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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 543/03 
 
Sentenza del 27 agosto 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Buerki Moreni, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
I.________, 1947, ricorrente, rappresentato 
dall'avvocato David Husmann, c/o Sidler & Partner, Untermüli 6, 6300 Zug, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 6 giugno 2003) 
 
Fatti: 
A. 
I.________, nato nel 1947, di professione meccanico d'auto in proprio con attività accessoria quale portinaio, nel corso del 1997 è rimasto vittima di due incidenti della circolazione a seguito dei quali ha tra l'altro riportato un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale. Successivamente, l'interessato sarebbe pure stato vittima di un infortunio professionale. A causa dei danni alla salute lamentati, in data 12 maggio 2000 l'assicurato ha presentato all'Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) una domanda volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità. 
 
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, comprendenti tra l'altro l'erezione di una perizia reumatologica a cura del dott. A.________ nonché un'inchiesta economica per indipendenti, l'amministrazione, dopo avere fissato al 37.5% il tasso d'incapacità di guadagno dell'istante (stante una limitazione del 50% nell'attività manuale di meccanico - rappresentante per l'UAI il 75% dell'attività complessiva di meccanico indipendente - e dello 0% nei lavori amministrativi - rappresentanti sempre per l'UAI il 25% dell'attività complessiva -), ha respinto la richiesta con decisione formale dell'8 agosto 2002. 
B. 
Contro il provvedimento amministrativo I.________, rappresentato dall'avvocato David Husmann, è insorto presso il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino. Contestando in particolare la ripartizione effettuata dall'amministrazione - così, a mente dell'interessato, tenendo conto anche dell'attività accessoria di portinaio, nel cui ambito si sarebbe occupato dei lavori pesanti, solo il 5% sarebbe stato assorbito dalle attività amministrative, mentre il restante 95% sarebbe stato riservato a quelle manuali -, l'assicurato, in annullamento della decisione querelata, ha postulato l'assegnazione di una rendita intera di invalidità e, in via eventuale, l'allestimento di una perizia psichiatrica. 
 
Con giudizio del 6 giugno 2003 la Corte cantonale ha accolto il gravame nel senso che, annullata la decisione impugnata ed assegnati fr. 1000.- a titolo di ripetibili, ha rinviato gli atti all'amministrazione per accertare, previo esame specialistico, esistenza ed entità di un'affezione di natura psichiatrica rispettivamente di eventuali sue conseguenze sulla capacità lavorativa dell'assicurato. 
C. 
Sempre rappresentato dall'avvocato Husmann, I.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in via principale, il riconoscimento di una rendita d'invalidità corrispondente a un tasso d'incapacità di guadagno del 67% e il conseguente annullamento della pronuncia cantonale nella misura in cui quest'ultima avrebbe determinato, per giunta erroneamente, il grado d'invalidità facendo capo al metodo di valutazione ordinario anziché di quello straordinario; in via eventuale chiede il rinvio degli atti all'amministrazione affinché applichi in maniera corretta il metodo straordinario. 
 
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Pendente causa l'UAI ha trasmesso per competenza a questa Corte copia del rapporto medico 26 maggio 2004 dello psichiatra curante, dott. M.________, attestante un netto peggioramento dello stato di salute. 
 
Diritto: 
1. 
In via preliminare si osserva che il giudizio è stato redatto in lingua italiana, mentre il ricorso di diritto amministrativo è stato formulato in lingua tedesca. 
 
Secondo l'art. 37 cpv. 3 OG la sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un'altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua. 
 
In concreto non vi sono motivi per derogare dal principio della lingua del giudizio impugnato, atteso che il ricorrente è cittadino italiano, mentre l'Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino fa evidentemente uso della lingua italiana (RDAT 2002 I no. 41 pag. 296, ZBl 95/1994 pag. 77 consid. 1a). 
2. 
Oggetto del contendere è in particolare l'applicazione del metodo di valutazione dell'invalidità del ricorrente. In particolare, I.________ censura l'utilizzo del metodo ordinario di raffronto dei redditi operato dal primo giudice e invoca in suo luogo l'applicazione del metodo straordinario. Pacifico è per contro il rinvio degli atti all'amministrazione per l'esperimento di accertamenti supplementari di natura psichiatrica. 
Di conseguenza, la questione se il rapporto 26 maggio 2004 del dott. M.________, prodotto agli atti dopo la scadenza del termine di ricorso l'UAI, possa essere ritenuto ai fini del presente giudizio (DTF 127 V 357 consid. 4), può restare indecisa, in quanto la necessità di procedere in sede amministrativa alla disposizione di una perizia psichiatrica è rimasta incontestata. 
3. 
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione per l'invalidità. Nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2; per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2). 
 
Per la stessa ragione inapplicabile ratione temporis alla presente procedura risulta la 4a revisione LAI, entrata in vigore il 1° gennaio 2004. 
4. 
4.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già diffusamente esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare le disposizioni applicabili per stabilire il grado di invalidità e quindi l'eventuale diritto alla rendita di una persona che svolge attività lucrativa (art. 4 e 28 LAI). 
 
A tale esposizione può essere fatto riferimento e, di principio, prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che nel caso di assicurati attivi, il grado di invalidità dev'essere determinato sulla base di un raffronto dei redditi. A tal fine si stabilisce il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (art. 28 cpv. 2 LAI). Per procedere al raffronto bisogna di regola esprimere il più esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella misura in cui i redditi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve stimarli sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al confronto dei dati approssimativi ottenuti. Se non è possibile determinare o graduare con sicurezza i due redditi di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi dal metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti attività lucrativa (art. 27 OAI), al confronto delle attività e valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta. La differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (metodo straordinario di graduazione; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b). 
4.2 Secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (sentenza del 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205). 
4.3 Inoltre, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434). 
 
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. sentenza citata del 22 ottobre 2001 in re W., consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute. 
5. 
5.1 Osservando come in ogni caso nessuna rendita avrebbe potuto essere accordata secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi, la Corte cantonale ha lasciato aperta nel giudizio impugnato la questione relativa alla ripartizione percentuale tra le diverse mansioni nell'ambito dell'attività svolta dal ricorrente prima dell'insorgenza del danno alla salute. 
 
Per fissare il tasso d'invalidità il primo giudice ha quindi contrapposto al reddito da valido - determinato sulla base della media degli utili netti percepiti nell'attività di meccanico indipendente negli anni precedenti all'insorgenza del danno alla salute (fr. 36'240.-), come pure del guadagno accessorio di portinaio (30% x fr. 12'775.- = fr. 3'832.50; a tal proposito cfr. RAMI 2003 no. U 476 pag. 107, 2000 no. U 400 pag. 381; RCC 1980 pag. 559 consid. 3a), per un importo globale di fr. 40'066.- (recte: fr. 40'072.50) -, un reddito da invalido dedotto dai dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari. 
5.2 Facendo valere una violazione del principio del parallelismo dei fattori di valutazione dell'invalidità, l'assicurato contesta che gli utili conseguiti nell'attività indipendente prima dell'insorgenza del danno alla salute possano essere confrontati con i redditi estrapolati dai dati salariali statistici. L'interessato fa quindi tra l'altro notare che la determinazione degli utili, oltre a essere soggetta alle fluttuazioni congiunturali, a differenza dei redditi statistici non tiene conto della parte relativa agli oneri sociali. Ad ogni modo censura la mancata applicazione del metodo straordinario e rileva che un differente modo di procedere sarebbe contrario al principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. 
6. 
6.1 In concreto, dagli accertamenti medici, in particolare dalla perizia esperita dal dottor A.________, specialista in reumatologia - che ha fatto astrazione da un'eventuale restrizione dovuta a danni psichici, ancora da accertare in sede amministrativa - e da quelli di natura economica eseguiti dall'UAI, è emersa una limitazione dell'assicurato in attività pesanti in cui debba sollevare o spostare pesi superiori a 10-15 kg, in cui siano necessarie posizioni ergonomiche sfavorevoli (flessione o rotazione lombare) o in cui debba mantenere a lungo posizioni monotone. Per questi motivi egli è stato dichiarato abile al lavoro nella misura del 50%, rispettivamente del 100%, in relazione alla possibilità di svolgere attività manuali e amministrative nell'ambito della professione precedentemente svolta di meccanico indipendente. I compiti amministrativi in cui l'assicurato è abile al 100% non incidono tuttavia in alcun modo sulle entrate. Di conseguenza, tenuto conto del metodo straordinario di calcolo dell'invalidità, l'incapacità di guadagno nell'occupazione precedente sarebbe presumibilmente superiore al 50%. A ciò si aggiunge l'incapacità di esercitare l'attività di portinaio, non essendo l'insorgente più in grado di svolgere lavori pesanti. 
6.2 In un'attività leggera adeguata l'assicurato dispone per contro, secondo il perito medico, di una capacità lavorativa residua pari al 60%-70%. Ne consegue che, indipendentemente dalla ripartizione percentuale esistente tra le varie mansioni svolte da I.________ prima dell'insorgenza del danno alla salute ed eventualmente suscettibile di giustificare, secondo il metodo straordinario, un diritto alla rendita, una determinazione dell'invalidità secondo il metodo ordinario che consideri, ai fini della valutazione del reddito da invalido, un cambiamento di professione potrebbe effettivamente limitare il danno se non addirittura escluderlo (si veda in proposito la sentenza citata del 22 ottobre 2001 in re W., consid. 3b/bb, nonché la sentenza del 17 dicembre 1998 in re. G., I 304/98 pubblicata in PJA 1999 pag. 484 consid. 2). 
6.3 In simili circostanze occorre quindi esaminare se, come ritenuto dalla Corte cantonale, da un lato, è possibile procedere ad un raffronto dei redditi secondo il metodo ordinario contrapponendo al reddito da attività indipendente (ritenuto in concreto determinante per il guadagno senza invalidità) un reddito da invalido dedotto dai dati salariali statistici e, dall'altro, se un cambiamento di professione possa ritenersi esigibile nel caso di specie. 
6.3.1 Il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare l'ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività dipendente con redditi da attività indipendente (sentenza citata del 22 ottobre 2001 in re W., consid. 3b/bb in fine; cfr. pure la sentenza del 12 settembre 2001 in re F., I 145/01, consid. 3, nonché quella citata del 17 dicembre 1998 in re. G. [in quest'ultima vertenza la media degli utili degli ultimi quattro anni, maggiorati dei contributi sociali, è stata posta a confronto da un lato con gli utili conseguiti dopo l'invalidità e dall'altro con i dati statistici salariali deducibili dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari]). 
 
Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui, come in questo presente, gli interessati disponevano di una contabilità dettagliata e di dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata del 22 ottobre 2001 in re W., consid. 2b, nel cui ambito si è tenuto conto, per stabilire il reddito da valido, anche delle ottimizzazioni fiscali). 
 
In concreto, i dati relativi ai redditi di raffronto sono determinabili o perlomeno stimabili con una certa affidabilità. Priva di fondamento è per contro l'affermazione del ricorrente secondo cui il guadagno da valido non potrebbe essere quantificato (anche) a motivo del fatto che non sarebbe nota la misura del contributo apportato dal collaboratore P.________. Infatti, dall'inchiesta per gli indipendenti risulta che quest'ultimo ha iniziato a lavorare con il ricorrente soltanto dopo l'insorgenza del danno alla salute. Per giunta, è lo stesso assicurato nel gravame presentato in sede cantonale ad aver indicato in fr. 40'066.- (recte: fr. 40'072.50) il suo reddito da valido quale portiere e meccanico. E pure l'autorità fiscale ha stabilito il reddito aziendale per gli anni 1995/1996 (tassazione 1997/1998) in base alla contabilità prodotta, fissandolo in fr. 35'000.-. 
6.3.2 Poiché infine non risultano dagli atti circostanze - soggettive od oggettive - che impongano di concludere in senso contrario, anche un cambiamento di professione può ritenersi esigibile. 
 
Per quanto riguarda ad esempio l'età dell'interessato, sebbene al momento della presentazione della domanda, nel 2000, avesse 53 anni, egli aveva di fronte a sé perlomeno ancora oltre dieci anni di attività (RCC 1968 pag. 434). Da notare inoltre che dopo l'insorgenza del danno alla salute si è registrata una netta erosione degli utili aziendali (fr. 10'244.85 nel 2000, fr. 3'170 nel 1999, fr. 11'788.70 nel 1998). A ciò si aggiunge che l'assicurato non ha svolto sempre e soltanto un'attività indipendente, bensì da anni lavorava anche parzialmente quale portinaio dipendente insieme alla moglie. In simili circostanze, a maggior ragione un cambiamento di professione risulta esigibile (VSI 2001 pag. 279 seg. consid. 5; sentenza citata del 22 ottobre 2001 in re W., consid. 3b/bb). 
 
In tal modo di procedere non è infine per nulla ravvisabile una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost.). In effetti un cambiamento di professione - e di conseguenza il computo di un reddito da attività dipendente - è da considerarsi solo se, come in concreto, è ritenuto esigibile alla luce di criteri soggettivi e oggettivi delle circostanze del singolo caso. 
6.3.3 Ne discende che a ragione la Corte cantonale ha ritenuto determinante ai fini della valutazione dell'invalidità dell'assicurato il metodo ordinario del raffronto dei redditi e negato l'applicazione del metodo straordinario. Giustamente, pertanto, il primo giudice ha potuto prescindere da una ripartizione percentuale esatta delle mansioni di cui si occupava l'assicurato nell'ambito delle sue precedenti attività. 
6.4 Fondata appare per contro la censura ricorsuale secondo cui gli utili considerati per stabilire il reddito da valido sarebbero stati computati, in modo non corretto, al netto dei contributi sociali, a differenza di quanto invece considerato per la determinazione del reddito da invalido. 
 
In proposito, questa Corte ha già stabilito che la media degli utili conseguiti negli anni precedenti l'insorgenza del danno alla salute vanno maggiorati dei contributi sociali (sentenza citata del 17 dicembre 1998 in re. G., consid. 3a; cfr. pure RCC 1985 pag. 476 consid. 2c). 
Ora, dalla documentazione fiscale in atti risulta che i contributi sociali portati in deduzione dal reddito riguardano unicamente la moglie. Per contro, l'importo considerato per l'imposizione dell'attività indipendente è al netto degli oneri sociali - corrispondenti a circa fr. 5'000-6'000.- annui - ad essa relativi e deducibili dai conti economici. Medesimo discorso vale per il reddito accessorio di portinaio, anch'esso considerato al netto dei contributi (30% calcolato su un guadagno di fr. 12'775.- anziché sull'importo lordo di fr. 13'675.-, con conseguente differenza di fr. 270.-). Per parte loro, i dati statistici salariali tengono conto di tali oneri. 
 
Malgrado quindi, nel gravame cantonale, l'interessato abbia indicato quale reddito da valido l'importo di fr. 40'066.- (recte: 40'072.50), esso può essere modificato a suo favore, in virtù della piena cognizione di cui dispone questa Corte (art. 132 OG) e del fatto che egli intendeva raffrontarlo agli utili percepiti dopo l'insorgenza del danno alla salute, che evidentemente non contenevano i contributi sociali. In concreto appare quindi corretto tener conto di un reddito da valido di fr. 45'842.50 (40'072.50 + 5'500 + 270). 
7. 
Ne consegue che, in attesa delle risultanze della perizia psichiatrica ancora da esperire, il ricorso di diritto amministrativo dev'essere parzialmente accolto e il giudizio impugnato parzialmente modificato nel senso che il reddito da valido da porre alla base del raffronto dei redditi è di fr. 45'842.50. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo il giudizio cantonale impugnato del 6 giugno 2003 è modificato nel senso che il reddito da valido è fissato in fr. 45'842.50. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
L'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino verserà a I.________ la somma di fr. 1'000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
4. 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino statuirà di nuovo sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale. 
5. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 27 agosto 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: