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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_489/2024  
 
 
Sentenza del 27 agosto 2024  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
von Werdt, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Alberto F. Forni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Simona Lepori, 
opponente. 
 
Oggetto 
competenza (protezione dell'unione coniugale), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 giugno 2024 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2024.54). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 12 luglio 2023 B.________ (nata nel 1969, cittadina svizzera) ha promosso contro il marito A.________ (nato nel 1960, cittadino italiano) una procedura a tutela dell'unione coniugale dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, chiedendo di essere autorizzata a vivere separata e di ottenere l'uso di un appartamento di Lugano e il versamento di un contributo alimentare di fr. 17'000.-- mensili dal 1° ottobre 2022. 
Il 16 agosto 2023 A.________ ha fatto valere di risiedere da anni negli Emirati Arabi Uniti e di avere intentato il 4 luglio 2023 (o, come da lui preteso in seguito, il 21 giugno 2023) un'azione di divorzio ad Abu Dhabi, ciò che rendeva improponibile la procedura a tutela dell'unione coniugale. Il 23 agosto 2023 B.________ ha confermato la propria istanza, sostenendo che non sarebbe stato possibile riconoscere in Svizzera la sentenza di divorzio emiratina (nel frattempo pronunciata dalla Civil Family Court di Abu Dhabi il 15 agosto 2023). Il 17 ottobre 2023 ha avuto luogo un'udienza, limitata alla questione della competenza.  
Con decisione 22 aprile 2024 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'eccezione del convenuto e ha accertato la propria competenza. 
 
B.  
Mediante sentenza 19 giugno 2024 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato il 3 maggio 2024 da A.________. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile 25 luglio 2024 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di retrocedere l'incarto all'autorità precedente per nuovo giudizio " previa possibilità delle parti di esprimersi ". 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso è rivolto contro una decisione incidentale notificata separatamente e concernente la competenza, suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF).  
La via ricorsuale contro decisioni incidentali segue quella aperta contro il merito della vertenza (DTF 138 III 555 consid. 1), che nel caso concreto riguarda misure a protezione dell'unione coniugale, di natura civile (art. 72 cpv. 1 LTF) e con un valore di lite superiore alla soglia fissata all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso in materia civile, presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF), risulta pertanto in linea di principio ammissibile. 
 
1.2. Se nel merito della vertenza i motivi di ricorso sono limitati ai sensi dell'art. 98 LTF, come è il caso per le decisioni in materia di misure a tutela dell'unione coniugale (DTF 133 III 393 consid. 5.2), tale limitazione vale anche nella procedura di ricorso contro le decisioni incidentali (sentenza 5A_31/2024 dell'11 giugno 2024 consid. 2.1 con rinvii). Il ricorrente può pertanto unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 142 II 369 consid.1; 135 III 232 consid. 1.2).  
 
2.  
Litigiosa è in concreto la competenza del giudice svizzero per emanare misure a tutela dell'unione coniugale, tenuto conto del fatto che il ricorrente ha già promosso azione di divorzio negli Emirati Arabi Uniti. 
 
2.1. Nelle relazioni internazionali il giudice svizzero rimane competente per statuire a protezione dell'unione coniugale quand'anche una parte abbia già promosso azione di divorzio all'estero se appare subito evidente che la sentenza estera di divorzio non potrà essere riconosciuta in Svizzera (DTF 134 III 326 consid. 3.3; sentenza 5A_214/2016 del 26 agosto 2016 consid. 5.1, in SJ 2017 I pag. 29).  
 
Se non trova applicazione alcun trattato internazionale (art. 1 cpv. 2 LDIP [RS 291]), al riconoscimento di una decisione straniera di divorzio si applica la LDIP. 
Giusta l'art. 65 cpv. 2 LDIP, la decisione straniera in materia di divorzio o separazione pronunciata in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino, è riconosciuta in Svizzera soltanto se, all'atto dell'introduzione dell'azione, almeno un coniuge era domiciliato o dimorava abitualmente in detto Stato e il coniuge convenuto non era domiciliato in Svizzera (lett. a), il coniuge convenuto ha accettato incondizionatamente la competenza del tribunale straniero (lett. b) o il coniuge convenuto è d'accordo con il riconoscimento della decisione in Svizzera (lett. c). 
L'art. 65 LDIP va letto in relazione con le regole generali previste agli art. 25 segg. LDIP sul riconoscimento di decisioni straniere (v. DTF 126 III 327 consid. 2a; sentenze 5A_413/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 4.2.1 con rinvii; 5A_214/2016 citata consid. 5.2). Secondo l'art. 27 cpv. 1 LDIP, non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. Giusta l'art. 27 cpv. 2 LDIP, la decisione straniera non è inoltre riconosciuta qualora una parte provi che non è stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, eccetto che si sia incondizionatamente costituita in giudizio (lett. a), la decisione è stata presa in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in dispregio del proprio diritto d'essere sentita (lett. b), o una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto è già stata introdotta o decisa in Svizzera, ovvero precedentemente decisa in uno Stato terzo, sempreché per tale decisione siano adempiti i presupposti del riconoscimento (lett. c). 
 
2.2. In prima istanza, il Pretore ha scartato sia l'ipotesi che l'opponente abbia accettato la giurisdizione estera ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 lett. b LDIP per aver rinunciato a costituirsi in giudizio dinanzi al tribunale straniero, sia l'ipotesi che l'opponente consenta al riconoscimento della decisione straniera giusta l'art. 65 cpv. 2 lett. c LDIP. Quanto all'ipotesi dell'art. 65 cpv. 2 lett. a LDIP, il Giudice di prime cure ha ritenuto che, se in costanza di matrimonio l'opponente era (come il ricorrente) verosimilmente domiciliata negli Emirati Arabi Uniti, al momento dell'introduzione dell'azione di divorzio (il 21 giugno o il 4 luglio 2023) ella era ormai domiciliata in Svizzera. Per il Pretore, il riconoscimento della sentenza estera di divorzio non entrerebbe quindi in linea di conto e l'eccezione di incompetenza del giudice svizzero andava respinta.  
 
2.3. In seconda istanza, la Corte cantonale ha precisato che l'art. 65 LDIP va applicato con le regole generali degli art. 25 segg. LDIP e che l'art. 27 LDIP esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), in particolare perché emanate senza regolare citazione (cpv. 2 lett. a). Il Tribunale d'appello ha poi accertato che, nel caso concreto, il primo atto processuale inviato dalla Civil Family Court di Abu Dhabi all'opponente è un messaggio SMS del 4 luglio 2023 contenente la citazione ad un'udienza del 18 luglio 2023. Per la Corte cantonale, tale convocazione, avvenuta quando l'opponente aveva ormai trasferito il domicilio in Svizzera (" gli elementi che militano in favore del domicilio [ovvero del centro degli interessi] di B.________ in Svizzera al momento in cui essa ha ricevuto il 4 luglio 2023 la citazione della Civil Family Court di Abu Dhabi prevalgono su quelli di segno contrario "), è irregolare secondo il diritto svizzero che ammette unicamente notificazioni per posta (v. art. 138 CPC [RS 272]), per cui - considerato anche che l'opponente non ha riconosciuto incondizionatamente il foro - in applicazione dell'art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP la sentenza estera di divorzio non potrebbe essere riconosciuta in Svizzera. Secondo la Corte cantonale, il giudice svizzero rimane quindi competente per emanare misure a tutela dell'unione coniugale e la sentenza di prima istanza va confermata, seppure per ragioni diverse da quelle del Pretore.  
 
2.4. Il ricorrente rimprovera al Tribunale d'appello una violazione del suo diritto di essere sentito. Egli osserva che l'onere di allegazione dell'eccezione dell'art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP "nella procedura di riconoscimento e di esecuzione" spetta all'opponente, ma ella non l'avrebbe sollevata. A suo dire, la Corte cantonale non avrebbe quindi potuto fondarsi d'ufficio su tale disposizione senza dargli la possibilità di pronunciarsi in proposito.  
Il ricorrente sostiene che, attraverso tale possibilità di esprimersi, avrebbe potuto " tentare di dimostrare la residenza abituale della resistente negli Emirati Arabi Uniti al momento della notifica della citazione da parte del giudice del divorzio (anche se, per ipotesi, il suo domicilio era a quell'epoca in Svizzera) ". Egli osserva infatti che " il testo dell'art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP prevede (...) due ordinamenti giuridici che possono regolamentare la questione della citazione regolare: quello del domicilio e quello della residenza abituale " e che la Corte cantonale si sarebbe invece limitata a esaminare " la questione del domicilio deducendo l'applicazione del diritto svizzero ". 
Inoltre, "considerando la giurisprudenza ben consolidata che richiede la notifica per via diplomatica", il ricorrente ritiene "errato" il ragionamento della Corte cantonale secondo cui la notifica doveva avvenire per posta conformemente all'art. 138 CPC; "ma su questo argomento manca qualsivoglia contraddittorio a livello cantonale, per cui l'assenza di discussioni tra le parti su questa questione davanti ai giudici cantonali dimostra nuovamente la violazione del diritto di essere sentiti". 
 
2.5. Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., conferisce all'interessato segnatamente il diritto di esprimersi su fatti rilevanti prima che sia presa una decisione che concerne la sua situazione giuridica (DTF 144 I 11 consid. 5.3; 142 III 555 consid. 2.2; 142 III 48 consid. 4.1.1). Il diritto di esprimersi prima di una decisione si riferisce principalmente all'accertamento dei fatti. In materia di apprezzamento giuridico - tenuto conto del principio iura novit curia (v. art. 57 CPC) secondo cui il tribunale valuta liberamente la portata giuridica dei fatti e non è vincolato dagli argomenti giuridici delle parti - tale diritto è invece limitato ai casi in cui il tribunale intende porre a fondamento del suo giudizio una norma o un motivo giuridico non invocato nella procedura anteriore e del quale nessuna parte si è prevalsa e non poteva aspettarsi la pertinenza (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 145 IV 99 consid. 3.1 in fine; 130 III 35 consid. 5).  
Nel caso concreto, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, il motivo giuridico sviluppato dai Giudici cantonali era già stato invocato dall'opponente. Come risulta dalla sentenza qui impugnata, ella aveva infatti censurato la notifica della citazione del tribunale emiratino come "irregolare" già davanti al Pretore, nelle sue osservazioni 23 agosto 2023 al memoriale con cui il ricorrente aveva eccepito l'eccezione di incompetenza e anche all'udienza del 17 ottobre 2023. In seconda istanza, nelle sue osservazioni 28 maggio 2024 all'appello, ella aveva inoltre ribadito che la sentenza emessa il 15 agosto 2023 dalla Civil Family Court di Abu Dhabi non era riconoscibile in Svizzera per "svariate criticità", tra cui il "metodo di convocazione". Alla luce di tali elementi, l'applicazione dell'art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP da parte dei Giudici cantonali non può essere ritenuta sorprendente. La censura di violazione del diritto di essere sentito risulta così infondata.  
Attraverso le sue ulteriori critiche, il ricorrente non censura peraltro una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost, ma piuttosto un'errata applicazione dell'art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP da parte della Corte cantonale per aver ritenuto che la citazione secondo il diritto svizzero doveva avvenire per posta e per non aver determinato il diritto della dimora abituale dell'opponente al momento della citazione. Siccome il ricorrente omette però di sollevare e motivare l'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'applicazione di tale disposizione, tali argomenti non soddisfano le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF e vanno considerati irricevibili (v. supra consid. 1.2). 
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 agosto 2024 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini