticipatamente le composizioni, a lui note (sentenze 1C_196/2019 del 12 aprile 2019 e 6B_1060/2018 del 9 novembre 2018 che lo riguardano), senza specificare alcun motivo concreto di ricusazione o astensione; 
 
che d'altra parte la dichiarazione d'inammissibilità e il conseguente mancato esame di merito di ricorsi non implica una parvenza di imparzialità (sentenza 1C_477/2018 del 24 ottobre 2018 nei suoi confronti); 
 
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
che in siffatte circostanze la domanda ricorsuale di richiedere l'incarto cantonale diventa priva di oggetto; 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 giugno 2019 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri